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    Originariamente inviato da Luciana81 Visualizza il messaggio
    Non so...guarda io cosa ho trovato:
    Dal 14 settembre semplificate le procedure di inizio attività: la Scia sostituisce la Dia.
    E' questa la principale novità introdotta dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202 recante disposizioni ed integrazioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della c.d. Direttiva Servizi).
    Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
    Tra le altre novità segnaliamo:
    • semplificazione in merito alle procedure di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione;
    • modifiche all’articolo 71, del Decreto Legislativo n. 59/2010, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali;
    • liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, attraverso la soppressione la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare;
    • abrogazione dell’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio;
    • abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto;
    • abrogazione del ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti;
    • in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica dell’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità);
    • possibilità per tutte le imprese di acconciatori e di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA.


    secondo te?!?


    mi sembra interessante..si riferisce anche agli estetisti..ora vedo di integrare la mia..



    per chi chiede la 14 è la b

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      domanda 55 Il candidato si soffermi sinteticamente sulle sanzioni previste dal C.d.s. per coloro che violino i limiti di velocità nelle strade urbane e nei centri abitati
      qualcuno ha capito perchè si riferisce ai centri urbani se sembra non esserci differenza con gli altri??

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        Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
        domanda 55 Il candidato si soffermi sinteticamente sulle sanzioni previste dal C.d.s. per coloro che violino i limiti di velocità nelle strade urbane e nei centri abitati
        qualcuno ha capito perchè si riferisce ai centri urbani se sembra non esserci differenza con gli altri??
        per quello che può valere, penso che siano gli stessi, semplicemente i limiti su strade urbane sono diversi

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          Originariamente inviato da Luciana81 Visualizza il messaggio
          ok...grazie! bisogna solo riassumere!!! O.o
          guarda, come per molte altre domande, se digiti su google il numero della legge troverai diversi articoli, compresi siti autorevoli, come camere di commercio e comuni, che spiegano e riassumono molto bene le novità del decreto
          è un po' lungo ma alla fine come effetto collaterale memorizzi anche!!!

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            Ragazzi scusate alla 37 (probabilemnte l'avete già detto in precedenza) richiama la modifica all'art 18 che decorrerà dal 10 gennaio 2013. Sarebbe quella che rende NON più obbligaorio l'uso di lenti o apparecchi specifici per la guida dei ciclomotori a seguito della soppressione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (sostituito dalla patente di categoria M) e quini per una questione di adeguatezza........................vi ritrovate o no?? iO STO IMPAZZENDO!!! Grazie a tutti della generosità

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              salve ragazzi, spero non vi dispiaccia se mi aggiungo a voi....

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                ragazzi scusate la 56 dolve la cerco statuto comune di roma art?

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                  marcello, potresti darci qualche delucidazione sui commenti della 37 e della 60?? per quanto mi riguarda, ma anche per quello che leggo nei post, risultano tra le più difficili da interpretare..
                  grazie mille

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                    Ragazzi io ho provato ad approfondire e dico la mia.......magari poi qualcuno di più preparato di me mi correggerà o confermerà.......Mi sembra di capire che prima l'art. 173 recitava "........titolari di patente di guida e di certificato di idoneità alla guida" mentre dopo reciterà l'obbligo solo per i possessori di patente di guida ma perchè il certificato di idoneità verrà sostituito alla patente AM (e quindi sempre patente). L'obbligo quindi non viene meno, semplicemente la dicitura certificato di idoneità alla guida non comparirà più in articolo!! é semplicemnete una modifica di coordinamento a seguito dell'introduzione della patente AM..........io l'ho capita così............. a Voi l'ardua sentenza....:-)))

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                      posso chiedervi una mano sul commento della 82?

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