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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

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    Originariamente inviato da roberta2010 Visualizza il messaggio
    Avrei un dubbio che spero qualcuno mi aiuti a chiarire.. (Marcello ci sei?!?! eh eh eh )
    Procedura penale:
    Fermo di indiziato di delitto e arresto in flagranza, il gip convalida con ordinanza convalida la misura ma poi può disporre le liberazione dell'indagato. Non è un controsenso?!
    può disporre la liberazione dell'indagato se non ricorrono esigenze cautelari, nonostante in precedenza c'era stata convalida del fermo poichè quest'ultimo era stato legittimamente eseguito ed erano state osservate tutte le tempistiche previste tra P.G., P.M. e G.I.P. La convalida prevedeva però l'applicazione di una misura cautelare che non poteva essere eseguita, mancando le esigenze di tale misura.

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      Originariamente inviato da roberta2010 Visualizza il messaggio
      Avrei un dubbio che spero qualcuno mi aiuti a chiarire.. (Marcello ci sei?!?! eh eh eh )
      Procedura penale:
      Fermo di indiziato di delitto e arresto in flagranza, il gip convalida con ordinanza convalida la misura ma poi può disporre le liberazione dell'indagato. Non è un controsenso?!
      Ciao Roberta,
      in realtà non è un controsenso, certo da un punto di vista morale non è il massimo ovvero anche se si viene colti in flagranza di reato basta che il P.M. o la polizia giudiziaria non abbiano osservato scrupolosamente i termini procedimentali che il soggetto attivo del reato venga rilasciato a causa di un vizio nell'iter di raccolta delle prove o di tempistiche non rispettate.
      E' per questo che spesso ci si indigna quando si vedono certi delinquenti a piede libero grazie ad un cavillo al quale "giustamente" il difensore si è potuto appellare.....naturalmente è il sistema del procedimento giudiziario che risulta forse eccessivamente garantista.

      Comunque per ricapitolare si può sintetizzare quanto espresso all'interno dell'art. 391 del codice di procedura penale:

      l'udienza di convalida viene fissata dal g.i.p. non oltre le quarantotto ore dalla richiesta di convalida dandone avviso al pubblico ministero, al difensore e all'arrestato o fermato.All'udienza deve essere obbligatoriamente presente il difensore dell'arrestato o fermato.
      Il pubblico ministero espone i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in relazione alla libertà personale dell'arrestato o fermato.
      Il giudice interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore.
      Successivamente il giudice decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento solo se l'arresto o il fermo risulta legittimo e la polizia giudiziaria e il pubblico ministero hanno osservato i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1.
      Se ricorrono le condizioni di applicabilità e taluna delle esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) allora il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva ovvero sulla limitazione o privazione della libertà personale.
      Quando non applica tale misura il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.
      Inoltre l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice.
      Bisogna aggiungere come contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.


      A presto.....Marcello

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        Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
        Ciao Roberta,
        in realtà non è un controsenso, certo da un punto di vista morale non è il massimo ovvero anche se si viene colti in flagranza di reato basta che il P.M. o la polizia giudiziaria non abbiano osservato scrupolosamente i termini procedimentali che il soggetto attivo del reato venga rilasciato a causa di un vizio nell'iter di raccolta delle prove o di tempistiche non rispettate.
        E' per questo che spesso ci si indigna quando si vedono certi delinquenti a piede libero grazie ad un cavillo al quale "giustamente" il difensore si è potuto appellare.....naturalmente è il sistema del procedimento giudiziario che risulta forse eccessivamente garantista.

        Comunque per ricapitolare si può sintetizzare quanto espresso all'interno dell'art. 391 del codice di procedura penale:

        l'udienza di convalida viene fissata dal g.i.p. non oltre le quarantotto ore dalla richiesta di convalida dandone avviso al pubblico ministero, al difensore e all'arrestato o fermato.All'udienza deve essere obbligatoriamente presente il difensore dell'arrestato o fermato.
        Il pubblico ministero espone i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in relazione alla libertà personale dell'arrestato o fermato.
        Il giudice interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore.
        Successivamente il giudice decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento solo se l'arresto o il fermo risulta legittimo e la polizia giudiziaria e il pubblico ministero hanno osservato i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1.
        Se ricorrono le condizioni di applicabilità e taluna delle esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) allora il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva ovvero sulla limitazione o privazione della libertà personale.
        Quando non applica tale misura il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.
        Inoltre l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice.
        Bisogna aggiungere come contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.


        A presto.....Marcello









        Scusate , qualcuno sa entro quanto si puo proporre il ricorso avverso i provvedimenti di p.s. io ho letto 10 giorni come dall'art 6 del tulps, ma altri fonti dicono 30, se qualcuno puo darmi chiarezza in merito lo ringrazio!

