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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

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    libro simone

    Originariamente inviato da ladylilith Visualizza il messaggio
    presente!
    bhe se vuoi il simone puoi comprarlo su ibs (scontato e cn ss gratis)....
    io studio legge e lo sai, e durante tutta la mia carriera universitaria mi sono sempre affidata alla Simone, ho i compendi di quasi tutte le materie (costituzionale, penale, procedura, commerciale, amministrativo...) e mi sono sempre trovata bene...
    vero che non li ho mai usati come testi di riferimento ma piu come appoggio...
    io ho il simone 2010, ed ho finito la parte di amministrativo ...ma sapessi quante cose in piu ci sono da sapere! basta leggere la 241 1990 per farsi un idea di quante nozioni sul testo della simone manchino...pero' penso anche che sia giusto cosi, nel senso che è quello che serve a chi deve preparare il concorso...e tutte le altre pippe le lascia ai giuristi...
    stesso discorso per penale e unione europea...(esami che per me toccavano le 800 -1000 pagine cadauno!)


    Da quello che ho potuto leggere nel forum il maggioli non è buon libro, dunque oggi acquisterò il SIMONE "vigile urbano generico" che pur non esendo specifico per il comune di roma è comunque completo (certo non ci sarà lo statuto del comune di roma, ma quello è già nel materiale fornito da lady/marcello).

    Se qualcun'altro avesse ulteriori consigli, sono ben accetti.

    grazie a tutti.

    Ciao.

    P.S.
    lady grazie per link, però due settimane sono troppo per averlo da ibs, quindi come detto sopra acquisterò il volume 2012 vigile urbano generico che è aggiornatissiomo XXX° edizione.

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      Ragazzi, io sto studiando sul Simone 2012 e vi devo dire che mi sto trovando bene. A proposito, sono arrivato alla Legge 689/1981 e avrei un dubbio da sollevare, riguarda l'ordinanza di ingiunzione. Il manuale dice che l'autorità competente emette l'ordinanza se ritiene fondato l'accertamento dopo aver esaminato gli scritti, i documenti o le dichiarazioni di colui al quale è stata accertato l'illecito (che ha tempo 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del provvedimento per presentarli). Questo è chiaro. Però ho una domanda: sappiamo che nel caso in cui colui al quale è stato notificato il provvedimento non paga la sanzione in misura ridotta entro i 60 giorni, l'agente dovrà inviare un rapporto all'autorità competente a riceverlo (prefetto, sindaco, ufficio periferico....). Quello che mi chiedo è: una volta ricevuto il rapporto l'autorità competente emette o no l'ordinanza di ingiunzione? Sul testo cita l'ordinanza di ingiunzione solo nel caso in cui vengono presentari scritti o dichiarazioni entro i 30 giorni da parte dell'interessato ma non nel caso che vi ho appena detto. Forse mi sto ponendo un problema che non esiste. Spero comq di essere stato chiaro.
      Allora: bisogna anzitutto chiarire che non si tratta di ordinanza di ingiunzione ma di ordinanza-ingiunzione (non te lo dico per fare il pignolo ma perché c'è una bella differenza). Infatti si tratta di un atto che si compone dell'ordinanza: con la quale viene irrogata la sanzione, e dell'ingiunzione di pagamento della sanzione stessa e delle spese procedurali.

      Fatta questa premessa, per quanto riguarda l'adozione dell'atto in questione, l'autorità competente compie tale azione proprio in virtù della trasmissione del rapporto da parte dell'organo accertatore, il che presuppone che non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta. Per quanto riguarda i 30 giorni questi si intendono come un termine minimo tassativo che deve decorrere prima che l' A.C possa adottare l'ordinanza, la ragione è che entro questi 30 giorni gli interessati possono far pervenire scritti difensivi, documenti o possono chiedere di essere sentiti.

      Spero di esserti stato utile.

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        daniele a me interesserebbe il maggioli... se vuoi possiamo sentirci in privato, la mia mail è damymp82@hotmail.it
        Ti ho scritto all'indirizzo di posta di cui sopra

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          Sto studiando la legge regionale n. 11 del 2005

          Ma c'è una cosa che no mi è chiara. ovvero la differenza tra la Conferenza regionale e la struttura regionale,
          mi aiutereste?

