annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Istat - ricorso - concorso per 115 collaboratori tecnici

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da cassy79 Visualizza il messaggio
    per mark:
    se non andavo in profondità stavo qui a scrivere? Per favore... dai su :-)
    La superficialità nella vita non mi è mai appartenuta. E' esattamente l'opposto.
    non farmi arrabbiare pure tu. cerchiamo di mantenere toni pacati...
    Forse non mi hai capito...non intendevo dire ke tu alla fine sei superficiale ci mankerebbe nemmeno di conosco cmq fa nulla non preoccuparti...

    Vi posto il sito dove potete leggere la sentenza integrale del consiglio della giustizia amministrativa ...Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Decisioni/Dispositivi

    basta mettere come anno il 2010 numero il 1496 e come tipo mettete decisione....leggendo la sentenza noterete al punto 6 che dice ke l'appello dei precari di non fare la preselezione e quindi di avere delle riserve è infondato.

    vedro di trovare le altre sentenze ke ho...

    Commenta


      Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
      Forse non mi hai capito...non intendevo dire ke tu alla fine sei superficiale ci mankerebbe nemmeno di conosco cmq fa nulla non preoccuparti...

      Vi posto il sito dove potete leggere la sentenza integrale del consiglio della giustizia amministrativa ...Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Decisioni/Dispositivi

      basta mettere come anno il 2010 numero il 1496 e come tipo mettete decisione....leggendo la sentenza noterete al punto 6 che dice ke l'appello dei precari di avere di non fare la preselezione e quindi di vaere delle riserve è infondato.
      Beh, mettiamola così... ti sei espresso male.
      Cmq lunedi non chiami proprio?

      Commenta


        Originariamente inviato da cassy79 Visualizza il messaggio
        Beh, mettiamola così... ti sei espresso male.
        Cmq lunedi non chiami proprio?

        ma come non kiamo... certo ke kiamo e dovremmo farlo tutti. Ma se ho detto ke il prima possibile si deve fare tutto?

        Commenta


          Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
          ma come non kiamo... certo ke kiamo e dovremmo farlo tutti. Ma se ho detto ke il prima possibile si deve fare tutto?
          Perfetto. Ed è anche ovvio che dobbiamo muoverci subito.

          Commenta


            il thread è stato monopolizzato da mark1 e cassy79.... (è solo una battutina innocente...)

            Commenta


              Originariamente inviato da Lucariello Visualizza il messaggio
              il thread è stato monopolizzato da mark1 e cassy79.... (è solo una battutina innocente...)
              Azz, della serie: saranno famosi. Ma pensa te. Il senatur sei tu hahahah

              Commenta


                Per chi non ha letto e si collegherà dopo come paolino25 ke voleva avere della documentazione la ricopio qui....