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          Originariamente inviato da CRISTIAN.IOP Visualizza il messaggio
          Scusate , qualcuno sa entro quanto si puo proporre il ricorso avverso i provvedimenti di p.s. io ho letto 10 giorni come dall'art 6 del tulps, ma altri fonti dicono 30, se qualcuno puo darmi chiarezza in merito lo ringrazio!
          Il termine del ricorso presente all'interno dell'articolo 6 del Tulps, che prevede un tempo massimo di 10 giorni, va coordinato con il D.P.R. n. 1199 del 1971, che detta le norme in materia di semplificazione dei procedimenti sui ricorsi amministrativi.
          All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
          In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.

          Ciao, Marcello.

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            Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
            Il termine del ricorso presente all'interno dell'articolo 6 del Tulps, che prevede un tempo massimo di 10 giorni, va coordinato con il D.P.R. n. 1199 del 1971, che detta le norme in materia di semplificazione dei procedimenti sui ricorsi amministrativi.
            All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
            In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.

            Ciao, Marcello.

            Grazie marcello, della conferma....

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              Grazie

              Buongiorno a tutti...dopo aver consumato tanta-ma tanta- energia mi è venuto un dubbio: ma la parte dell'ordinamento contabile e l'attività contrattuale va fatta tutta tutta? Aiuto aiuto...IRPEF..COSAP...somma algebrica per il calcolo di.....GRAZIE

              Commenta


                Originariamente inviato da blacksheep80 Visualizza il messaggio
                Buongiorno a tutti...dopo aver consumato tanta-ma tanta- energia mi è venuto un dubbio: ma la parte dell'ordinamento contabile e l'attività contrattuale va fatta tutta tutta? Aiuto aiuto...IRPEF..COSAP...somma algebrica per il calcolo di.....GRAZIE
                No, non stiamo concorrendo per il profilo di funzionario economico, in pratica della seconda parte del Tuel sull'ordinamento finanziario e contabile cerca di assimilare le nozioni base in merito ai primi tre Titoli, nello specifico:

                Titolo I - disposizioni generali -> artt. 150,151,152,153,154,156,158,161.
                Titolo II - programmazione e bilanci -> artt. 162,163,164,165,169,170,171.
                Titolo III - gestione del bilancio -> capo I -> artt. 178,179,180,181;
                capo II -> artt. 182,183,184,185;
                capo III -> artt. 189,190,193,196,197.

                Comunque ti consiglio di studiare bene gli articoli che ti ho segnato al capo I e II del Titolo III che riguardano le "entrate" e le "spese" che sono gli argomenti cardine di questa seconda parte del Tuel, ai restanti articoli del Titolo I e II che ho menzionato dai giusto una lettura approfondita.

                Ciao, Marcello

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                  Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                  No, non stiamo concorrendo per il profilo di funzionario economico, in pratica della seconda parte del Tuel sull'ordinamento finanziario e contabile cerca di assimilare le nozioni base in merito ai primi tre Titoli, nello specifico:

                  Titolo I - disposizioni generali -> artt. 150,151,152,153,154,156,158,161.
                  Titolo II - programmazione e bilanci -> artt. 162,163,164,165,169,170,171.
                  Titolo III - gestione del bilancio -> capo I -> artt. 178,179,180,181;
                  capo II -> artt. 182,183,184,185;
                  capo III -> artt. 189,190,193,196,197.

                  Comunque ti consiglio di studiare bene gli articoli che ti ho segnato al capo I e II del Titolo III che riguardano le "entrate" e le "spese" che sono gli argomenti cardine di questa seconda parte del Tuel, ai restanti articoli del Titolo I e II che ho menzionato dai giusto una lettura approfondita.

                  Ciao, Marcello
                  GRAZIE MILLE MARCELLO.. è che il manuale che ho io (Simone) tratta questi argomenti ed ero sicura di doverli studiare bene quanto gli altri (essendo comunque il manuale di preparazione per vigile urbano)..mi hai risollevata ! Buona continuazione, Mariateresa

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                    Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                    Il termine del ricorso presente all'interno dell'articolo 6 del Tulps, che prevede un tempo massimo di 10 giorni, va coordinato con il D.P.R. n. 1199 del 1971, che detta le norme in materia di semplificazione dei procedimenti sui ricorsi amministrativi.
                    All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
                    In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.

                    Ciao, Marcello.
                    Così come viene specificato anche nell'articolo 18 della legge n. 689/1981, giusto?
                    Io con tutte queste leggi faccio una confusione.

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                      Dubbio per Marcello: dopo la L. 151/2003 il giudice di pace ha competenza per il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) e non per guida sotto l'influenza dell'alcol (186)? è giusto? Ma le pene non sono le stesse?

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