annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da pappalardov Visualizza il messaggio
    io ho messo b
    non ho il maggioli

    Commenta


      ragazzi scusate ma il maledettissimo TULPS l'avete trovato aggiornato? e se si dove'? alla domanda 51 che dice di far riferimento al titolo II capo 1 io trovo ancora le sanzioni in lire.............................................. ..

      tra l'altro il tulps è stato modificato alla grande dal pacchetto sicurezza no?

      BAH!!

      Commenta


        Per il commento alla 42 sto impazzendo.
        Chi me la dice gli faccio una statua d'0oro.

        Commenta


          Originariamente inviato da manuela* Visualizza il messaggio
          ma secondo voi come si fa a soffermarsi sinteticamente sulle disposizioni contenute al titolo X - commercio al dettaglio su aree pubbliche (domanda n.70)???? io ci rinuncio!!!!
          stesso tuo problema...materia vastissima e piena di aggiornamenti.....tu hai risolto?

          Commenta


            Originariamente inviato da Exogino Visualizza il messaggio
            Per il commento alla 42 sto impazzendo.
            Chi me la dice gli faccio una statua d'0oro.

            ti scrivo il mio commento.. poi se puo andar bene vedi tu perchè ormai sono fusa

            42 Il candidato si soffermi sinteticamente sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, con particolare riferimento ai divieti e alle limitazioni previste dalla legge n. 287/1991.
            L’Art. 5. Distingue i pubblici esercizi in: a) esercizi di ristorazione b) esercizi per la somministrazione di bevande c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
            Esistono alcuni divieti e limitazioni per la somministrazione di bevande: la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, puo' inoltre temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
            Inoltre il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito
            dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio
            1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

            Commenta


              Originariamente inviato da Exogino Visualizza il messaggio
              Per il commento alla 42 sto impazzendo.
              Chi me la dice gli faccio una statua d'0oro.
              divieti e limi ti li trovi qua.... mi raccomando sinteticamente :-D ...assurdo
              DIVIETI E LIMITAZIONI per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche

              Commenta


                Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
                ti scrivo il mio commento.. poi se puo andar bene vedi tu perchè ormai sono fusa

                42 Il candidato si soffermi sinteticamente sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, con particolare riferimento ai divieti e alle limitazioni previste dalla legge n. 287/1991.
                L’Art. 5. Distingue i pubblici esercizi in: a) esercizi di ristorazione b) esercizi per la somministrazione di bevande c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
                Esistono alcuni divieti e limitazioni per la somministrazione di bevande: la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, puo' inoltre temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
                Inoltre il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito
                dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio
                1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
                e pure hai ragione!!!!cmq come giri giri qui si trova sempre roba....

                Commenta


                  Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
                  ti scrivo il mio commento.. poi se puo andar bene vedi tu perchè ormai sono fusa

                  42 Il candidato si soffermi sinteticamente sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, con particolare riferimento ai divieti e alle limitazioni previste dalla legge n. 287/1991.
                  L’Art. 5. Distingue i pubblici esercizi in: a) esercizi di ristorazione b) esercizi per la somministrazione di bevande c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
                  Esistono alcuni divieti e limitazioni per la somministrazione di bevande: la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, puo' inoltre temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
                  Inoltre il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito
                  dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio
                  1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
                  Ho risposto così anche io se ti può aiutare

                  Commenta


                    ma la risposta 69 come l'avete sintetizzata??avete scritto solo le sanzioni o anche tutti i vari divieti di sosta dell'articolo???

                    Commenta


                      Originariamente inviato da Eleonora_83 Visualizza il messaggio
                      Ho risposto così anche io se ti può aiutare
                      perfetto..il mio dubbio è sul fatto che i divieti sono solo sulle bevande..perchè sugli alimenti non c'è scritto niente..

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X