                SPILATEVI LE OREKKIE ANZI GLI OKKI...E LEGGETE

                Di VALERIA NICOLOSI – Secondo una recente decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia i precari della PA non sono esenti dalla preselezione dei concorsi, né hanno diritto alla riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato. Anche se l’amministrazione proroga i brevi contratti in successione senza garantire una stabilizzazione certa, svilendo la quotidiana attività produttiva dei lavoratori, questi non hanno diritto a “particolari sconti” per l’accesso ai concorsi pubblici. Questo è quanto si deduce dalla sentenza n.1496/10 del C.G.A. che ha respinto la richiesta di annullamento per la sentenza n. 1115/08 del TAR di Catania, presentata da alcuni precari della sanità regionale dichiarati non idonei alla preselezione per un concorso pubblico per n.218 infermieri professionali. Nel testo della sentenza il Giudice ribadisce che: “da un lato il principio fondamentale del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rimane quello dell’accesso mediante concorso come previsto dall’art. 97 comma 3 della Costituzione, dall’altro la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari è rispondente al principio di buon andamento della PA ma trova immediata smentita nel sopracitato articolo che, invece, individua nel concorso pubblico lo strumento più idoneo a garantire l’imparzialità e l’efficienza della Pubblica Amministrazione”. Per tale motivo i precari non possono essere esentati dalle prove di selezione, né tantomeno possono richiedere riserve di posti. Riepilogando il caso esposto, i malcapitati infermieri svolgevano attività lavorativa nell’ambito delle strutture sanitarie con un contratto a tempo determinato, più volte prorogato per brevi periodi ma mai trasformato in certezza per il futuro. Appena pubblicato il bando, gli infermieri si presentarono per partecipare alla prova di selezione, cosi come tutti gli altri aspiranti colleghi, sperando di stabilizzare finalmente la propria posizione, purtroppo senza esito. Essi infatti risultarono non idonei alla prova di selezione ma , facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea e all’accordo quadro approvato dal Consiglio dell’Unione europea , ricorsero in appello, dopo l’esito negativo della sentenza del TAR di Catania, facendo richiesta del parere del C.G.A. e chiedendo l’annullamento del concorso con il risarcimento del danno. La direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, come previsto dalla Corte CE, enunciano peraltro il principio secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non dovrebbero trasformarsi in una successione di contratti di lavoro per brevi periodi ma ne rimandano la gestione normativa agli Stati membri. La sentenza in oggetto emessa dal C.G.A. ha, dunque, sostanzialmente ricordato la crescente necessità per l’Italia di una normativa interna che consenta di evitare, e soprattutto sanzionare, l’abuso di contratti a tempo determinato in successione. Il fenomeno del precariato ha annullato il senso e la possibilità di “progettualità” necessaria per lo sviluppo di una società moderna e innovativa capace di accogliere le nuove generazioni.

                Commenta


                  LEGGETE BENE QUESTA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE...

