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    queata e la nostra controparte



    Statali, la "cura Brunetta" dà frutti: «Dimezzate le assenze per malattia»

    Il ministro: «A settembre il 50% in meno di assenteismo rispetto allo stesso mese del 2007»


    Renato Brunetta (Emblema) ROMA - Aumentano i controlli negli uffici pubblici, all'ingresso dei quali verranno messi i tornelli perché, spiega il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta in un'inetervista a Domenica In, «si continua ad abbandonare l'ufficio tornando con le buste della spesa», insomma si continua ad assentarsi dal lavoro e chi lo fa «toglie un servizio alla povera gente». D'altra parte però l'effetto della "cura Brunetta" prosegue: il ministro ha annunciato che le assenze per malattia a settembre, secondo i primi dati a disposizione, sono diminuite del 50% rispetto allo stesso mese del 2007, dopo il calo del 37% rilevato a luglio e quello del 45% di agosto.

    «DIVIDENDO DELL'EFFICIENZA» - Brunetta ha infine ribadito che nella Finanziaria è inserito «il dividendo dell'efficienza», per premiare i dipendenti più bravi che deriva da quanto verrà risparmiato dalla riduzione dell'assenteismo.

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      Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
      queata e la nostra controparte



      Statali, la "cura Brunetta" dà frutti: «Dimezzate le assenze per malattia»

      Il ministro: «A settembre il 50% in meno di assenteismo rispetto allo stesso mese del 2007»


      Renato Brunetta (Emblema) ROMA - Aumentano i controlli negli uffici pubblici, all'ingresso dei quali verranno messi i tornelli perché, spiega il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta in un'inetervista a Domenica In, «si continua ad abbandonare l'ufficio tornando con le buste della spesa», insomma si continua ad assentarsi dal lavoro e chi lo fa «toglie un servizio alla povera gente». D'altra parte però l'effetto della "cura Brunetta" prosegue: il ministro ha annunciato che le assenze per malattia a settembre, secondo i primi dati a disposizione, sono diminuite del 50% rispetto allo stesso mese del 2007, dopo il calo del 37% rilevato a luglio e quello del 45% di agosto.

      «DIVIDENDO DELL'EFFICIENZA» - Brunetta ha infine ribadito che nella Finanziaria è inserito «il dividendo dell'efficienza», per premiare i dipendenti più bravi che deriva da quanto verrà risparmiato dalla riduzione dell'assenteismo.
      01/10/2008 - Precisazione del ministro Brunetta sui precari
      Il Ministro Brunetta, in riferimento alle numerose notizie apparse oggi sulle agenzie di stampa, in materia di assunzioni, stabilizzazioni di personale precario, prosecuzione o interruzioni di rapporti di lavoro a termine, nel quale viene ripetutamente chiamato in causa, precisa :
      "Il decreto legge 112/2008, ormai chiamato "decreto Brunetta", non ha previsto disposizioni più restrittive in materia di contratti a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative. Non è intervenuto neppure sulla disciplina in materia di stabilizzazioni dei rapporti di lavoro flessibili. Inoltre il regime delle assunzioni per il 2008 è rimasto invariato.
      Per quanto riguarda l'emendamento all'A.C. 1441- quater – sul riordino della disciplina in materia di stabilizzazioni, le disposizioni proposte determinano un intervento a decorrere dal 1° luglio 2009.
      Ne deriva che, per tutto l'anno 2008 e proseguendo fino al 30 giugno 2009, le amministrazioni che deliberano una programmazione triennale del fabbisogno di personale, coerente con le dotazioni organiche, possono avviare le assunzioni, anche mediante procedure di stabilizzazione, autonomamente o previa autorizzazione.
      Possono procedere autonomamente le amministrazioni che beneficiano di una previsione speciale e di risorse finanziarie stanziate appositamente dalla legge. E' il caso dell'ISFOL, in cui una precaria, ricorrendo alla stampa, mi attribuisce la responsabilità della sua mancata assunzione presso il medesimo ente. Per l'ISFOL, invece, la legge finanziaria 2008, nonché il Decreto Legge 93/2008, hanno destinato risorse finanziarie per il processo di stabilizzazione. Fino al 30 giugno 2009, dunque, non c'è alcun impedimento legislativo e amministrativo che impedisca all'ente di procedere alle assunzioni di personale precario in possesso dei requisiti."
      Ciao mago

