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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

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    Originariamente inviato da ilaria80 Visualizza il messaggio
    marcello ,luce delle nostre menti affaticate,dalla presentazione della S.c.i.a., i termini entro cui l'amministrazione puo disporre con provvedimenti motivati è di 30 o 60 gg?alcune fonti mi riportano il primo altre il secondo termine.o i 30 gg sono previsti solo per le scia edilizie ?
    inoltre il termine per convocare la conferenza dei servizi varia a seconda dei casi?
    La Scia ha sostituito la Dia in modo da poter eliminare quei tempi morti che arrecavano un danno alle imprese o alle attività commerciali che con la vecchia Dia potevano iniziare non prima di 30 gg dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
    L'attività oggetto della Scia può essere iniziata immediatamente, ovvero dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.
    L'amministrazione, solo nel caso in cui accerti la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, entro il termine di 60 gg dalla presentazione della domanda adotta dei provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività......tale eventualità può essere evitata nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la sua attività, in ogni caso il termine per l'adeguamento non sarà mai inferiore ai 30 gg, proprio per dare il tempo necessario alla messa in regola.
    La Scia anche per l'edilizia ha effetto immediato....nel momento in cui l'ufficio tecnico del municipio competente la accetta tu puoi immediatamente inziare i lavori....te lo dico perchè con il mio lavoro ne consegno un certo numero presso i vari municipi di Roma.
    La conferenza dei servizi viene convocata in relazione a decisioni da prendere sulle grandi strutture di vendita ed il termine al quale fare riferimento è quello dei 60 gg dal ricevimento della domanda.

    Ciao, Marcello

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      grazie caro il colloquio con un commercialista amico di famiglia mi aveva un po confuso le idee.....grazie di vero cuore....sono un po indietro è probabile che trovero le info su medie e grandi strutture piu avanti un grosso bacio buono studio!


      Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
      La Scia ha sostituito la Dia in modo da poter eliminare quei tempi morti che arrecavano un danno alle imprese o alle attività commerciali che con la vecchia Dia potevano iniziare non prima di 30 gg dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
      L'attività oggetto della Scia può essere iniziata immediatamente, ovvero dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.
      L'amministrazione, solo nel caso in cui accerti la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, entro il termine di 60 gg dalla presentazione della domanda adotta dei provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività......tale eventualità può essere evitata nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la sua attività, in ogni caso il termine per l'adeguamento non sarà mai inferiore ai 30 gg, proprio per dare il tempo necessario alla messa in regola.
      La Scia anche per l'edilizia ha effetto immediato....nel momento in cui l'ufficio tecnico del municipio competente la accetta tu puoi immediatamente inziare i lavori....te lo dico perchè con il mio lavoro ne consegno un certo numero presso i vari municipi di Roma.
      La conferenza dei servizi viene convocata in relazione a decisioni da prendere sulle grandi strutture di vendita ed il termine al quale fare riferimento è quello dei 60 gg dal ricevimento della domanda.

      Ciao, Marcello

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        Originariamente inviato da totocarpediem Visualizza il messaggio
        in che senso? come fai a sapere questa cosa?
        non è che la so....dico solo che se si vuole facilitare qualcuno se viene data una banca dati con i temi si ha modo di farlo.
        se nn esce nessuna banca dati siamo tutti sullo stesso piano.

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          qualcuno mi puo fare il quadro dell'art 204 bis(ricorso al giudice di pace) non riesco a capire dal momento della notificazione del decreto fino ad arrivare alla sentenza definitiva grazie!

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            domanda:in materia di edilizia, si parla di interventi ed. che possono essere eseguiti con o senza titolo abilitativo, ma sul Simone non specifica cosa siintende per titolo abilitativo. ho dedotto che si tratta della scia. e' corretto?
            per riprendere la discussione di ilaria80 il simone parla di 60 giorni entro i quali l'amm. puo' adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione ridotti a 30 in caso di materia edilizia, quindi fa una netta distinzione tra scia chieste per inizio di attivita' x es. commerciali e edilizie.
            p.s. grazie per le domande e risposte, aiutano a soffermarsi su punti specifici del programma e capire pian piano per chi e' digiuna come me di queste materie, i concetti su cui soffermarsi'