                  FATTO
                  Con determina dirigenziale pubblicata il 27.07.2004, l’I.N.A.I.L. bandiva un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di 164 posti per l’area C, posizione economica C1, profilo delle attività parasanitarie di infermiere professionale.
                  I posti erano variamente dislocati in diverse regioni, con l’espressa previsione che gli aspiranti avrebbero potuto concorrere per una sola regione o per il solo centro di riabilitazione motoria di Volterra.
                  L’art. 5 del bando prevedeva, inoltre:
                  - che le prove d’esame si sarebbero articolate in due prove scritte e in una prova orale;
                  - che l’Amministrazione si riservava la facoltà, per le regioni nelle quali fosse stato presentato un numero elevato di domande di partecipazione, di far precedere le prove scritte da prove preselettive finalizzate ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso per ciascuna regione o per il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra;
                  - che le eventuali prove preselettive avrebbero avuto ad oggetto le medesime materie previste per le prove scritte;
                  - che l’esercizio di tale facoltà sarebbe stato comunicato ai candidati interessati in occasione dell’invio della lettera di convocazione;
                  - che il punteggio della prova preselettiva non avrebbe concorso alla determinazione del punteggio complessivo.
                  Per ciò che attiene alla regione Piemonte, pervenivano complessivamente 48 domande, di cui due venivano annullate per doppione, una esclusa, 45 venivano ammesse, giusta la determina del direttore regionale reggente del Piemonte in data 07.09.2004.
                  Valutato il numero di domande pervenute (3.944 in sede nazionale, di cui 48 per i 4 posti messi a concorso nel Piemonte), la commissione centrale di concorso determinava di attivare la prova preselettiva.
                  La ricorrente, già dipendente dell’INAIL in qualità di infermiera professionale (Area C, posizione C1) presso il centro medico-legale di Novara, con rapporto a tempo determinato in scadenza il 31.12.2004, presentava domanda di partecipazione per il Piemonte e veniva ammessa al concorso.
                  Si sottoponeva, quindi, in data 27.09.2004, alla prova preselettiva, con esito negativo.
                  Con successivo ricorso a questo TAR ritualmente notificato e depositato, impugnava il predetto bando di concorso unitamente alla determinazione in data 01.09.2004 con la quale la commissione centrale di concorso aveva stabilito di sottoporre alla prova preselettiva anche i candidati già dipendenti dell’INAIL con funzioni di infermiere professionale a tempo determinato.
                  Deduceva due motivi di ricorso, così rubricati:
                  1) “Violazione art. 35 comma 3 DLGS 165 del 30/03/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità travisamento, carenza di presupposti, contraddittorietà, violazione di principi in materia di concorsi pubblici”.
                  2) “Violazione art. 35 comma 1 lett. A) del d.lgs 165/2001. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà manifesta”.
                  Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente invocava l’annullamento degli atti impugnati e, in sede cautelare, l’ammissione con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale.
                  Dava atto di non aver superato la prova selettiva, svoltasi in data 27.09.2004.
                  Si costituiva L’INAIL contestando il fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto.
                  In merito all’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, evidenziava che, con determinazione dirigenziale in data 11.10.2004, l’Amministrazione aveva disposto l’ammissione con riserva alle successive prove d’esame di quei concorrenti, già eliminati in sede di preselezione, che avevano proposto ricorso.
                  Tra i concorrenti ammessi con riserva vi era la stessa ricorrente la quale, proprio in forza di tale provvedimento, aveva già sostenuto le prove scritte del concorso nei giorni 18 e 19 dicembre 2004.
                  Alla luce di tali elementi, con decreto n. 1177 del 03.11.2004, il Presidente della Sezione respingeva l’istanza di sospensione in via provvisoria proposta dalla ricorrente.
                  Con successiva ordinanza n. 1211 del 03.11.2004, la Sezione respingeva l’istanza cautelare.
                  In esito alla pubblica udienza del 27.05.2009 il collegio, con ordinanza n. 51/2009 del 28.05.2009 disponeva incombenti istruttori, ottemperati dall’Amministrazione in data 29.07.2009.
                  Infine, in esito alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, il collegio tratteneva la causa per la decisione.
                  DIRITTO
                  Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.
                  1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato il carattere “iniquo, irragionevole e manifestamente illogico” della decisione dell’INAIL di imporle l’effettuazione della prova preselettiva, anzichè ammetterla “de plano” alle prove scritte in virtù della pregressa e consolidata esperienza lavorativa maturata all’interno dell’istituto.
                  La censura non merita accoglimento.
                  E’ la legge a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di preselezione.
                  In particolare, l’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ad una serie di principi, tra cui (lettera a) quello della “adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”.
                  La decisione di avviare la procedura preselettiva costituisce, pertanto, esercizio di una facoltà prevista dalla normativa regolatrice della materia che non richiede specifica motivazione (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 26 agosto 2998, n. 5080).
                  Nel caso di specie, peraltro, la difesa dell’Amministrazione ha pure chiarito le ragioni di opportunità che hanno indotto l’Amministrazione a prevedere nel bando la possibilità del ricorso a forme di preselezione regionale, ossia l’opportunità di snellire le operazioni concorsuali in quelle regioni nelle quali fosse stato presentato un numero di domande superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, al fine di consentirne la conclusione entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza dei contratti già in essere con il personale a tempo determinato.
                  La legge non prevede l’obbligo dell’Amministrazione di esonerare dall’eventuale preselezione i candidati “interni” dell’ente, ed anzi l’ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l’accesso concorsuale esterno e per l’affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all’esito dell’intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l’esonero degli interni dall’espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080).
                  Alla stregua di tali considerazioni, il collegio ritiene che la ricorrente, già dipendente INAIL con contratto a tempo determinato, non vantasse alcuna pretesa giuridicamente tutelata ad essere esonerata dalla procedura preselettiva, ma tutt’al più una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante.
                  Con altra parte dello stesso motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che né il bando né la lettera di convocazione del 10.09.2004 illustrassero i criteri di attribuzione dei punteggi nella prova preselettiva, sicchè sarebbero risultate completamente indeterminate le modalità attraverso le quali i candidati sarebbero stati giudicati idonei a sostenere le prove scritte.
                  Anche tale doglianza non può essere condivisa.
                  La normativa di settore non prescrive che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predeterminati già nel bando di concorso, valendo invece la regola generale secondo la quale è sufficiente che i criteri di valutazione siano stati determinati prima dell’inizio dello svolgimento delle prove: che è quanto è puntualmente avvenuto nella specie in esame, avendo l’Amministrazione documentato in giudizio che i punteggi da attribuire agli elaborati svolti dai candidati nella fase preselettiva erano stati determinati, previamente allo svolgimento della prova stessa, dalla commissione centrale di concorso con delibera del 20 settembre 2004 (cfr. doc. 4 fascicolo amministrazione).
                  2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il bando di concorso per non aver previsto una riserva di posti in favore dei concorrenti già dipendenti dell’INAIL. Secondo la ricorrente, sarebbe illogico l’aver equiparato i candidati “interni” a quelli “esterni”.
                  Anche tale doglianza è tuttavia infondata, sia perché nessuna norma di legge impone all’Amministrazione di riservare ai candidati interni una quota dei posti messi a concorso, sia perché, in ogni caso, anche un’eventuale riserva di posti nel senso auspicato dalla ricorrente non l’avrebbe esonerata, per ciò solo, dall’obbligo di sottoporsi alla preselezione (prova che la ricorrente non ha superato), attesi i principi giurisprudenziali sopra richiamati, condivisi dalla Sezione.
                  Anche in relazione a tale censura, pertanto, l’interesse azionato in giudizio dalla ricorrente ha la consistenza di una mera aspettativa di fatto, priva, in quanto tale, di tutela giurisdizionale.
                  Alla luce di tali considerazioni, il collegio ritiene che il ricorso sia infondato sotto tutti i profili dedotti e vada, pertanto, respinto.

