grazie ad entrambi...
purtroppo già sono elettrica così, dovessi prendere la redbull mi ricovererebbero d urgenza!!!!
A chi lo dici... io oggi stavo a lavoro con l'auricolare collegato al cellulare dove avevo registrato la mia voce mentre leggevo domande, risposte e commenti... mi sentivo e risentivo mentre parlavo con la gente (lavoro in un centro commerciale...), l'unico risultato è stato quello di rin********rmi e odiare la mia voce xD non mi ricordo un ciufolo eheheh
due categorie di atti, e cioè:
a) gli atti qualificati, che sonoquelli motivati da ragioni di giutizia, sicurezza pubblica, ordinepubblico, igiene o sanità.
b) gli atti non qualificati, che sonotutti gli altri atti amministrativi.
Gli atti qualificati, a loro volta sonostati ulteriormente distinti in due categorie, e cioè:
1. atti qualificati che devono esserecompiuti senza ritardo.
2. atti qualificati il cui compimentopuò essere ritardato.
quoto quoto...in bocca al lupo a tutti!!!magari ci incroceremo e non riconosceremo in quelle facce estranee i compagni di esaurimento e di studio di tutti questi giorni però so che ci sarete e spero che riusciremo a passare tutti noi del forum e poi ci butteranno a dirigere il traffico tutti insieme...ormai vaneggio!!!
scusate qualcuno mi può postare il commento della 79!per favore grazie a tutti e in bocca al lupo per domani!io non me ricordo un cavolo!!!!!!!!!!!!
"L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria prevista dall'art. 28 c.p. e può essere perpetua o temporanea.
L'interdizione è la più importante sanzione interdittrice sancita dall'odierno sistema penale, anche se il suo contenuto
afflittivo è stato di molto diminuito a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale.
L'interdizione secondo il codice penale italiano priva il condannato al diritto di elettorato attivo e passivo; di ogni pubblico
ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio; della qualità di tutore o di curatore; dei gradi e delle dignità
accademiche, nonché della possibilità di esserne insignito.
Nel caso in cui l'interdizione sia temporanea la durata minima prevista è di un anno e quella massima è di 5 anni.
L'art. 29 c.p. stabilisce che la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni
importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di
professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'interdizione inoltre consegue alla condanna di un reato realizzato mediante abuso di poteri o violazione di doveri inerenti
alla pubblica funzione o al pubblico servizio."
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