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            Allora, provo a rispondere io

            Per prima cosa non si tratta della l. n° 11 ma della l. n° 1/2005 (ribadisco che non faccio questi appunti per pignoleria, ma piuttosto perché se si commettono questi errori banali in sede di prova scritta si rischia di essere penalizzati per delle inezie)

            Per quanto riguarda le differenze tra la Struttura e la Conferenza già ad una prima lettura degli artt. 4 e 5 ci si accorge delle differenze più ecclatanti come la loro diversa composizione.
            Infatti la Conferenza è presieduta dal presidente della regione (o dall'assessore delegato) ed è composta da: i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i prefetti preposti agli UU.TT.GG, i presidenti delle province, i comandanti regionali e provinciali dei CC e della GDF, etc. etc.
            La struttura reginale invece non è un'assemblea ma una organizzazione amministrativa regionale capeggiata da un dirigente

            La distinzione fondamentale però sta nell'aspetto funzionale: la conferenza costituisce una sede di confronto, di individuazione delle linee programmatiche per le politiche di sicurezza integrata e di verifica della loro attuazione proprio da parte della struttura, quest'ultima infatti è competente per la realizzazione delle politiche di sicurezza integrata.

            In conclusione: mentre la conferenza è un'assemblea con competenze di indirizzo e pianificazione in cui si definiscono e si verificano gli obiettivi in materia di polizia locale; la struttura, che è una organizzazione amministrativa, realizza quegli obiettivi nel concreto e si occupa della gestione.

            Spero di essere stato utile
            Ultima modifica di daniele174; 14-06-2012, 16:01.

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              Originariamente inviato da daniele174 Visualizza il messaggio
              Allora, provo a rispondere io

              Per prima cosa non si tratta della l. n° 11 ma della l. n° 1/2005 (ribadisco che non faccio questi appunti per pignoleria, ma piuttosto perché se si commettono questi errori banali in sede di prova scritta si rischia di essere penalizzati per delle inezie)

              Per quanto riguarda le differenze tra la Struttura e la Conferenza già ad una prima lettura degli artt. 4 e 5 ci si accorge delle differenze più ecclatanti come la loro diversa composizione.
              Infatti la Conferenza è presieduta dal presidente della regione (o dall'assessore delegato) ed è composta da: i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i prefetti preposti agli UU.TT.GG, i presidenti delle province, i comandanti regionali e provinciali dei CC e della GDF, etc. etc.
              La struttura reginale invece non è un'assemblea ma una organizzazione amministrativa regionale capeggiata da un dirigente

              La distinzione fondamentale però sta nell'aspetto funzionale: la conferenza costituisce una sede di confronto, di individuazione delle linee programmatiche per le politiche di sicurezza integrata e di verifica della loro attuazione proprio da parte della struttura, quest'ultima infatti è competente per la realizzazione delle politiche di sicurezza integrata.

              In conclusione: mentre la conferenza è un'assemblea con competenze di indirizzo e pianificazione in cui si definiscono e si verificano gli obiettivi in materia di polizia locale; la struttura, che è una organizzazione amministrativa, realizza quegli obiettivi nel concreto e si occupa della gestione.

              Spero di essere stato utile
              grazie... dalla precisazione del numero legge che ho sbagliato per errore di digitazione o distrazione alla spiegazione che mi hai dato..

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                Originariamente inviato da daniele174 Visualizza il messaggio
                Allora: bisogna anzitutto chiarire che non si tratta di ordinanza di ingiunzione ma di ordinanza-ingiunzione (non te lo dico per fare il pignolo ma perché c'è una bella differenza). Infatti si tratta di un atto che si compone dell'ordinanza: con la quale viene irrogata la sanzione, e dell'ingiunzione di pagamento della sanzione stessa e delle spese procedurali.

                Fatta questa premessa, per quanto riguarda l'adozione dell'atto in questione, l'autorità competente compie tale azione proprio in virtù della trasmissione del rapporto da parte dell'organo accertatore, il che presuppone che non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta. Per quanto riguarda i 30 giorni questi si intendono come un termine minimo tassativo che deve decorrere prima che l' A.C possa adottare l'ordinanza, la ragione è che entro questi 30 giorni gli interessati possono far pervenire scritti difensivi, documenti o possono chiedere di essere sentiti.

                Spero di esserti stato utile.

                approfitto dell'argomento per esporre un mio dubbio circa la stessa legge.

                Ovvero mi pare strana la discrepanza che vi e' tra questi due termini..

                ci sono 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione della violazione per il pagamento in misura ridotta, mentre ci sono 30 giorni di tempo per il pagamento una volta che l'autorita' competente abbia emesso ordinanza ingiunzione di pagamento!??!?!

