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Orale - tributario

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    Originariamente inviato da roccia Visualizza il messaggio
    La durata, le rendite perpetue sono appunto perpetue, le rendite vitalizie sono commisurate alla vita del beneficiario o di un terzo.

    no...non hai letto bene la domanda del collega... la differente qualificazione come reddito di capitale oppure come reddito assimilato a lavoro dipendente è nella possibilità o meno di esercitare il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione delle somme. Laddove tale possibilità sia prevista evidentemente sarà reddito di capitale, diversamenete è reddito assimilato al lavoro dipendente posto che l'erogazione è "necessariamente" frazionata e non può essere riscattata con percezione in un'unica soluzione.
    nec recisa recedit

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      quindi posso dire in generale che la differenza tra una rendita vitalizia e una rendita perpetua non consiste solo nella durata ma anche nella possibilità di esercitare il riscatto dopo l'inizio dell'erogazione delle somme?

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        Ciao Paola, eccomi di ritorno!!
        oggi ho fatto il tema sull'irpef, il 730 e il conguaglio fiscale...
        torna sempre utile come ripasso!

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          Originariamente inviato da bleu80 Visualizza il messaggio
          quindi posso dire in generale che la differenza tra una rendita vitalizia e una rendita perpetua non consiste solo nella durata ma anche nella possibilità di esercitare il riscatto dopo l'inizio dell'erogazione delle somme?

          no...la questione è un pò più articolata ed anche il mio precedente intervento è un pò impreciso. Domattina si fa uno schema riassuntivo preciso di rendite perpetue e vitalizie con e senza funzione previdenziale con relativa modalità di tassazione. Promesso

          ciao Sara ... spero sia andato tutto bene....
          nec recisa recedit

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            gentilissima!!!!

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              ma sì, dai, erano temi abbastanza semplici....vedremo!

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                Scusami, per capire, dunque le rendite perpetue sono redditi di capitale solo se vengono riscattate?


                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                no...non hai letto bene la domanda del collega... la differente qualificazione come reddito di capitale oppure come reddito assimilato a lavoro dipendente è nella possibilità o meno di esercitare il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione delle somme. Laddove tale possibilità sia prevista evidentemente sarà reddito di capitale, diversamenete è reddito assimilato al lavoro dipendente posto che l'erogazione è "necessariamente" frazionata e non può essere riscattata con percezione in un'unica soluzione.

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                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  ciao alf ... cosa e da dove stai studiando ??? illuminaci sulla tua sintesi ...
                  ciao pepito...ti ho risposto di la'....
                  cmq non mi prendete a metro di riferimento sull'orale...
                  diciamo che sto allenandomi sollevando pesi da 10 kg....per ora......
                  mentre c'e' una signora che oramai ne solleva 2 da 50
                  .....ciao paola

                  guten morgen zusammen

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                    Buongiorno ...

                    allora la questione delle RENDITE ... come promesso ...

                    1. RENDITA PERPETUA ... diritto di esigere in perpetuo una somma di danaro o altro bene fungibile quale corrispettivo della cessione ( a titolo oneroso o gratuito ) di un bene immobile ( rendita fondiaria ) o di un capitale ( rendita semplice ). C.C. art.1861
                    La particolarità di questa rendita, che Gazzoni definisce un "relitto storico" è che - non essendo ammissibili nel nostro ordinamento obbligazioni perpetue - il debitore ha sempre il diritto di riscattare la rendita.
                    Fiscalmente tali somme sono qualificate come Redditi di Capitale ex art. 44 l.c) Tuir e quindi sono tassate al lordo ossia senza alcuna deduzione... se però questi redditi sono corrisposti da un sostituto di imposta devono essere assoggettate a ritenuta di acconto del 12,50%.

                    2. RENDITA VITALIZIA ... ( non aventi funzione previdenziale ) questa rendita si caratterizza sotto il profilo causale per essere "aleatoria" ossia legata alla durata della vita del beneficiario. Per questo tipo di rendita non è previsto il diritto di riscatto. C.C. art.1872
                    Fiscalmente queste somme sono Redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 l.h) Tuir e l'intero importo concorre a formare la base imponibile del percipiente ( invece per le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 entra in b.i. solo il 60% del percepito). Quanto al profilo temporale le rendite si presumono percepite - salvo prova contraria - nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

                    3. RENDITE AVENTI FUNZIONE PREVIDENZIALE ... sono rendite derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall'Isvap ad operare sulo territorio dello stato e che " non consentono il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione" .... fiscalmente sono soggette ad IMPOSTA SOSTITUTIVA del 12,50 %.
                    Le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale ( ossia quelle che non consentono il riscatto ) sono qualificate come redditi di capitale.
                    nec recisa recedit

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                      Originariamente inviato da alfc76 Visualizza il messaggio
                      ciao pepito...ti ho risposto di la'....
                      cmq non mi prendete a metro di riferimento sull'orale...
                      diciamo che sto allenandomi sollevando pesi da 10 kg....per ora......
                      mentre c'e' una signora che oramai ne solleva 2 da 50
                      .....ciao paola

                      guten morgen zusammen


                      ciao Alf ... ma non ho seguito ...cosa stai studiando adesso ?... e, soprattutto..., da dove ?
                      nec recisa recedit

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                      Sto operando...
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