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    Originariamente inviato da salpa78 Visualizza il messaggio
    Mago tra qualche ora ci sarà il sorpasso in vetta



    le illusioni perdute (Honorè de Balzac)

    comunque ricordati che per rifarti gli occhi....

    http://video.google.it/videosearch?q...q=ibrahimovich#

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      Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
      le illusioni perdute (Honorè de Balzac)

      comunque ricordati che per rifarti gli occhi....

      http://video.google.it/videosearch?q...q=ibrahimovich#

      Per non dimenticare...

      http://video.google.it/videoplay?doc...er&vt=lf&hl=it


      Ti ho scritto una mail

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        In un'altra discussione ho trovato questo post.


        Una buona notizia per voi.L'attuale testo della Finanziaria che il governo sta per portare in parlamento non influisce sul piano assunzioni.Ergo, il concorso si farà.
        Infatti:

        Turn over (articolo 66). Misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le Agenzie, fatte salvi gli specifici programmi di assunzioni già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato: per l’anno 2009 nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (rispetto al 20% previsto dall’art. 1 comma 523 della legge 296/2006). Nel 2009 potranno essere disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell’anno precedente, in luogo del 40% previsto dall’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006. Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, dalla precedente normativa). Per l’anno 2012 nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa). A decorrere dall’anno 2013 al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (e non dei posti vacanti in organico). Le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico. Soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010. Le disposizioni di contenimento trovano applicazione, nel rispetto della specifica autonomia anche nei confronti delle università. Per gli enti di ricerca, in relazione alla valenza strategica del settore per l’innovazione e lo sviluppo le assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

        E' vero che deve essere ancora approvato, ma tenete presente che questo è il testo preparato dal governo, quindi la probabilità che venga toccato il piano assunzioni in parlamento è bassa.

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          ciao mago

          condivido le tue osservazioni.
          volevo solo una conferma,
          la nostra situazione come già detto da te è ben diversa dagli ex ltd del territorio.
          ma allo stesso tempo la nostra situazione non c'entra con la polemica di questi giorni di brunetta e i precari . si tratta in questo caso della famosa sanatoria che l'ultima finanziara di prodi fece per stabillzzare i contratti a termine della pa. mi spiego meglio i famosi 50.000 (che mi auguro comunque vengano stabilizzati e che allo stesso tempo in futuro la p.a. assuma solo a t. i.) sono portatori di un contratto a termine per il quale si sa non è prevista la conversione a contratto a tempo ind.
          Cosa ben diversa invece dal cfl che è per antonomasia una forma contrattuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.

          Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
          in effetti per gli ex ltd è come dici mentre
          gli ex trimestrali (ex 276) fecero comunque un concorso " a posteriori" (sicuramente all'acqua di rose). il punto non è quello. sia x loro come per voi servirà una legge e ritengo ( ma è mia opinione personale) che prima cominciate a preoccuparvene meglio è.
          voglio dire che bisogna tenere fin da subito il problema in caldo perchè se è vero che queste manovre vengono fatte quasi sempre in finanziaria è altrettanto vero che possono presentarsi, anche all'improvviso, situazioni tali x cui si può presentare la possibilità di inserire due righe in un decreto in conversione ed il gioco è fatto.

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            Originariamente inviato da Terence Visualizza il messaggio
            condivido le tue osservazioni.
            volevo solo una conferma,
            la nostra situazione come già detto da te è ben diversa dagli ex ltd del territorio.
            ma allo stesso tempo la nostra situazione non c'entra con la polemica di questi giorni di brunetta e i precari . si tratta in questo caso della famosa sanatoria che l'ultima finanziara di prodi fece per stabillzzare i contratti a termine della pa. mi spiego meglio i famosi 50.000 (che mi auguro comunque vengano stabilizzati e che allo stesso tempo in futuro la p.a. assuma solo a t. i.) sono portatori di un contratto a termine per il quale si sa non è prevista la conversione a contratto a tempo ind.
            Cosa ben diversa invece dal cfl che è per antonomasia una forma contrattuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.

