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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

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    Quando l'atto presenta dei vizi inerenti la volontà, ossia l'atto emanato viene appunto emesso a seguito di un procedimento non corretto della formazione della volontà, l'atto è illegittimo. Ora mi chiedo, qualora l'atto venga emanato in conseguenza di violenza fisica o minaccia, anche qui dovrebbe sussistere il vizio della volontà, e quindi l'atto, anche in questo caso è considerato illegittimo? Oppure, data la violenza per far emanare l'atto, quest'ultimo venga considerato nullo? Grazie a chi risponderà.

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      Ragazzi scusate tempo fa qualcuno del forum disse che ci sarebbero stati anche decurtazioni di punteggio ai commenti dei quiz se incompleti (tipo forse -0,5).Secondo voi per inompletezza cosa si intende.?Ad esempio la SCIA non si puo chiedere se vi sono vincoli paesaggistici, o se i fatti riguardano cittadinanza asilo immigrazione, tale mia risposta sarebbe incompleta e soggetta a decurtazione se non elencassi tutti i 10-15 motivi per cui sta scia non si puo richiedere?cosa ne pensate?

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        Volevo chiere anche un altra cosa.Il libro mi dice che la SCIA ha sostituito in tutto e per tutto la DIA ma quando poi mi parla del l'agibilità mi dice che puo richiederla o chi ha il perm d icostr o chi ha richiesto la Dia.che ne pensate?la dia nell'edilizia è rimasta tale?in effetti nei quiz della preselezione parlava di dia.

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          Originariamente inviato da shannen76 Visualizza il messaggio
          Volevo chiere anche un altra cosa.Il libro mi dice che la SCIA ha sostituito in tutto e per tutto la DIA ma quando poi mi parla del l'agibilità mi dice che puo richiederla o chi ha il perm d icostr o chi ha richiesto la Dia.che ne pensate?la dia nell'edilizia è rimasta tale?in effetti nei quiz della preselezione parlava di dia.
          mi sono imbattuta in questo dilemma stamattina e mi è parso di aver capito che la SCIA sostituisce sempre la DIA, ma prendila con le pinze!! aspetto una risposta più certa anche io

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            Allora ragazzi in merito alla scia è vero che ha sostituito la dia come dicitura per tutti gli interventi ma rimane la cosiddetta super dia alternativa al permesso di costruire in tutti i casi previsti dall art 22 comma 3 testo unico.ecco perche l'agibilita' viene concessa poiché é come se assolve le funzioni di permesso di costruire.spero di essere stato chiaro nel mio piccolo...

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              Credo che la DIA venga richiesta per le nuove costruzioni, mentre la SCIA per interventi di ristrutturazioni, manutenzione ordinaria o straordinaria....io sono geometra e quando inizio i lavori di ristrutturazione, Il D.L. (Direttore Lavori) mi comunica la presentazione della SCIA......

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                Ripeto:non e' che voglia invadere il campo del geometra ma da manuale si parla di permesso di costruire per le nuove costruzioni e di d.i.a (chiamata in gergo super-dia) che si applica in alternativa al permesso in determinati casi elencati all'art 22 comma 3 del dpr 380/2001.la scia sostituisce la dia "semplice" con le modifiche della legge 122/2010 in tutto e per tutto ed inoltre per lavori meno importanti e l'elenco e' molto lungo.non credo di essere smentito perche' e' scritto cosi'!

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                  In effetti si è creata molta confusione con l'introduzione della scia. Comunque "neancheivigililosanno" hai ragione quando parli della cd superdia, perchè quest'ultima non è stata sostituita dalla dia. Inoltre, bisogna ricordare, che in ambito edilizio, oltre alla legislazione nazionale (dpr 380/2001), esistono normative dettate dalle regioni, le quali in alcuni settori hanno potestà d'intervento (infatti l'edilizia è una materia a legislazione concorrente), e nello stesso testo unico, lo stesso parla più volte del fatto che le regioni possono appunto intervenire ampliando o restringendo il campo di applicazione di alcuni istituti. Questo ha fatto si che la dia non sia stata del tutto superata, in primis perchè esiste la cd superdia che è ancora in vigore, poi perchè esistono interventi ai quali le regioni applicano ancora la dia.

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                    Originariamente inviato da police Visualizza il messaggio
                    in effetti si è creata molta confusione con l'introduzione della scia. Comunque "neancheivigililosanno" hai ragione quando parli della cd superdia, perchè quest'ultima non è stata sostituita dalla dia. Inoltre, bisogna ricordare, che in ambito edilizio, oltre alla legislazione nazionale (dpr 380/2001), esistono normative dettate dalle regioni, le quali in alcuni settori hanno potestà d'intervento (infatti l'edilizia è una materia a legislazione concorrente), e nello stesso testo unico, lo stesso parla più volte del fatto che le regioni possono appunto intervenire ampliando o restringendo il campo di applicazione di alcuni istituti. Questo ha fatto si che la dia non sia stata del tutto superata, in primis perchè esiste la cd superdia che è ancora in vigore, poi perchè esistono interventi ai quali le regioni applicano ancora la dia.
                    esattamente!la legge regionale puo' ampliare l'ambito degli interventi.non sono sicuro che possono restringere il campo di applicazione perche' non l'ho letto da nessuna parte ancora ma tu "police" puoi aiutarmi.comunque c'e' da dire che c'e' molta confusione anche tra gli stessi addetti ai lavori...

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                      Per restringimento del campo di applicazione, intendo dire che la regione può limitare gli interventi soggetti ad un determinato "titolo".

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