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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma
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Originariamente inviato da roberta2010 Visualizza il messaggioAvrei un dubbio che spero qualcuno mi aiuti a chiarire.. (Marcello ci sei?!?! eh eh eh )
Procedura penale:
Fermo di indiziato di delitto e arresto in flagranza, il gip convalida con ordinanza convalida la misura ma poi può disporre le liberazione dell'indagato. Non è un controsenso?!
in realtà non è un controsenso, certo da un punto di vista morale non è il massimo ovvero anche se si viene colti in flagranza di reato basta che il P.M. o la polizia giudiziaria non abbiano osservato scrupolosamente i termini procedimentali che il soggetto attivo del reato venga rilasciato a causa di un vizio nell'iter di raccolta delle prove o di tempistiche non rispettate.
E' per questo che spesso ci si indigna quando si vedono certi delinquenti a piede libero grazie ad un cavillo al quale "giustamente" il difensore si è potuto appellare.....naturalmente è il sistema del procedimento giudiziario che risulta forse eccessivamente garantista.
Comunque per ricapitolare si può sintetizzare quanto espresso all'interno dell'art. 391 del codice di procedura penale:
l'udienza di convalida viene fissata dal g.i.p. non oltre le quarantotto ore dalla richiesta di convalida dandone avviso al pubblico ministero, al difensore e all'arrestato o fermato.All'udienza deve essere obbligatoriamente presente il difensore dell'arrestato o fermato.
Il pubblico ministero espone i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in relazione alla libertà personale dell'arrestato o fermato.
Il giudice interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore.
Successivamente il giudice decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento solo se l'arresto o il fermo risulta legittimo e la polizia giudiziaria e il pubblico ministero hanno osservato i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità e taluna delle esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) allora il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva ovvero sulla limitazione o privazione della libertà personale.
Quando non applica tale misura il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.
Inoltre l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice.
Bisogna aggiungere come contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
A presto.....Marcello
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioCiao Roberta,
in realtà non è un controsenso, certo da un punto di vista morale non è il massimo ovvero anche se si viene colti in flagranza di reato basta che il P.M. o la polizia giudiziaria non abbiano osservato scrupolosamente i termini procedimentali che il soggetto attivo del reato venga rilasciato a causa di un vizio nell'iter di raccolta delle prove o di tempistiche non rispettate.
E' per questo che spesso ci si indigna quando si vedono certi delinquenti a piede libero grazie ad un cavillo al quale "giustamente" il difensore si è potuto appellare.....naturalmente è il sistema del procedimento giudiziario che risulta forse eccessivamente garantista.
Comunque per ricapitolare si può sintetizzare quanto espresso all'interno dell'art. 391 del codice di procedura penale:
l'udienza di convalida viene fissata dal g.i.p. non oltre le quarantotto ore dalla richiesta di convalida dandone avviso al pubblico ministero, al difensore e all'arrestato o fermato.All'udienza deve essere obbligatoriamente presente il difensore dell'arrestato o fermato.
Il pubblico ministero espone i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in relazione alla libertà personale dell'arrestato o fermato.
Il giudice interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore.
Successivamente il giudice decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento solo se l'arresto o il fermo risulta legittimo e la polizia giudiziaria e il pubblico ministero hanno osservato i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità e taluna delle esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) allora il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva ovvero sulla limitazione o privazione della libertà personale.
Quando non applica tale misura il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.
Inoltre l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice.
Bisogna aggiungere come contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
A presto.....Marcello
Scusate , qualcuno sa entro quanto si puo proporre il ricorso avverso i provvedimenti di p.s. io ho letto 10 giorni come dall'art 6 del tulps, ma altri fonti dicono 30, se qualcuno puo darmi chiarezza in merito lo ringrazio!
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Originariamente inviato da CRISTIAN.IOP Visualizza il messaggioScusate , qualcuno sa entro quanto si puo proporre il ricorso avverso i provvedimenti di p.s. io ho letto 10 giorni come dall'art 6 del tulps, ma altri fonti dicono 30, se qualcuno puo darmi chiarezza in merito lo ringrazio!
All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.
Ciao, Marcello.
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioIl termine del ricorso presente all'interno dell'articolo 6 del Tulps, che prevede un tempo massimo di 10 giorni, va coordinato con il D.P.R. n. 1199 del 1971, che detta le norme in materia di semplificazione dei procedimenti sui ricorsi amministrativi.
All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.
Ciao, Marcello.
Grazie marcello, della conferma....
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Originariamente inviato da blacksheep80 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti...dopo aver consumato tanta-ma tanta- energia mi è venuto un dubbio: ma la parte dell'ordinamento contabile e l'attività contrattuale va fatta tutta tutta? Aiuto aiuto...IRPEF..COSAP...somma algebrica per il calcolo di.....GRAZIE
Titolo I - disposizioni generali -> artt. 150,151,152,153,154,156,158,161.
Titolo II - programmazione e bilanci -> artt. 162,163,164,165,169,170,171.
Titolo III - gestione del bilancio -> capo I -> artt. 178,179,180,181;
capo II -> artt. 182,183,184,185;
capo III -> artt. 189,190,193,196,197.
Comunque ti consiglio di studiare bene gli articoli che ti ho segnato al capo I e II del Titolo III che riguardano le "entrate" e le "spese" che sono gli argomenti cardine di questa seconda parte del Tuel, ai restanti articoli del Titolo I e II che ho menzionato dai giusto una lettura approfondita.
Ciao, Marcello
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioNo, non stiamo concorrendo per il profilo di funzionario economico, in pratica della seconda parte del Tuel sull'ordinamento finanziario e contabile cerca di assimilare le nozioni base in merito ai primi tre Titoli, nello specifico:
Titolo I - disposizioni generali -> artt. 150,151,152,153,154,156,158,161.
Titolo II - programmazione e bilanci -> artt. 162,163,164,165,169,170,171.
Titolo III - gestione del bilancio -> capo I -> artt. 178,179,180,181;
capo II -> artt. 182,183,184,185;
capo III -> artt. 189,190,193,196,197.
Comunque ti consiglio di studiare bene gli articoli che ti ho segnato al capo I e II del Titolo III che riguardano le "entrate" e le "spese" che sono gli argomenti cardine di questa seconda parte del Tuel, ai restanti articoli del Titolo I e II che ho menzionato dai giusto una lettura approfondita.
Ciao, Marcello
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioIl termine del ricorso presente all'interno dell'articolo 6 del Tulps, che prevede un tempo massimo di 10 giorni, va coordinato con il D.P.R. n. 1199 del 1971, che detta le norme in materia di semplificazione dei procedimenti sui ricorsi amministrativi.
All'articolo 2 del suddetto decreto si evidenzia come il ricorso debba essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
In pratica ad oggi il termine da prendere in considerazione è quello dei 30 giorni che assicura una maggiore forma di tutela nei confronti del ricorrente soprattutto in quanto il termine decorre dal momento della "piena conoscenza" da parte del destinatario del provvedimento.
Ciao, Marcello.
Io con tutte queste leggi faccio una confusione.
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