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    Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
    ti copio quello che ho fatto io..i riferimenti che ho trovato sono quelli nella domanda..ovviamente è da accorciare il commento XD


    38 Il candidato motivi sinteticamente la risposta individuata alla luce delle recenti previsioni legislative.
    L’art. 49, (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
    Le nuove regole prevedono che:
    Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
    Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
    la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
    Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale
    Grazie sei stato gentilissimo!

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      Originariamente inviato da pappalardov Visualizza il messaggio
      stesso tuo problema...materia vastissima e piena di aggiornamenti.....tu hai risolto?
      si alla fine ho riportato la definizione di commercio al dettaglio su aree pubbliche, il modo in cui viene svolto e cioe' su posteggi o in forma itinerante e ho parlato sinteticamente del rilascio dell'autorizzazione x l'esercizio dell'attivita'...non sono molto convinta ma meglio non sono riuscita a fare!!

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        toglietemi un altro' dubbio...
        ma il principio di colpevolezza e il principio di personalita della responsabilita' penale sono la stessa cosa?

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          io alla 70 ho sintetizzato (x modo di dire) così, che ne pensate?

          per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
          Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
          L'esercizio dell'attivita' e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.
          Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva(DURC)
          L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
          poi se vogliamo scrivere le sanzioni è impossibile perché presuppone tutti i commi del 28...

          AIUTOOOOOOOOOOOOO
          Ultima modifica di pappalardov; 16-12-2012, 13:51.

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            Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
            ti copio quello che ho fatto io..i riferimenti che ho trovato sono quelli nella domanda..ovviamente è da accorciare il commento XD


            38 Il candidato motivi sinteticamente la risposta individuata alla luce delle recenti previsioni legislative.
            L’art. 49, (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
            Le nuove regole prevedono che:
            Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
            Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
            la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
            Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale
            Ciao, anche io ho difficoltà sul commento a questa domanda: la tua risposta è praticamente come la mia...ma non mi convince la domanda quando dice "in vista delle recenti previsioni legislative". Forse vogliono un commento su una riforma che entrerà in vigore tra poco....ma quale?!?

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              Originariamente inviato da Luciana81 Visualizza il messaggio
              Ciao, anche io ho difficoltà sul commento a questa domanda: la tua risposta è praticamente come la mia...ma non mi convince la domanda quando dice "in vista delle recenti previsioni legislative". Forse vogliono un commento su una riforma che entrerà in vigore tra poco....ma quale?!?

              io ho pensato si riferisse al fatto che con la legge del 2010 si è passati da dia a scia..
              se ce ne sono altre successive non lo so :-((

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                Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
                io ho pensato si riferisse al fatto che con la legge del 2010 si è passati da dia a scia..
                se ce ne sono altre successive non lo so :-((
                Non so...guarda io cosa ho trovato:
                Dal 14 settembre semplificate le procedure di inizio attività: la Scia sostituisce la Dia.
                E' questa la principale novità introdotta dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202 recante disposizioni ed integrazioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della c.d. Direttiva Servizi).
                Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
                Tra le altre novità segnaliamo:
                • semplificazione in merito alle procedure di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione;
                • modifiche all’articolo 71, del Decreto Legislativo n. 59/2010, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali;
                • liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, attraverso la soppressione la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare;
                • abrogazione dell’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio;
                • abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto;
                • abrogazione del ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti;
                • in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica dell’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità);
                • possibilità per tutte le imprese di acconciatori e di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA.


                secondo te?!?

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                  x voi la 14 è B O D???

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                    Originariamente inviato da Luciana81 Visualizza il messaggio
                    Non so...guarda io cosa ho trovato:
                    Dal 14 settembre semplificate le procedure di inizio attività: la Scia sostituisce la Dia.
                    E' questa la principale novità introdotta dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202 recante disposizioni ed integrazioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della c.d. Direttiva Servizi).
                    Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
                    Tra le altre novità segnaliamo:
                    • semplificazione in merito alle procedure di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione;
                    • modifiche all’articolo 71, del Decreto Legislativo n. 59/2010, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali;
                    • liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, attraverso la soppressione la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare;
                    • abrogazione dell’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio;
                    • abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto;
                    • abrogazione del ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti;
                    • in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica dell’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità);
                    • possibilità per tutte le imprese di acconciatori e di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA.


                    secondo te?!?
                    il fatto che faccia riferimento ad estetisti, come il quiz stesso, fa con ogni evidenza concludere che è questa la normativa cui fa riferimento quando chiede le ultime modifiche legislative! quindi tranquilli, è questa quella giusta

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                      Originariamente inviato da AlessiaR Visualizza il messaggio
                      il fatto che faccia riferimento ad estetisti, come il quiz stesso, fa con ogni evidenza concludere che è questa la normativa cui fa riferimento quando chiede le ultime modifiche legislative! quindi tranquilli, è questa quella giusta

                      ok...grazie! bisogna solo riassumere!!! O.o

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