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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma
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Buongiorno ragazzi, sto studiando il commercio e mi sono imbattutta nella tabella delle sanzione applicate per le varie violazioni, voi la memorizzate con l'esatta indicazione dell'importo della sanzione. Per intenderci sono quelle prevista dall'art. 22 D.lgs. 114/98. Alla fine la imparerò... Tanto per confrontarmi con voi. Grazie già da adesso a chi mi risponderà.
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Originariamente inviato da Sonia86 Visualizza il messaggioBuongiorno ragazzi, sto studiando il commercio e mi sono imbattutta nella tabella delle sanzione applicate per le varie violazioni, voi la memorizzate con l'esatta indicazione dell'importo della sanzione. Per intenderci sono quelle prevista dall'art. 22 D.lgs. 114/98. Alla fine la imparerò... Tanto per confrontarmi con voi. Grazie già da adesso a chi mi risponderà.
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Questa e' una mia valutazione come gia' ti dissi tempo fa se non ricordo male!
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Originariamente inviato da Sonia86 Visualizza il messaggioBuongiorno ragazzi, sto studiando il commercio e mi sono imbattutta nella tabella delle sanzione applicate per le varie violazioni, voi la memorizzate con l'esatta indicazione dell'importo della sanzione. Per intenderci sono quelle prevista dall'art. 22 D.lgs. 114/98. Alla fine la imparerò... Tanto per confrontarmi con voi. Grazie già da adesso a chi mi risponderà.
Ad esempio per le sanzioni pecuniarie della prima fascia (comma 1) bisogna ricordare che esse riguardano in particolare le violazioni relative ai requisiti di accesso all'attività, agli esercizi di vicinato, alle medie e le grandi strutture di vendita, agli spacci interni, agli apparecchi automatici, alla vendita per corrispondenza, per televisione oltre alla vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.
Per le sanzioni pecuniarie della seconda fascia (comma 3), esse invece fanno riferimento a violazioni in materia di orario di apertura e di chiusura, di pubbllicità dei prezzi, di vendite straordinarie, di subingresso e di cessazione dell'attività.
Non bisogna tralasciare le sanzioni accessorie che riguardano la sospensione temporanea dell'attività di vendita (comma 2), la revoca dell'autorizzazione (comma 4), piuttosto che la chiusura vera e propria dell'attività in caso di svolgimento abusivo della stessa (comma 6) o sempre la chiusura, nel caso si tratti di esercizi di vicinato, qualora il titolare non ottemperi ad una serie di obblighi o perda determinati requisiti (comma 5).
Il ragionamento appena fatto lo puoi applicare anche alle sanzioni sia pecuniarie che accessorie relative al commercio su aree pubbliche che vengono disciplinate dall'art. 29, strutturato similmente all'art. 22, ed appartenente allo stesso decreto legislativo 114/1998.
Ciao, Marcello
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