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              Originariamente inviato da CRISTIAN.IOP Visualizza il messaggio
              Scusa marcello se ti disturbo, ma l'art 204 bis del cds, (ricorso al giudice di pace) non riesco a capire la procedura relativa alla fase successiva della notificazione del decreto da parte del giudice, ti ringrazio.
              Provo a riassumerti i vari passaggi procedurali dell'art. 204-bis ora definito come "ricorso giurisdizionale":

              l'opposizione al verbale di accertamento si propone di fronte al giudice di pace del luogo della commessa violazione entro 30 gg dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale (60 gg per i residenti all'estero).
              Il ricorso va depositato o fatto pervenire per posta presso la cancelleria del giudice di pace.
              Il giudice fissa la data per l'udienza di discussione nei successivi 5 gg dal ricevimento del ricorso.
              Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di 60 gg e tra la data di notifica di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa non meno di 30 gg.
              L'opponente deve costituirsi 10 gg prima dell'udienza dichiarando la propria residenza per le successive comunicazioni del caso ed inoltre deposita in cancelleria una memoria difensiva.
              Alla fine dell'istruttoria il giudice decide leggendo la sentenza in udienza o la deposita in cancelleria.
              In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice può annullare in parte o totalmente il provvedimento verso il quale si è effettuato il ricorso.
              In caso di rigetto dell'opposizione il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 gg dalla notifica della sentenza ed il giudice stesso può aumentare l'importo della sanzione amministrativa o applicare delle sanzioni accessorie.
              L'opponente infine può proporre l'appello al Tribunale nel termine di 30 gg dalla notifica della sentenza o di sei mesi dal deposito della stessa in cancellaria.

              Ciao, Marcello

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                Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                Provo a riassumerti i vari passaggi procedurali dell'art. 204-bis ora definito come "ricorso giurisdizionale":

                l'opposizione al verbale di accertamento si propone di fronte al giudice di pace del luogo della commessa violazione entro 30 gg dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale (60 gg per i residenti all'estero).
                Il ricorso va depositato o fatto pervenire per posta presso la cancelleria del giudice di pace.
                Il giudice fissa la data per l'udienza di discussione nei successivi 5 gg dal ricevimento del ricorso.
                Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di 60 gg e tra la data di notifica di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa non meno di 30 gg.
                L'opponente deve costituirsi 10 gg prima dell'udienza dichiarando la propria residenza per le successive comunicazioni del caso ed inoltre deposita in cancelleria una memoria difensiva.
                Alla fine dell'istruttoria il giudice decide leggendo la sentenza in udienza o la deposita in cancelleria.
                In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice può annullare in parte o totalmente il provvedimento verso il quale si è effettuato il ricorso.
                In caso di rigetto dell'opposizione il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 gg dalla notifica della sentenza ed il giudice stesso può aumentare l'importo della sanzione amministrativa o applicare delle sanzioni accessorie.
                L'opponente infine può proporre l'appello al Tribunale nel termine di 30 gg dalla notifica della sentenza o di sei mesi dal deposito della stessa in cancellaria.

                Ciao, Marcello



                grazie davvero, sei stato chiarissimo!!!! GRAZIE ANCORA una volta per l'aiuto e per l'enorme disponibilita nei nostri confronti!

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                  Originariamente inviato da ladylilith Visualizza il messaggio
                  non è che la so....dico solo che se si vuole facilitare qualcuno se viene data una banca dati con i temi si ha modo di farlo.
                  se nn esce nessuna banca dati siamo tutti sullo stesso piano.


                  Io sono più che convinto che se si vuole facilitare qualcuno lo si può fare in mille altri modi al di la della banca dati..................cioè il raccomandato passa a prescindere....................................
                  Resta ferma la mia posizione che la banca dati sia un enorme aiuto soprattutto per chi ha studiato con tutte le sue forze e che sia anche un modo per allentare la tensione, evitando che qualcuno si possa perder in un bicchier d'acqua.

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                    Originariamente inviato da ilaria80 Visualizza il messaggio
                    grazie caro il colloquio con un commercialista amico di famiglia mi aveva un po confuso le idee.....grazie di vero cuore....sono un po indietro è probabile che trovero le info su medie e grandi strutture piu avanti un grosso bacio buono studio!
                    Di niente.....sì poi troverai tutte le specifiche su questo argomento all'interno del manuale...buono studio anche a te...!

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                      Originariamente inviato da CRISTIAN.IOP Visualizza il messaggio
                      grazie davvero, sei stato chiarissimo!!!! GRAZIE ANCORA una volta per l'aiuto e per l'enorme disponibilita nei nostri confronti!
                      L'importante è che sia risultato un pò più chiaro tutto l'iter procedurale.......Ciao!

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