Sono in fumo sul commento della 34. In merito alla delega di competenze il Sindaco quale ufficiale del governo può delegare la sua competenza al prefetto, ma questo che potere ha?
Sono in fumo sul commento della 34. In merito alla delega di competenze il Sindaco quale ufficiale del governo può delegare la sua competenza al prefetto, ma questo che potere ha?
Ragazzi domanda 24...riguardo il commento...ma quali sono le materie che non tratta lo statuto??? non lo trovo da nessuna parte...
I limiti dello Statuto sono nei confronti della Costituzione, delle leggi statali sulla legislazione elettorale, degli organi di governo, delle funzioni fondamentali dell’ente.
Ragazzi domanda 24...riguardo il commento...ma quali sono le materie che non tratta lo statuto??? non lo trovo da nessuna parte...
devi parlare dei limiti che la costituzione e la legge pone all'autonomia statutaria degli enti locali
lo statuto è l'espressione più alta dell'autonomia normativa dell'ente locale, ma questa autonomia deve esercitarsi nelle forme e nei limiti della costituzione, nel rispetto dell'ordinamento e non può mai disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge, ovvero autodisciplinare organi di governo, legge elettorale etc...
quindi il dlgs 114\98 non è piu in vigore? ... non riesco a capire, quindi adesso serve solo un autocertificazione? eppure la risposta multipla parla di certificazione obligatoria.... sto fumando
l'art 17 è stato modificato è in parte abrogato ad opera del d.lgs59/2010..ora serve una denuncia di inizio attività
qualcuno mi conferma che la risposta esatta alla domanda 88 è la A xkè ho letto che qualcuno ha messo la C
allora devi vedere la modifica presente nella legge 190/2012 dalla quale ho tratto la seguente parte: 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l’articolo 317 e’ sostituito dal seguente: «Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni»; e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; f) l’articolo 318 e’ sostituito dal seguente: «Art. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni»; g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
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