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    Originariamente inviato da Uomoeccentrico Visualizza il messaggio
    Invece alla 56 come avete commentato???

    La legge n.283/1962 dichiara che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e la vendita di alimenti e bevande. l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, sugli scali e sui mezzi di trasporto; essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove risulti necessario, alla loro distruzione.
    È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande e vendere sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
    I prodotti alimentari o le bevande sia sfusi che confezionati venduti debbono essere posti in vendita con l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume.
    alimenti e bevande confezionate debbono riportare inoltre sulla confezione o su etichette l’indicazione (a carattere leggibili ed indelebili): della denominazione del prodotto, del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, l’indicazione della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, e la data di confezionamento.
    Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.

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      Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
      La legge n.283/1962 dichiara che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e la vendita di alimenti e bevande. l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, sugli scali e sui mezzi di trasporto; essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove risulti necessario, alla loro distruzione.
      È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande e vendere sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
      I prodotti alimentari o le bevande sia sfusi che confezionati venduti debbono essere posti in vendita con l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume.
      alimenti e bevande confezionate debbono riportare inoltre sulla confezione o su etichette l’indicazione (a carattere leggibili ed indelebili): della denominazione del prodotto, del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, l’indicazione della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, e la data di confezionamento.
      Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
      Grazie! Sintetico vedo eheheheh
      Cmq se guardi qualche post più su ti ho risposto per la 37 e la 48!!! Ovviamente sono mie interpretazioni, largamente perfettibili

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        Originariamente inviato da kuabba82 Visualizza il messaggio
        Ragazzi devo chiedervi un favore. La domanda 87 chiede il rapporto tra imputabilità e colpevolezza. Ora, tutto ciò che ho trovato è un po' di difficile comprensione per me e inoltre sarebbe anche troppo lungo da spiegare sinteticamente. Qualcuno di voi riuscirebbe a spiegarmi il concetto, le due scuole di pensiero sull'argomento, in modo chiaro e sintetico?
        Help vi prego!

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          Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
          come avete definito il principio di colpevolezza??
          Il principio di colpevolezza delimita ciò che è illecito nel profilo penale e determina la pena da applicare. La colpevolezza ingloba l'insieme degli elementi sui cui si fonda la responsabilità penale.

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            Ragazzi, suggerimenti sull'85??? Cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere o di volere... coincidono con quelle che escludono o diminuiscono l'imputabilità? Help please!!!

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              Originariamente inviato da Frgr Visualizza il messaggio
              La legge n.283/1962 dichiara che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e la vendita di alimenti e bevande. l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, sugli scali e sui mezzi di trasporto; essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove risulti necessario, alla loro distruzione.
              È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande e vendere sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
              I prodotti alimentari o le bevande sia sfusi che confezionati venduti debbono essere posti in vendita con l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume.
              alimenti e bevande confezionate debbono riportare inoltre sulla confezione o su etichette l’indicazione (a carattere leggibili ed indelebili): della denominazione del prodotto, del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, l’indicazione della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, e la data di confezionamento.
              Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.


              e se genericamente si dicesse che sono soggette a vigilanza la produzione, l'impiego il confezionamento il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione?così come locali, attrezzature, e personale addetto alla produzione, confezionamento e vendita? giusto per sintetizzare?

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                Originariamente inviato da framor Visualizza il messaggio
                Ragazzi, suggerimenti sull'85??? Cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere o di volere... coincidono con quelle che escludono o diminuiscono l'imputabilità? Help please!!!
                è proprio così perchè il codice penale fa coincidere l'imputabilità con la capacità di intendere e di volere, cioè nn sarà punibile chi, a norma del c.p. nn aveva la capacità di intendere e di volere

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                  Originariamente inviato da Uomoeccentrico Visualizza il messaggio
                  Grazie! Sintetico vedo eheheheh
                  Cmq se guardi qualche post più su ti ho risposto per la 37 e la 48!!! Ovviamente sono mie interpretazioni, largamente perfettibili

                  grazie ho appena visto le risposte!!
                  si come vedi sono sintetica..ahaha.. non so più dove sbattere la testa XD

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                    Originariamente inviato da kuabba82 Visualizza il messaggio
                    Help vi prego!

                    io ho risposto cosi
                    (guarda art.85 cp) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
                    È imputabile chi ha la capacità d'intenderee di volere. Posto, dunque, che la colpevolezza è inconcepibile senza l'imputabilità, si pone il problema ulteriore di valutare se sia o meno configurabile il reato. Sul punto la dottrina in esame giunge a conclusioni diverse: secondo alcuni autori l'assenza di imputabilità esclude l'esistenza del reato in quanto lo priva dell'elemento della colpevolezza sicché il fatto posto in essere dal non imputabile costituisce un mero torto oggettivo. Secondo altri, invece, elemento soggettivo essenziale del reato non è la colpevolezza ma l'appartenenza psichica del fatto all'agente (almeno nei casi in cui costui sia imputabile), sicché l'inimputabilità, pur escludendo la colpevolezza, non esclude il reato e costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena.

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                      Originariamente inviato da ophelia84 Visualizza il messaggio
                      è proprio così perchè il codice penale fa coincidere l'imputabilità con la capacità di intendere e di volere, cioè nn sarà punibile chi, a norma del c.p. nn aveva la capacità di intendere e di volere

                      Perciò sono la minore età, l'infermità di mente, il sordomutismo, l'ubriachezza, e il fatto commesso sotto l'azione delle sostanze stupefacenti giusto??

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                      Sto operando...
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