Insomma da una prima sommaria ricerca sembrerebbe che il curatore ( considerato come rappresentante ) non risponda delle sanzioni amministrative delle società di capitali mentre la faccenda è dubbia per le altre società....
Questo è un estratto di un intervento di tale Michele Greco del Tribunale Civile di Roma ...
Certo bisognerebbe capire cosa ne pensa l' Agenzia ....
Senti ...ma tu ...non tieni altro da fare che mettermi questi VIRUS nel cervello ? ...che già ne ho abbastanza dei miei ? ....
< Ritengo, pertanto, che anche il curatore fallimentare dell’imprenditore persona fisica o di una società di persone, grazie all’art. 7 del D.l. n. 269/2003, oggi non risponda delle sanzioni tributarie che fanno capo solo alla procedura, salvo ovviamente la sua responsabilità penale quando il fatto costituisce reato e quella civile quando abbia con dolo o colpa arrecato un danno ingiusto al fallito contribuente.
Ed in questa ultima ipotesi, trattandosi di responsabilità contrattuale, avrebbe l’onere di provare l’assenza di colpa; ma legittimato all’esercizio dell’azione, nel caso quanto mai raro che la sanzione sia irrogata nel corso della procedura, è la massa, mentre dopo la chiusura del fallimento – ed il caso più frequente – è il fallito tornato in bonis, che, non disponendo normalmente delle sostanze per soddisfarla, non potrebbe lamentare un danno concreto (senza dire che il curatore potrebbe eccepire la mancata impugnazione degli accertamenti che l’ex fallito difficilmente può proporre per difetto di mezzi e di interesse).>
Questo è un estratto di un intervento di tale Michele Greco del Tribunale Civile di Roma ...
Certo bisognerebbe capire cosa ne pensa l' Agenzia ....
Senti ...ma tu ...non tieni altro da fare che mettermi questi VIRUS nel cervello ? ...che già ne ho abbastanza dei miei ? ....
< Ritengo, pertanto, che anche il curatore fallimentare dell’imprenditore persona fisica o di una società di persone, grazie all’art. 7 del D.l. n. 269/2003, oggi non risponda delle sanzioni tributarie che fanno capo solo alla procedura, salvo ovviamente la sua responsabilità penale quando il fatto costituisce reato e quella civile quando abbia con dolo o colpa arrecato un danno ingiusto al fallito contribuente.
Ed in questa ultima ipotesi, trattandosi di responsabilità contrattuale, avrebbe l’onere di provare l’assenza di colpa; ma legittimato all’esercizio dell’azione, nel caso quanto mai raro che la sanzione sia irrogata nel corso della procedura, è la massa, mentre dopo la chiusura del fallimento – ed il caso più frequente – è il fallito tornato in bonis, che, non disponendo normalmente delle sostanze per soddisfarla, non potrebbe lamentare un danno concreto (senza dire che il curatore potrebbe eccepire la mancata impugnazione degli accertamenti che l’ex fallito difficilmente può proporre per difetto di mezzi e di interesse).>
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