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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma
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Originariamente inviato da sempliceee Visualizza il messaggiociao Marcello, scusa se ti distrubo ma ho dei dubbi sulla Confisca e il Sequestro dei veicoli... puoi chiarirmi le ideee??? ti ringrazio in anticipo ...
Nelle ipotesi in cui, per le violazioni delle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione nel verbale di contestazione.
Il proprietario ovvero, solo in caso di sua irreperibilità, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode, assumendo, di conseguenza, l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo che non sia sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto dello stesso veicolo in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Il veicolo oggetto di sequestro amministrativo deve essere segnalato con l’apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro”.
Il provvedimento di confisca è adottato dal Prefetto, entro i 30 giorni successivi alla data in cui tale provvedimento è divenuto definitivo; il custode del veicolo deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto, il quale successivamente avvierà le procedure per l’alienazione.
In sostanza il sequestro è la sanzione che anticipa l’eventuale confisca: nel sequestro non si perde la proprietà del veicolo ma non si può circolare con lo stesso finché il prefetto non avrà deciso sulla sua restituzione o sulla eventuale confisca; nella confisca, che avviene successivamente all’accertamento del reato da parte del prefetto, si perde la proprietà del veicolo e per lo stesso ne viene disposta l’alienazione.
Ciao, Marcello
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioI concetti che hai citato vengono trattati all’interno degli artt. 212, 213, 213-bis e 213-ter del codice della strada e negli artt. 394 e 395 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso.
Nelle ipotesi in cui, per le violazioni delle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione nel verbale di contestazione.
Il proprietario ovvero, solo in caso di sua irreperibilità, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode, assumendo, di conseguenza, l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo che non sia sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto dello stesso veicolo in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Il veicolo oggetto di sequestro amministrativo deve essere segnalato con l’apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro”.
Il provvedimento di confisca è adottato dal Prefetto, entro i 30 giorni successivi alla data in cui tale provvedimento è divenuto definitivo; il custode del veicolo deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto, il quale successivamente avvierà le procedure per l’alienazione.
In sostanza il sequestro è la sanzione che anticipa l’eventuale confisca: nel sequestro non si perde la proprietà del veicolo ma non si può circolare con lo stesso finché il prefetto non avrà deciso sulla sua restituzione o sulla eventuale confisca; nella confisca, che avviene successivamente all’accertamento del reato da parte del prefetto, si perde la proprietà del veicolo e per lo stesso ne viene disposta l’alienazione.
Ciao, Marcello
1) la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro
soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
fin qua ci troviamo!!!!
poi... Entro i 30 giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto.
2)All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo
caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in
custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia.
l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi 10 giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario e ne determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro.
Il termine di 10 giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo .
Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del
veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato.
poi per i ciclomotori è diverso!
la cosa è un pò articolata... che ne pensi????
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Certamente.....la risposta che ti ho dato è stringata e non sono sceso nei particolari dei singoli articoli perchè volevo solo evidenziare le differenze sostanziali tra i due provvedimenti.
Naturalmente i vari articoli andranno studiati nello specifico come un pò tutti quelli appartenenti al codice della strada.....io personalmente mi preparo degli schemini a penna che risultano utili in fase di memorizzazione già nel momento in cui li sto scrivendo.
Ciao, Marcello
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Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggioCertamente.....la risposta che ti ho dato è stringata e non sono sceso nei particolari dei singoli articoli perchè volevo solo evidenziare le differenze sostanziali tra i due provvedimenti.
Naturalmente i vari articoli andranno studiati nello specifico come un pò tutti quelli appartenenti al codice della strada.....io personalmente mi preparo degli schemini a penna che risultano utili in fase di memorizzazione già nel momento in cui li sto scrivendo.
Ciao, Marcello
Grazie mille! Volevo avere un confronto con te visto che sei molto preparato! Quest argomento è un po' complicato!!!
Al prossimo consiglio e grazie ancora
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Originariamente inviato da sempliceee Visualizza il messaggioGrazie mille! Volevo avere un confronto con te visto che sei molto preparato! Quest argomento è un po' complicato!!!
Al prossimo consiglio e grazie ancora
Alla prossima, Ciao.
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Ecco il file pdf con gli artt. dal 29 al 41 del regolamento di polizia urbana.......vanno integrati con il pdf presente all'interno della cartella "materiale concorso" dove mancano questi articoli in particolare.
artt.29-41 regolamento polizia urbana.pdf
Ciao, Marcello
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Regalo il testo "Lo Statuto e i principali regolamenti del Comune di Roma" edizione Maggioli 2012......chiunque di Roma fosse interessato mi faccia sapere.
La mia mail è mfontroma@libero.it
Marcello
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