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    ce qualcuno che puo dirmi il commento della 73 per favore

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      Ecco come volevasi dimostrare sono qui..............il commento sulla 87?chi me lo può dire?grazie

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        Originariamente inviato da irene76 Visualizza il messaggio
        Ecco come volevasi dimostrare sono qui..............il commento sulla 87?chi me lo può dire?grazie
        (guarda art.85 cp) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
        È imputabile chi ha la capacità d'intenderee di volere. Posto, dunque, che la colpevolezza è inconcepibile senza l'imputabilità, si pone il problema ulteriore di valutare se sia o meno configurabile il reato. Sul punto la dottrina in esame giunge a conclusioni diverse: secondo alcuni autori l'assenza di imputabilità esclude l'esistenza del reato in quanto lo priva dell'elemento della colpevolezza sicché il fatto posto in essere dal non imputabile costituisce un mero torto oggettivo. Secondo altri, invece, elemento soggettivo essenziale del reato non è la colpevolezza ma l'appartenenza psichica del fatto all'agente (almeno nei casi in cui costui sia imputabile), sicché l'inimputabilità, pur escludendo la colpevolezza, non esclude il reato e costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena.

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          Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
          (guarda art.85 cp) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
          È imputabile chi ha la capacità d'intenderee di volere. Posto, dunque, che la colpevolezza è inconcepibile senza l'imputabilità, si pone il problema ulteriore di valutare se sia o meno configurabile il reato. Sul punto la dottrina in esame giunge a conclusioni diverse: secondo alcuni autori l'assenza di imputabilità esclude l'esistenza del reato in quanto lo priva dell'elemento della colpevolezza sicché il fatto posto in essere dal non imputabile costituisce un mero torto oggettivo. Secondo altri, invece, elemento soggettivo essenziale del reato non è la colpevolezza ma l'appartenenza psichica del fatto all'agente (almeno nei casi in cui costui sia imputabile), sicché l'inimputabilità, pur escludendo la colpevolezza, non esclude il reato e costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena.
          grazie mille!

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            Originariamente inviato da framor Visualizza il messaggio
            Perciò sono la minore età, l'infermità di mente, il sordomutismo, l'ubriachezza, e il fatto commesso sotto l'azione delle sostanze stupefacenti giusto??
            sì dovrebbero essere proprio quelle che hai detto

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              ragazzi commento n. 86:
              nei post precendi ho letto qualcosa a riguardo...ora su internet parla di diverse opinioni...
              penso che si possa risolvere dicendo che i dubbi sono sulla possibilità o meno che l'imputabilità sia PRESUPPOSTO per la colpevolezza. c'è chi dice sì chi no.... per evitare di impelagarci in discussioni su concetti di diritto penale troppo difficili x noi comuni mortali e x evitare soprattutto di dire cavolate, penso basti dire che ci sono qst 2 correnti di pensiero e che però l'imputabilità nn possa essere considerata presupposto di colpevolezza.
              ciò sulla base di una sentenza della corte di cassazionedel 1986 che dice: i concetti di imputabilità e colpevolezza sono "due concetti distinti" "l'indagine sul dolo e sulla colpa (quindi sulla colpevolezza) non può precludere dall'incapacità di int. e di volere poichè L'IMPUTABILITà NON è PRESUPPOSTO X LA COLPEVOLEZZA"
              non so se così può essere di aiuto a qualcuno.....e gradirei commenti in merito se qualcuno non è d'accordo!
              insieme ce la possiamo fare!!!!

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                Ragazzi come avete commentato la 69???? Aiutoooooo!!!

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                  Ragazzi ma la 95 bisogna fare riassunto dell art 12 ..o cosa ... chiede i principi .per favore grazie

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                    ho commentato come avevo detto nei post precedenti ossia il codice prevede due fattispecie sanzionatorie a seconda della tipologia del divieto di sosta (le tipologie sono tante e non sono differenziate tra centri urbani e non).
                    secondo me basta evidenziare queste differenze poichè QUASI tutti i divieti di sosta che si trovano nel codice possono essere presenti sia dentro i centri urbani sia fuori.
                    quello che forse vogliono sapere e che, ad es., x la violaz di divieti di sosta agli sbocchi dei passi carrabili o nelle zone ZTL o in seconda fila, si applicano det. sanzioni, mentre per altri tipi di divieti di sosta (es: in prox delle intersezioni) se ne applicano altre!
                    siete d'accordo??

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                      Originariamente inviato da tinetta Visualizza il messaggio
                      Ragazzi ma la 95 bisogna fare riassunto dell art 12 ..o cosa ... chiede i principi .per favore grazie
                      in pratica sì. tieni in conto che 3 di questi principi sono contenuti nelle risposte (tranne la c che è sbagliata) e quindi mi sembra superfluo ripeterli....credo

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