Originariamente inviato da ale-chennai(india)
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Originariamente inviato da ale-chennai(india) Visualizza il messaggioScusate stavo riguardando la 14
chi mi aiuta con il commento, il mio é veramente triste...
ti copio il mio..non so se può andar bene
14 Il candidato si soffermi sinteticamente sul principio di responsabilità.
In base all’art. 28 cost. i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La resposnabilità in questo caso puo essere: civile, , amministrativa o patrimoniale, disciplinare, , penale.
Il principio di unicità e responsabilità dell’amministrazione stabilisce che, al fine di garantire una agevole individuazione delle responsabilità (politiche, amministrative, civili e penali) devono essere attribuite ad un unico soggetto tutte le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari alle materie conferite, in modo da accentrare l’intero processo decisionale di ogni procedimento
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Originariamente inviato da doory Visualizza il messaggioscusate ho sbagliato si trattava della 38 nn trovo riferimenti...
ti copio quello che ho fatto io..i riferimenti che ho trovato sono quelli nella domanda..ovviamente è da accorciare il commento XD
38 Il candidato motivi sinteticamente la risposta individuata alla luce delle recenti previsioni legislative.
L’art. 49, (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Le nuove regole prevedono che:
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale
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Originariamente inviato da irene76 Visualizza il messaggioBuongiorno qualcuno mi può aiutare con la domanda 65 per favore?
io ho visto questo
TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
(art. 14 T.U. 1926). – Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 154 euro a 516 euro. (1)
L’autorità di pubblica sicurezza può disporre l’accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
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Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggioqualcuno può postare il link al regolamento di attuazione del codice della strada aggiornato??perchè quello che ho e quelli che trovo parlano tutti del limite di alcool a 0.8 quindi devo avere quello vecchio..mi potete dire dov'è il nuovo??
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