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                  Originariamente inviato da daniele174 Visualizza il messaggio
                  Allora: bisogna anzitutto chiarire che non si tratta di ordinanza di ingiunzione ma di ordinanza-ingiunzione (non te lo dico per fare il pignolo ma perché c'è una bella differenza). Infatti si tratta di un atto che si compone dell'ordinanza: con la quale viene irrogata la sanzione, e dell'ingiunzione di pagamento della sanzione stessa e delle spese procedurali.

                  Fatta questa premessa, per quanto riguarda l'adozione dell'atto in questione, l'autorità competente compie tale azione proprio in virtù della trasmissione del rapporto da parte dell'organo accertatore, il che presuppone che non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta. Per quanto riguarda i 30 giorni questi si intendono come un termine minimo tassativo che deve decorrere prima che l' A.C possa adottare l'ordinanza, la ragione è che entro questi 30 giorni gli interessati possono far pervenire scritti difensivi, documenti o possono chiedere di essere sentiti.

                  Spero di esserti stato utile.

                  Grazie per la precisazione, le definizioni sono molto importanti in diritto, in effetti è ordinanza-ingiunzione e non ordinanza di ingiunzione. Ad ogni modo, il fatto che l'autorità competente emette ordinanza-ingiunzione dopo aver ricevuto il rapporto l'hai letto testualmente sul manuale? Perchè sul Simone non è esplicitato. La cosa mi sembra strana. L'ordinanza-ingiunzione viene nominata solo nel caso dei 30 giorni dalla notifica. Perciò mettiamo che io riceva una multa (mi viene notificata), o la pago entro 60 giorni in misura ridotta o avanzo contestazioni entro 30 giorni. Il testo dice ESPRESSAMENTE che se io avanzo contestazioni entro i 30 giorni dalla notifica davanti al prefetto (in questo caso) e questo mi da torto, egli emette ordinanza-ingiunzione. Se però io non avanzo contestazioni perchè mettiamo non mi va di farle e però non pago nemmeno entro i 60 giorni dalla notifica, allora l'agente accertatore manda il rapporto al prefetto. Ora, il Simone non dice niente in merito alla continuazione di quest'ultima fattispecie, si ferma cioè alla trasmissione del rapporto. Credo intuitivamente che il prefetto emetterà ugualmente ordinanza-ingiunzione perchè comunque andrà intimato il pagamento della multa, però sul testo non c'e' scritto. Sul tuo manuale E' SCRITTO? Grazie ancora

                  Ciao

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                    Diciamo che la questione è un po controversa dal momento che le norme in questione hanno qualche lacuna.
                    Per prima cosa il rapporto deve essere trasmesso se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ma la norma non dice entro quale termine deve essere effettuata tale trasmissione. Tuttavia dal momento che il pagamento in misura ridotta può essere effettuato entro 60 gg dalla contestazione o notificazione, sarebbe logico pensare che il rapporto debba essere trasmesso non prima di 60 gg.

                    L'ordinanza poi non viene adottata entro 30 gg dalla notifica in quanto tale termine è riferito all'invio di scritti difensivi o documenti o alla richiesta di essere sentiti, da parte degli interessati, l'ordinanza semmai non dovrà essere emessa prima del decorso di tale termine. In più il C.d.S (art.204) stabilisce, nel caso di violazione di norme sulla circolazione, il termine entro il quale deve essere emessa l'ordinanza-ingiunzione in 120 gg decorrenti dal giorno in cui gli atti sono stati ricevuti dall'ufficio accertatore.

                    Credo intuitivamente che il prefetto emetterà ugualmente ordinanza-ingiunzione perchè comunque andrà intimato il pagamento della multa, però sul testo non c'e' scritto.
                    questo passaggio non l'ho capito bene...

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                      il fatto che l'autorità competente emette ordinanza-ingiunzione dopo aver ricevuto il rapporto l'hai letto testualmente sul manuale? Perchè sul Simone non è esplicitato. La cosa mi sembra strana.
                      Per quanto riguarda questo passaggio, sul Simone non è specificato che il rapporto sia il presupposto per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ma io l'ho dedotto per conseguenza logica, dal momento che le norme sono lacunose al riguardo. Tuttavia facendo qualche ricerca ho trovato anche qualche interpretazione di qualche dottore:

                      <<Come confermato dalla collocazione sistematica dell'art. 17 l n. 689/1981, la fase del procedimento amministrativo, diretta all'accertamento e alla contestazione dell'illecito, culmina proprio con la trasmissione del "rapporto" all'autorità competente ad applicare la sanzione. Proprio questo adempimento apre la fase procedimentale destinata a concludersi con l'emanazione del provvedimento (ordinanza di archiviazione o ordinanza-ingiunzione)>>
                      Ultima modifica di daniele174; 15-06-2012, 00:33.

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