Originariamente inviato da Uomoeccentrico
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La legge n.283/1962 dichiara che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e la vendita di alimenti e bevande. l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, sugli scali e sui mezzi di trasporto; essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove risulti necessario, alla loro distruzione.
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande e vendere sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
I prodotti alimentari o le bevande sia sfusi che confezionati venduti debbono essere posti in vendita con l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume.
alimenti e bevande confezionate debbono riportare inoltre sulla confezione o su etichette l’indicazione (a carattere leggibili ed indelebili): della denominazione del prodotto, del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, l’indicazione della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, e la data di confezionamento.
Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
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