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        Il Ministro Renato Brunetta ha presentato una riformulazione dell’emendamento sui precari. Tale emendamento sposta al 1° luglio 2009 l’abrogazione delle norme sulla stabilizzazione. Ciò al fine di avviare un monitoraggio capillare su tutte le tipologie dei contratti a tempo determinato vigenti e le relative modalità di assunzione adottate dalle singole amministrazioni, nonché il numero di vincitori di concorso in attesa di assunzione. Le amministrazioni comunicheranno al Dipartimento della Funzione pubblica tali dati ed entro il mese di maggio il Ministro Brunetta, di concerto con il Ministro Tremonti, sentiti i Ministri interessati, emanerà un decreto che stabilirà le regole per una eventuale prosecuzione dei contratti fino all’espletamento delle procedure concorsuali riservate previste dallo stesso emendamento.
        La norma ribadisce il principio costituzionale del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione e garantisce un percorso a coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro con l’amministrazione. Inoltre, la norma mira finalmente a far luce sui dati effettivi del fenomeno del precariato della Pubblica amministrazione al fine di adottare le misure appropriate per risolvere il problema senza scavalcare i principi costituzionale e i diritti di coloro che regolarmente hanno vinto un concorso pubblico e ancora attendono di essere assunti.

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          Originariamente inviato da bstasi Visualizza il messaggio
          01/10/2008 - Precisazione del ministro Brunetta sui precari
          Il Ministro Brunetta, in riferimento alle numerose notizie apparse oggi sulle agenzie di stampa, in materia di assunzioni, stabilizzazioni di personale precario, prosecuzione o interruzioni di rapporti di lavoro a termine, nel quale viene ripetutamente chiamato in causa, precisa :
          "Il decreto legge 112/2008, ormai chiamato "decreto Brunetta", non ha previsto disposizioni più restrittive in materia di contratti a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative. Non è intervenuto neppure sulla disciplina in materia di stabilizzazioni dei rapporti di lavoro flessibili. Inoltre il regime delle assunzioni per il 2008 è rimasto invariato.
          Per quanto riguarda l'emendamento all'A.C. 1441- quater – sul riordino della disciplina in materia di stabilizzazioni, le disposizioni proposte determinano un intervento a decorrere dal 1° luglio 2009.
          Ne deriva che, per tutto l'anno 2008 e proseguendo fino al 30 giugno 2009, le amministrazioni che deliberano una programmazione triennale del fabbisogno di personale, coerente con le dotazioni organiche, possono avviare le assunzioni, anche mediante procedure di stabilizzazione, autonomamente o previa autorizzazione.
          Possono procedere autonomamente le amministrazioni che beneficiano di una previsione speciale e di risorse finanziarie stanziate appositamente dalla legge. E' il caso dell'ISFOL, in cui una precaria, ricorrendo alla stampa, mi attribuisce la responsabilità della sua mancata assunzione presso il medesimo ente. Per l'ISFOL, invece, la legge finanziaria 2008, nonché il Decreto Legge 93/2008, hanno destinato risorse finanziarie per il processo di stabilizzazione. Fino al 30 giugno 2009, dunque, non c'è alcun impedimento legislativo e amministrativo che impedisca all'ente di procedere alle assunzioni di personale precario in possesso dei requisiti."
          Ciao mago

          e quindi con riferimento alle stabilizzazioni già fissate da prodi, ovvero chi era già in servizio ad una certa data e con una certa anzianità maturat od in corso di maturazione

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            Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
            quale emendamento è e di quale giorno?
            io sono rimasto, come emendamenti al 1441quater a quello che segue

            ART. 37.

            Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

            Art. 37-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazione).

            1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96, e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
            2. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli ,articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma. 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data, di, scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

            3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

            4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

            5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

            6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

            7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche indicando la data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

            8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

            9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

            37. 01. (nuova formulazione) Il Governo.
            Cmq si parla di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (cioè contratti a termine)...
            il contratto di formazione e lavoro non è soggetto all'applicazione del contratto a termine, poichè normati da una specifica e propria disciplina, inoltre secondo questo emendamento "A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". E l'art. 36 del d.lgs 30 marzo 2001, nello specifico parla della possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di poter stipulare forme di contratto flessibili tra cui il contratto di formazione e lavoro, quindi se l'Amministrazione Pubblica stipula contratti di lavoro in contrasto con l'art. 36 questo viene a terminare senza possibilità di proroga o conversione a tempo indeterminato...ma mi sembra il contrario nel nostro caso e cioè che la stipula di un CFL sia tutt'altro che in contrasto ma a norma!

