Originariamente inviato da paola66
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Buongiorno ...
allora la questione delle RENDITE ... come promesso ...
1. RENDITA PERPETUA ... diritto di esigere in perpetuo una somma di danaro o altro bene fungibile quale corrispettivo della cessione ( a titolo oneroso o gratuito ) di un bene immobile ( rendita fondiaria ) o di un capitale ( rendita semplice ). C.C. art.1861
La particolarità di questa rendita, che Gazzoni definisce un "relitto storico" è che - non essendo ammissibili nel nostro ordinamento obbligazioni perpetue - il debitore ha sempre il diritto di riscattare la rendita.
Fiscalmente tali somme sono qualificate come Redditi di Capitale ex art. 44 l.c) Tuir e quindi sono tassate al lordo ossia senza alcuna deduzione... se però questi redditi sono corrisposti da un sostituto di imposta devono essere assoggettate a ritenuta di acconto del 12,50%.
2. RENDITA VITALIZIA ... ( non aventi funzione previdenziale ) questa rendita si caratterizza sotto il profilo causale per essere "aleatoria" ossia legata alla durata della vita del beneficiario. Per questo tipo di rendita non è previsto il diritto di riscatto. C.C. art.1872
Fiscalmente queste somme sono Redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 l.h) Tuir e l'intero importo concorre a formare la base imponibile del percipiente ( invece per le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 entra in b.i. solo il 60% del percepito). Quanto al profilo temporale le rendite si presumono percepite - salvo prova contraria - nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
3. RENDITE AVENTI FUNZIONE PREVIDENZIALE ... sono rendite derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall'Isvap ad operare sulo territorio dello stato e che " non consentono il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione" .... fiscalmente sono soggette ad IMPOSTA SOSTITUTIVA del 12,50 %.
Le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale ( ossia quelle che non consentono il riscatto ) sono qualificate come redditi di capitale.

allora la questione delle RENDITE ... come promesso ...
1. RENDITA PERPETUA ... diritto di esigere in perpetuo una somma di danaro o altro bene fungibile quale corrispettivo della cessione ( a titolo oneroso o gratuito ) di un bene immobile ( rendita fondiaria ) o di un capitale ( rendita semplice ). C.C. art.1861
La particolarità di questa rendita, che Gazzoni definisce un "relitto storico" è che - non essendo ammissibili nel nostro ordinamento obbligazioni perpetue - il debitore ha sempre il diritto di riscattare la rendita.
Fiscalmente tali somme sono qualificate come Redditi di Capitale ex art. 44 l.c) Tuir e quindi sono tassate al lordo ossia senza alcuna deduzione... se però questi redditi sono corrisposti da un sostituto di imposta devono essere assoggettate a ritenuta di acconto del 12,50%.
2. RENDITA VITALIZIA ... ( non aventi funzione previdenziale ) questa rendita si caratterizza sotto il profilo causale per essere "aleatoria" ossia legata alla durata della vita del beneficiario. Per questo tipo di rendita non è previsto il diritto di riscatto. C.C. art.1872
Fiscalmente queste somme sono Redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 l.h) Tuir e l'intero importo concorre a formare la base imponibile del percipiente ( invece per le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 entra in b.i. solo il 60% del percepito). Quanto al profilo temporale le rendite si presumono percepite - salvo prova contraria - nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
3. RENDITE AVENTI FUNZIONE PREVIDENZIALE ... sono rendite derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall'Isvap ad operare sulo territorio dello stato e che " non consentono il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione" .... fiscalmente sono soggette ad IMPOSTA SOSTITUTIVA del 12,50 %.
Le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale ( ossia quelle che non consentono il riscatto ) sono qualificate come redditi di capitale.
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