annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da totocarpediem Visualizza il messaggio
    in che senso? come fai a sapere questa cosa?

    dice bene lady, se il metodo sara questo ci saranno delle agevolazioni per "qualcuno".

    Commenta


      Originariamente inviato da blacksheep80 Visualizza il messaggio
      Buongiorno a tutti...mi ero persa un passaggio fondamentale per risollevare il mio stato d'animo....l'articolo de La Repubblica inserito qui!!! GRAZIE.. E' stato troppo bello leggerlo, anche se hanno un pò "pompato" sulla preparazione da secchioni..però...va bene così...Buondì Marcello..ho letto l'indice del Moscato-Porta, devo dire che il manuale che ho della Simone tratta quasi tutte le stesse fattispecie di reati..torno al T.U.L.P.S....
      Ciao black, sinceramente il Simone non lo conosco così a fondo però secondo un mio personalissimo parere credo che il Moscato-Porta in relazione al diritto penale, alla procedura penale ed alla legislazione di pubblica sicurezza si possa ritenere forse il migliore tra i manuali in commercio per la preparazione al concorso del nostro profilo professionale.

      Marcello

      Commenta


        Originariamente inviato da totocarpediem Visualizza il messaggio
        Grazie 1000 marcello!!!! troppo disponibile e preparato.

        Tutto piu' chiaro ora.

        Riguardo la pubblicazione dei temi tu cosa pensi??
        nel precedente concorso non c'è stata vero?!?!?

        Ciao, Antonio
        Al precedente concorso non c'è stata alcuna pubblicazione antecedente la data dello scritto, ritengo che anche stavolta non uscirà alcuna banca dati.....comunque su questo argomento non mi sono volutamente espresso in quanto credo ci si debba basare solo su documenti ufficiali e non rischiare di dare informazioni che in futuro potrebbero rivelarsi inesatte.
        Ora, anche se in ferie, sto pensando esclusivamente a raggiungere un buon livello di preparazione che spero di poter ultimare alla data del 14 settembre....in questo modo mi auguro di poter fronteggiare la prova scritta qualsiasi sia la sua modalità di svolgimento.

        Ciao, Marcello

        Commenta


          Ragazzi, ma la parte del Tuel che tratta dei CO.RE.CO. non và studiata? Non ho capito perchè anche nella legge aggiornata continuano ad inserirlo visto che i comitati sono stati soppressi da tutte le regioni... attendo delucidazioni, grazie!

          Commenta


            Originariamente inviato da colosseo82 Visualizza il messaggio
            Ragazzi, ma la parte del Tuel che tratta dei CO.RE.CO. non và studiata? Non ho capito perchè anche nella legge aggiornata continuano ad inserirlo visto che i comitati sono stati soppressi da tutte le regioni... attendo delucidazioni, grazie!
            Nel testo costituzionale precedentemente in vigore la regione risultava essere diversa dagli enti locali in quanto posta su di un livello gerarchico superiore rispetto ad essi.
            In particolare, l’art. 130 della costituzione attribuiva alle Regioni il potere di esercitare un controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni, controllo poi materialmente eseguito dai CO.RE.CO (comitati regionali di controllo).
            Dopo la riforma del Titolo V della costituzione è stato sancito il cosiddetto pluralismo istituzionale: stato, regioni ed enti locali sono stati riconosciuti come singoli e paritari elementi costitutivi della Repubblica.
            Prima conseguenza del nuovo assetto è stata l’abrogazione dell’art. 130 della costituzione: il controllo regionale sugli atti non esiste più e gli stessi CO.RE.CO., ove non del tutto dismessi, sono stati destinati ad altre operazioni.
            Tuttavia, nonostante l’abrogazione dell’art. 130, era rimasto ancora in vigore il Capo I del Titolo VI del Tuel.
            Particolare incertezza ha suscitato l’art. 126 del Tuel, nel quale risulta ancora previsto un controllo di legittimità della regione sugli statuti dell'ente locale, sui regolamenti di competenza del consiglio (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello consiglio medesimo), sui bilanci e sul rendiconto della gestione.
            Sia la dottrina che la giurisprudenza, soprattutto la Corte costituzionale, sono tuttavia concordi nel ritenere che, per effetto della soppressione dell’art. 130, debbano considerarsi implicitamente abrogati il sopraccitato art. 126 (relativo al controllo che la Regione doveva svolgere su certi atti), gli artt. 128, 130, 131, 132, 133 e 134 (che prevedevano e regolavano i CO.RE.CO) ed infine l’art. 127 (ovvero il controllo che la Regione era chiamata a svolgere se attivata o per iniziativa della giunta o per iniziativa delle minoranze).
            Attualmente, quindi, di tutto il Capo I del Titolo VI possono ritenersi ancora efficaci solo quattro articoli ossia dal 135 al 138.