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              Originariamente inviato da bstasi Visualizza il messaggio
              Il Ministro Renato Brunetta ha presentato una riformulazione dell’emendamento sui precari. Tale emendamento sposta al 1° luglio 2009 l’abrogazione delle norme sulla stabilizzazione. Ciò al fine di avviare un monitoraggio capillare su tutte le tipologie dei contratti a tempo determinato vigenti e le relative modalità di assunzione adottate dalle singole amministrazioni, nonché il numero di vincitori di concorso in attesa di assunzione. Le amministrazioni comunicheranno al Dipartimento della Funzione pubblica tali dati ed entro il mese di maggio il Ministro Brunetta, di concerto con il Ministro Tremonti, sentiti i Ministri interessati, emanerà un decreto che stabilirà le regole per una eventuale prosecuzione dei contratti fino all’espletamento delle procedure concorsuali riservate previste dallo stesso emendamento.
              La norma ribadisce il principio costituzionale del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione e garantisce un percorso a coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro con l’amministrazione. Inoltre, la norma mira finalmente a far luce sui dati effettivi del fenomeno del precariato della Pubblica amministrazione al fine di adottare le misure appropriate per risolvere il problema senza scavalcare i principi costituzionale e i diritti di coloro che regolarmente hanno vinto un concorso pubblico e ancora attendono di essere assunti.
              parla comunque di procedure concorsuali

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                Originariamente inviato da Lupo della sila Visualizza il messaggio
                Cmq si parla di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (cioè contratti a termine)...
                il contratto di formazione e lavoro non è soggetto all'applicazione del contratto a termine, poichè normati da una specifica e propria disciplina, inoltre secondo questo emendamento "A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". E l'art. 36 del d.lgs 30 marzo 2001, nello specifico parla della possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di poter stipulare forme di contratto flessibili tra cui il contratto di formazione e lavoro, quindi se l'Amministrazione Pubblica stipula contratti di lavoro in contrasto con l'art. 36 questo viene a terminare senza possibilità di proroga o conversione a tempo indeterminato...ma mi sembra il contrario nel nostro caso e cioè che la stipula di un CFL sia tutt'altro che in contrasto ma a norma!
                infatti è diventata la norma in presenza dei blocchi

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                  Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
                  infatti è diventata la norma in presenza dei blocchi
                  Non capisco cosa vuoi dire
                  La sostanza secondo la mia interpretazione è che tutte le forme contrattuali a termine non possono essere prorogate o convertite a tempo indeterminato
                  Il contratto di formazione e lavoro viene convertito a tempo indeterminato!

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                    Originariamente inviato da Lupo della sila Visualizza il messaggio
                    Non capisco cosa vuoi dire
                    La sostanza secondo la mia interpretazione è che tutte le forme contrattuali a termine non possono essere prorogate o convertite a tempo indeterminato
                    Il contratto di formazione e lavoro viene convertito a tempo indeterminato!
                    può essere convertito ma come? nel privato non ci sono problemi, nel pubblico serve un concorso o comunque una selezione. come poi debba e possa essere valutata quella superata a suo tempo resta da definire

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                      Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
                      può essere convertito ma come? nel privato non ci sono problemi, nel pubblico serve un concorso o comunque una selezione. come poi debba e possa essere valutata quella superata a suo tempo resta da definire
                      Mago però anche tu potresti essere "flessibile" mentalmente come appunto il Cfl.
                      Lì parla di contratti stipulati dall'Amministrazione Pubblica, quando trattasi di Cfl non vi sorgono problemi ai fini della conversione, mentre gli altri vengono a terminare alla loro scadenza naturale
                      Non mi sembra di leggere ulteriori "autorizzazioni" che vanno determinate
                      Dimmi dove vedi queste ulteriori autorizzazioni di determina, io non li vedo!

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