diciamo che se anche vai per esclusione rimane solo la b....nella a non è contemplato il pubblico ufficiale nella c mancA l'incaricato di pubblico servizio nella d va beh è un reato proprio quindi non può essere chiunque....
ma tu la 60 come hai risposto?
Io sul codice della strada ho trovato questo: Art. 180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida (1)
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
L’art 180 comma 1 viene modificato in questo modo:
Dal 19 gennaio 2013 sarà applicabile il seguente testo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59: "1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria."
Inoltre il comma 6 dell’art 180 che è questo:
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (5)
è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Testo in vigore fino al 18 gennaio 2013. Dal 19 gennaio 2013 questo comma sarà abrogato ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
Io sul codice della strada ho trovato questo: Art. 180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida (1)
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
L’art 180 comma 1 viene modificato in questo modo:
Dal 19 gennaio 2013 sarà applicabile il seguente testo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59: "1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria."
Inoltre il comma 6 dell’art 180 che è questo:
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (5)
è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Testo in vigore fino al 18 gennaio 2013. Dal 19 gennaio 2013 questo comma sarà abrogato ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
si ma il comma 5 non verrà nè cambiato nè abrogato ed è lì che nomina il cqc.....
solo che ora mi viene l'ennesimo dubbio...nella domanda non parla di trasporto professionale di cose e quindi non ci vuole il cqc ma basta la c+e............sto andando in fumo
non convince neanche a me la parte in neretto ma sono andata ad esclusione visto che mi sembrano errate anche le altre.....quella era l'unica risposta che riportava "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio"
purtroppo non ho un libro aggiornato sto studiano su dispense e vecchi libri, quindi niente MAggioli!!
si ma il comma 5 non verrà nè cambiato nè abrogato ed è lì che nomina il cqc.....
solo che ora mi viene l'ennesimo dubbio...nella domanda non parla di trasporto professionale di cose e quindi non ci vuole il cqc ma basta la c+e............sto andando in fumo
scusami tu sei indeciso tra quali risposte?
io credo sia la D perché secondo me come hai detto tu ora lui non parla di trasporto professionale di cose e quindi basta la c+e, e poi nel comma 5 (che non viene modificato) c'è scritto:
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneità, quando
prescritti.
forse quel qualora prescritti fa la differenza, nella domanda non dice niente in merito ...
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