Quando l'atto presenta dei vizi inerenti la volontà, ossia l'atto emanato viene appunto emesso a seguito di un procedimento non corretto della formazione della volontà, l'atto è illegittimo. Ora mi chiedo, qualora l'atto venga emanato in conseguenza di violenza fisica o minaccia, anche qui dovrebbe sussistere il vizio della volontà, e quindi l'atto, anche in questo caso è considerato illegittimo? Oppure, data la violenza per far emanare l'atto, quest'ultimo venga considerato nullo? Grazie a chi risponderà.
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Ragazzi scusate tempo fa qualcuno del forum disse che ci sarebbero stati anche decurtazioni di punteggio ai commenti dei quiz se incompleti (tipo forse -0,5).Secondo voi per inompletezza cosa si intende.?Ad esempio la SCIA non si puo chiedere se vi sono vincoli paesaggistici, o se i fatti riguardano cittadinanza asilo immigrazione, tale mia risposta sarebbe incompleta e soggetta a decurtazione se non elencassi tutti i 10-15 motivi per cui sta scia non si puo richiedere?cosa ne pensate?
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Volevo chiere anche un altra cosa.Il libro mi dice che la SCIA ha sostituito in tutto e per tutto la DIA ma quando poi mi parla del l'agibilità mi dice che puo richiederla o chi ha il perm d icostr o chi ha richiesto la Dia.che ne pensate?la dia nell'edilizia è rimasta tale?in effetti nei quiz della preselezione parlava di dia.
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Originariamente inviato da shannen76 Visualizza il messaggioVolevo chiere anche un altra cosa.Il libro mi dice che la SCIA ha sostituito in tutto e per tutto la DIA ma quando poi mi parla del l'agibilità mi dice che puo richiederla o chi ha il perm d icostr o chi ha richiesto la Dia.che ne pensate?la dia nell'edilizia è rimasta tale?in effetti nei quiz della preselezione parlava di dia.
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Allora ragazzi in merito alla scia è vero che ha sostituito la dia come dicitura per tutti gli interventi ma rimane la cosiddetta super dia alternativa al permesso di costruire in tutti i casi previsti dall art 22 comma 3 testo unico.ecco perche l'agibilita' viene concessa poiché é come se assolve le funzioni di permesso di costruire.spero di essere stato chiaro nel mio piccolo...
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Ripeto:non e' che voglia invadere il campo del geometra ma da manuale si parla di permesso di costruire per le nuove costruzioni e di d.i.a (chiamata in gergo super-dia) che si applica in alternativa al permesso in determinati casi elencati all'art 22 comma 3 del dpr 380/2001.la scia sostituisce la dia "semplice" con le modifiche della legge 122/2010 in tutto e per tutto ed inoltre per lavori meno importanti e l'elenco e' molto lungo.non credo di essere smentito perche' e' scritto cosi'!
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In effetti si è creata molta confusione con l'introduzione della scia. Comunque "neancheivigililosanno" hai ragione quando parli della cd superdia, perchè quest'ultima non è stata sostituita dalla dia. Inoltre, bisogna ricordare, che in ambito edilizio, oltre alla legislazione nazionale (dpr 380/2001), esistono normative dettate dalle regioni, le quali in alcuni settori hanno potestà d'intervento (infatti l'edilizia è una materia a legislazione concorrente), e nello stesso testo unico, lo stesso parla più volte del fatto che le regioni possono appunto intervenire ampliando o restringendo il campo di applicazione di alcuni istituti. Questo ha fatto si che la dia non sia stata del tutto superata, in primis perchè esiste la cd superdia che è ancora in vigore, poi perchè esistono interventi ai quali le regioni applicano ancora la dia.
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Originariamente inviato da police Visualizza il messaggioin effetti si è creata molta confusione con l'introduzione della scia. Comunque "neancheivigililosanno" hai ragione quando parli della cd superdia, perchè quest'ultima non è stata sostituita dalla dia. Inoltre, bisogna ricordare, che in ambito edilizio, oltre alla legislazione nazionale (dpr 380/2001), esistono normative dettate dalle regioni, le quali in alcuni settori hanno potestà d'intervento (infatti l'edilizia è una materia a legislazione concorrente), e nello stesso testo unico, lo stesso parla più volte del fatto che le regioni possono appunto intervenire ampliando o restringendo il campo di applicazione di alcuni istituti. Questo ha fatto si che la dia non sia stata del tutto superata, in primis perchè esiste la cd superdia che è ancora in vigore, poi perchè esistono interventi ai quali le regioni applicano ancora la dia.
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