Confermo.......è aberrante l'altro forum, da tutti i punti di vista.......
ciao scusami, volevo chiederti se tu sapessi come funzionasse la procedura riguardo ai titoli di preferenza presentati al momento delle prove orali, cioè vengono esaminati e sono prevalenti solo a parità di punteggio o ci sono titoli che ti fanno guadagnare punteggi aggiuntivi?
mi potete aiutare che cosa avete detto relativamente alla pubblica amministrazione per comparti??????
i dipendenti pubblici vengono trattati economicamente
per comparti (asl, università ccnl ecc ecc)
e dopo illustri come avviene la contrattazione collettiva, aran, rappresentanze sindacali e la corte dei conti,
i dipendenti pubblici vengono trattati economicamente
per comparti (asl, università ccnl ecc ecc)
e dopo illustri come avviene la contrattazione collettiva, aran, rappresentanze sindacali e la corte dei conti,
per la contrattazione collettiva tu cosa diresti????
grazie vinceras
Soggetti della contrattazione collettiva [modifica]
I soggetti della contrattazione collettiva sono da una parte il sindacato locale o nazionale; dall'altra il singolo datore di lavoro o una confederazione nazionale. Contenuti [modifica]
I contenuti sono di due tipi: vi è una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e le regole fondamentali da applicarsi ai singoli rapporti di lavoro (ferie, permessi, malattia, ecc.); una seconda parte riguarda invece i cosiddetti aspetti obbligatori, cioè detta la disciplina dei rapporti tra le parti collettive. Evoluzione storica [modifica]
In epoca fascista vi era una contrattazione collettiva di tipo corporativista, in cui ogni categoria di lavoratori aveva un proprio sindacato, ma gli accordi erano pressoché stabiliti dallo Stato, il quale pretendeva il massimo della produzione a scapito sia del lavoratore che del datore di lavoro, dato che vi era il principio del bene principale dell'economia di stato.
Con la costituzione (1948) l'attività sindacale viene riconosciuta come libera e indipendente, e con personalità giuridica qualora il sindacato sia registrato (cosa, ad oggi, non ancora avvenuta) oltre che gli effetti della contrattazione collettiva vengono resi effettivi erga omnes (verso tutti).
Il contratto collettivo riceve forza di legge, vincolante per tutti i datori e prestatori di lavoro sottoscriventi. L'accordo si estende anche a quanti, datori e lavoratori, risultino non iscritti alle associazioni firmataria o ad alcuna forma di rappresentanza.
Avendo forza di legge, opera diversamente dai contratti e patti fra privati: non contempla un diritto di recesso alle parti contraenti, esercitabile nel preavviso e con le eventuali penali che un contratto può prevedere. Dopo la firma, è vincolante fino al successivo rinnovo.
Rispetto ad una legge ordinaria, non ha potere abrogativo nei confronti di altri atti legislativi. Per cui è tenuto a non creare contrasti di giurisprudenza con le leggi vigenti al momento della stipula, a pena di inefficacia. Derogabilità del contratto collettivo [modifica]
Il contratto collettivo è solo una delle fonti che regola il rapporto di lavoro. Data la sua natura negoziale, è ovviamente subordinato alla legge, rispetto alla quale può derogare solo in senso più favorevole al lavoratore. La regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius). Se tra le fonti non sussiste un rapporto di gerarchia (es. rapporto tra contratti collettivi, anche di diverso livello), il contrasto si risolve secondo il criterio della successione temporale, in quanto un contratto collettivo successivo può sicuramente derogare, anche in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina collettiva previgente.
Secondo l'art. 39, 4° comma della Costituzione, il contratto collettivo ha efficacia obbligatoria c.d. erga omnes, dunque verso tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce attribuendo ad esso efficacia di norma giuridica. Allo stato attuale non è così in quanto le associazioni sindacali (effettivamente enti di fatto in quanto associazioni non riconosciute) dovrebbero registrarsi in base a disposizioni attuative per la quale non è mai stata emanata legge di esecuzione, rendendo effettivamente impossibile adempiere al dettame costituzionale.
per la contrattazione collettiva tu cosa diresti????
grazie vinceras
allora, che per favorire una maggiore efficacia ed economicità della p.a. i rapporti economici dei dipendenti pubblici vengono attraverso l'accorpamento dei settori in comparti (ASL Università ecc ecc)
L'ARAN, ha la funzione di determinare i rapporti collettivi dei dipendenti pubblici che hanno come controparte le rappresentative sindacali.
Spetta poi alla Corte dei Conti stabilire e vagliare la convenienza e l'opportunità di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Questo è quello che ho detto, questo è quello che è bastato per farmi dire "si accomodi"
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