                  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
                  Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida equitativamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

                  Commenta


                    Inoltre per concludere cosa ancora più grave i sindacati e i precari invece di rivolgersi al Tar ke li avrebbe sicuramente bocciato iil ricorso si sn rivolti all'avvocatura dello stato ke invece è un ente ke ha lo scopo di difendere la PA nelle liti. Quindi hanno usufruito di un qualcosa che non dovevano rischiando in base al codice penale sanzione amminsitrativa con reclusione, violando e facendosi garante di un potere ke non avevano e cotringendo volutamente l'istat ha cambiare nel corso, quello ke legalmente aveva scritto nel bando di concorso. L'istat quindi ha tutte le carte in regola per reagire e per non farsi vincolare se vuole come aveva fatto nel suo bando, da un parere legale dell'avvocatura, ke vale meno di zero. Spero ke voi tutti farete valere i vostri diritti xke anke in futuro ke farete altri concorsi e vedrete nei bandi, interni ke non fanno la preselezione potete sapere cosa fare. A questo punto l'istat secondo me cn queste sentenze dovrebbe rimettere le cose come prima e se i precari nn sn d'accordo facessero ricorso al TAR contro l'istat, ma perderebbero a priori. Secondo me hanno fatto i furbi xke sapevano ke non avrebbero vinto e quindi ci hanno provato con un parere dell'avvocatura costringendo l'istat, oppure sn veramente degli autentici idioti.

                    Questi senza saperlo se si fa ricorso riskiano di pagare tanti di quelle migliaia di euro alle migliaia di candidati ke forse gli conviene rimanere precari a vita.

                    Commenta


                      Premesso che non ho nulla contro i precari, li rispetto e mi rammarico per il loro status non posso però esimermi di perorare la causa di chi come me ha partecipato ad un concorso pubblico il cui bando ha subito delle modifiche in corso d'opera a favore di una categoria e contro un'altra non tutelata.
                      Il problema dei precari non credo sia da attribuire alla loro paura di non superare la preselezione ma al fatto che soltanto 276 + gli eventuali ex equo accederebbero agli scritti e loro invece sono molti di più. Ritengo che, apportando una rettifica al bando con pubblicazione sulla G.U, si potrebbe consentire a 69 x 10 anzichè a 69 x 4 di accedere alla prova successiva e il problema sarebbe risolto a monte nel rispetto delle leggi. D'altronde, facendo saltare il primo step ai precari, agli scritti i concorrenti sarebbero intorno a quella cifra. Certamente i titoli e l'esperienza farebbero la differenza ma credo che anche tra i "non precari" ci saranno soggetti plurititolati e con esperienza e allora...tutti sullo stesso piano a giocarci la partita sino in fondo. Cosa ne pensate?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X