Originariamente inviato da tinetta
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Salve a tutti, sono nuovo in questo forum e anche io come tanti di voi dovrò affrontare la prove per la pol. mun.
Volevo fare una domanda: il difetto di motivazione configura la violazione di legge e quindi rende l'atto illegittimo. Mentre per quanto riguarda la carenza di motivazione, la stessa configura sempre violazione di legge? Mi pare di si, anche se prima della legge di riforma della 241/90 del 2005, la carenza veniva inquadrata come eccesso di potere.
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La carenza di motivazione non è accesso di potere perchè il legislatore all'art 3 stabilisce l'obbligo della motivazione e quindi se l'atto ne è carente o manca viene commessa violazione di legge e cioè violazione all'art 3 della 241 con conseguenza annullabilità dell'atto. Prima del 2005 la carenza di motivazione era considerata eccesso di potere ma dopo la legge del 2005 che ha riformato molti articoli della 241/90 e quindi anche l'art 3 la carenza è diventata violazione di legge appunto come dice l'opzione D...Non integri più il vizio dell'eccesso di potere, ma della violazione della legge,...poi è vero che nella giurisprudenza vengono evidenziati alcune ipotesi in cui il difetto di motivazione si ricollega ancora all'eccesso di potere ma ormai la maggior parte della giurisprudenza considera sia la carenza che la mancaza della motivazione una violazione di legge e quindi annullabilità dell'atto con l'art 21 octies comma 1 della 241.
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Originariamente inviato da Police Visualizza il messaggioOk. Grazie Colosseo.
Cmq, spero che le domande, essendo per un profilo C, non siano così specifiche e complesse.
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Ciao Marcello, avrei una domanda, e spero tu mi possa aiutare..
forse sara' una domanda sciocca ma non mi è chiara
Perchè le misure di sicurezza disciplinate dal codice penale e sono definite "amministrative" Se sono disposte dal giudecie penale e la sorveglianza circa l'applicazione di queste è esercitata dal tribunale di sorveglianza anch' esso giudice penale?
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Originariamente inviato da roberta2010 Visualizza il messaggioCiao Marcello, avrei una domanda, e spero tu mi possa aiutare..
forse sara' una domanda sciocca ma non mi è chiara
Perchè le misure di sicurezza disciplinate dal codice penale e sono definite "amministrative" Se sono disposte dal giudecie penale e la sorveglianza circa l'applicazione di queste è esercitata dal tribunale di sorveglianza anch' esso giudice penale?
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioRoberta scusami ma non ho capito bene la tua domanda, me la potresti riformulare.....grazie e scusa ancora....Ciao, Marcello.
TITOLO VIII
Delle misure amministrative di sicurezzaCapo I
Delle misure di sicurezza personaliSezione I
Disposizioni generaliArt. 199.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Ecco.. perche sono definite misure amministrative se sono disposte da giudice penale???
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