            Ciao, Marcello

            Commenta


              Originariamente inviato da CRISTIAN.IOP Visualizza il messaggio
              dice bene lady, se il metodo sara questo ci saranno delle agevolazioni per "qualcuno".
              dai non cominciamo ad intasare il forum e le nostre teste con queste elucubrazioni mentali che non hanno fondamento e non fanno bene a nessuno. cont.inuiamo serenamente a prepararci che quello conta ora

              Commenta


                Originariamente inviato da artemisia04 Visualizza il messaggio
                dai non cominciamo ad intasare il forum e le nostre teste con queste elucubrazioni mentali che non hanno fondamento e non fanno bene a nessuno. cont.inuiamo serenamente a prepararci che quello conta ora

                ma di fatti nn ho nessuna intenzione di demoralizzare e chiedo scusa se qualcuno si e' preso in considerazione, rispondevo solo ai post che parlavano di questa cosa.
                Un saluto e buono studio!

                Commenta


                  Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                  Nel testo costituzionale precedentemente in vigore la regione risultava essere diversa dagli enti locali in quanto posta su di un livello gerarchico superiore rispetto ad essi.
                  In particolare, l’art. 130 della costituzione attribuiva alle Regioni il potere di esercitare un controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni, controllo poi materialmente eseguito dai CO.RE.CO (comitati regionali di controllo).
                  Dopo la riforma del Titolo V della costituzione è stato sancito il cosiddetto pluralismo istituzionale: stato, regioni ed enti locali sono stati riconosciuti come singoli e paritari elementi costitutivi della Repubblica.
                  Prima conseguenza del nuovo assetto è stata l’abrogazione dell’art. 130 della costituzione: il controllo regionale sugli atti non esiste più e gli stessi CO.RE.CO., ove non del tutto dismessi, sono stati destinati ad altre operazioni.
                  Tuttavia, nonostante l’abrogazione dell’art. 130, era rimasto ancora in vigore il Capo I del Titolo VI del Tuel.
                  Particolare incertezza ha suscitato l’art. 126 del Tuel, nel quale risulta ancora previsto un controllo di legittimità della regione sugli statuti dell'ente locale, sui regolamenti di competenza del consiglio (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello consiglio medesimo), sui bilanci e sul rendiconto della gestione.
                  Sia la dottrina che la giurisprudenza, soprattutto la Corte costituzionale, sono tuttavia concordi nel ritenere che, per effetto della soppressione dell’art. 130, debbano considerarsi implicitamente abrogati il sopraccitato art. 126 (relativo al controllo che la Regione doveva svolgere su certi atti), gli artt. 128, 130, 131, 132, 133 e 134 (che prevedevano e regolavano i CO.RE.CO) ed infine l’art. 127 (ovvero il controllo che la Regione era chiamata a svolgere se attivata o per iniziativa della giunta o per iniziativa delle minoranze).
                  Attualmente, quindi, di tutto il Capo I del Titolo VI possono ritenersi ancora efficaci solo quattro articoli ossia dal 135 al 138.


                  Ciao, Marcello


                  Scusa marcello se ti disturbo, ma l'art 204 bis del cds, (ricorso al giudice di pace) non riesco a capire la procedura relativa alla fase successiva della notificazione del decreto da parte del giudice, ti ringrazio.

                  Commenta


                    Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                    Ciao black, sinceramente il Simone non lo conosco così a fondo però secondo un mio personalissimo parere credo che il Moscato-Porta in relazione al diritto penale, alla procedura penale ed alla legislazione di pubblica sicurezza si possa ritenere forse il migliore tra i manuali in commercio per la preparazione al concorso del nostro profilo professionale.

                    Marcello
                    Buongiorno Marcello, ieri ho fatto giusto un rapido confronto tra i due indici, però in realtà non ho idea di come sia impostato il Moscato-Porta, anzi, proprio perchè ne so poco mi affido ai tuoi consigli e se mi dici così , tempo e concentrazione permettendo, magari comprerò anche quello (mi sembra un'impresa difficile visto che sono ancora al TULPS, però...) Ciao, Mariateresa

                    Commenta


                      marcello ,luce delle nostre menti affaticate,dalla presentazione della S.c.i.a., i termini entro cui l'amministrazione puo disporre con provvedimenti motivati è di 30 o 60 gg?alcune fonti mi riportano il primo altre il secondo termine.o i 30 gg sono previsti solo per le scia edilizie ?
                      inoltre il termine per convocare la conferenza dei servizi varia a seconda dei casi?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X