            il discorso si allarga
            è vero che il tipo di contratto è per definizione indirizzato ad una trasformazione, ma è altrettanto vero che, in conseguenza dei blocchi annuali, le assunzioni sono bloccate.come abbiamo visto serve una legge x autorizzare le trasformazioni. il cfl è comunque, stricti iure, un contratto a termine.
            l'ultimo subemendamento di brunella al collegato alla finanziaria all'esame della camera ha introdotto una parziale correzione alle fesserie scritte in precedenza ed ha elevato al 40% la percentuale riservabile (ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa)

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              Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
              il discorso si allarga
              è vero che il tipo di contratto è per definizione indirizzato ad una trasformazione, ma è altrettanto vero che, in conseguenza dei blocchi annuali, le assunzioni sono bloccate.come abbiamo visto serve una legge x autorizzare le trasformazioni. il cfl è comunque, stricti iure, un contratto a termine.
              l'ultimo subemendamento di brunella al collegato alla finanziaria all'esame della camera ha introdotto una parziale correzione alle fesserie scritte in precedenza ed ha elevato al 40% la percentuale riservabile (ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa)
              il chè vuol dire, visto il riferimento percentuale ai pensionamenti annui, che ci vorrebbe più di qualche anno x riassorbirvi

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                mago

                sul blocco in generale siamo d'accordo.

                ma chiedevo cosa c'entra la questione dell 'emendamento brunetta con la conversione dei cfl???questo (l'emendamento) non si riferisce alla sanatoria precedente del governo prodi??

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                  cioe a mio avviso

                  non bisogna fare confusione

                  contratto a termine della p.a. è un contratto che per sua natura alla scadenza termina e non puo essere trasformato in nessun caso a tempo indeterminato

                  contratto cfl è vero che è a termnine ma il termine è come dire indicativo l'aspetto centrale del cfl è la formazione e la conseguente trasformazione a t.i..

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                    Originariamente inviato da salpa78 Visualizza il messaggio
                    In un'altra discussione ho trovato questo post.


                    Una buona notizia per voi.L'attuale testo della Finanziaria che il governo sta per portare in parlamento non influisce sul piano assunzioni.Ergo, il concorso si farà.
                    Infatti:

                    Turn over (articolo 66). Misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le Agenzie, fatte salvi gli specifici programmi di assunzioni già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato: per l’anno 2009 nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (rispetto al 20% previsto dall’art. 1 comma 523 della legge 296/2006). Nel 2009 potranno essere disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell’anno precedente, in luogo del 40% previsto dall’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006. Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, dalla precedente normativa). Per l’anno 2012 nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa). A decorrere dall’anno 2013 al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (e non dei posti vacanti in organico). Le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico. Soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010. Le disposizioni di contenimento trovano applicazione, nel rispetto della specifica autonomia anche nei confronti delle università. Per gli enti di ricerca, in relazione alla valenza strategica del settore per l’innovazione e lo sviluppo le assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

                    E' vero che deve essere ancora approvato, ma tenete presente che questo è il testo preparato dal governo, quindi la probabilità che venga toccato il piano assunzioni in parlamento è bassa.

                    quale emendamento è e di quale giorno?
                    io sono rimasto, come emendamenti al 1441quater a quello che segue

                    ART. 37.

                    Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

                    Art. 37-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazione).

                    1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96, e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
                    2. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma. 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data, di, scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

                    3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

                    4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

                    5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

                    6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

                    7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche indicando la data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

                    8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

                    9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

                    37. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

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                      Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
                      il discorso si allarga
                      è vero che il tipo di contratto è per definizione indirizzato ad una trasformazione, ma è altrettanto vero che, in conseguenza dei blocchi annuali, le assunzioni sono bloccate.come abbiamo visto serve una legge x autorizzare le trasformazioni. il cfl è comunque, stricti iure, un contratto a termine.
                      l'ultimo subemendamento di brunella al collegato alla finanziaria all'esame della camera ha introdotto una parziale correzione alle fesserie scritte in precedenza ed ha elevato al 40% la percentuale riservabile (ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa)

                      ovviamente ..stricto iure

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