Originariamente inviato da mark1
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Istat - ricorso - concorso per 115 collaboratori tecnici
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da luciano.c Visualizza il messaggioforse devo essere il più chiaro possibile perchè non ci stiamo capendo...
Secondo te chi è entrato all'Istat con una selezione pubblica a tempo indeterminato di VII livello professionale in cui era richiesto come titolo di studio il diploma è esonerato dalla preselettiva di questa procedura concorsuale oppure no?
La riserva, nel nostro caso del 25%, non scatta a priori, ma solo dopo l'espletamento di tutte le prove e per stilare la graduatoria finale dei vincitori. Questo lo dicono le sentenze del CdS e del CGAS, non io.. ci tengo a precisarlo!
Commenta
-
Originariamente inviato da achill3r Visualizza il messaggioLa legge prevede, per chiunque, esterno o interno, per partecipare ad un concorso pubblico per personale di ruolo (quindi a tempo indeterminato), l'espletamento delle prove preselettive, laddove l'ente ne stabilisse l'esigenza.
La riserva, nel nostro caso del 25%, non scatta a priori, ma solo dopo l'espletamento di tutte le prove e per stilare la graduatoria finale dei vincitori. Questo lo dicono le sentenze del CdS e del CGAS, non io.. ci tengo a precisarlo!
Commenta
-
Originariamente inviato da giupax Visualizza il messaggioSi, ma chi l'ha detto che i precari sono per la maggior parte laureati e che quelli che partecipano da esterni sono invece più diplomati che laureati.Certo il concorso è per diplomati, ma io penso che non sia il titolo di studio il criterio per giudicare la preparazione degli eventuali candidati quanto l'esperienza maturata nel settore in cui si concorre in aggiunta di certo alle capacità personali.
Se un bando stabilisce che il requisito richiesto è il diploma di scuola superiore, possono, ovviamente fare domanda anche i laureati. Ma sarà l'esito della prova preselettiva (la più democratica per antonomasia) a sancire chi è stato il più meritevole.
Qui il discorso cambia, perchè la par condicio è violata, avendo deciso di esonerare del personale che approda direttamente alle prove scritte (e molti, anche se non tutti, hanno la laurea). Ed è pacifico, che in sede di prova scritta (che viene esaminata diversamente) il titolo di studio gioca un ruolo diverso.
Ma ripeto, la par condicio deve essere garantita EX ANTE! Una volta finite le preselettive, ognuno ci metterà il suo in base al titolo che ha. Poi, come buon senso vorrebbe, i laureati si troveranno più avanti in graduatoria rispetto ai diplomati o a quelli in possesso di licenza media!
Commenta
-
Per la precisione senza andare troppo nello specifico un 8° livello è terza media, un 7° e 6° livello è diploma, poi ci sn 5° e 4° livello come progressioni verticali, e infine il 3° 2° e 1° livello sn per la laurea... prima c erano anke i livelli 9° e 10° ormai eliminati e ki era in quella qualifica è stato messo in 8° livello.
Commenta
-
Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggioPer la precisione senza andare troppo nello specifico un 8° livello è terza media, un 7° e 6° livello è diploma, poi ci sn 5° e 4° livello come progressioni verticali, e infine il 3° 2° e 1° livello sn per la laurea... prima c erano anke i livelli 9° e 10° ormai eliminati e ki era in quella qualifica è stato messo in 8° livello.
Almeno è un'informazione in più....
Quindi, ragionando, visto che i concorsi interni si possono fare solo per "progressioni verticale" (legge Brunetta) i precari che sono 6° livello (il livello per cui stiamo partecipando noi) potrebbero fare il concorso interno solo per passare al 5°, è esatto?
Se è così ecco spiegato il motivo per cui non hanno chiesto questo al TAR....Ultima modifica di NetEagle; 16-06-2011, 15:31.
Commenta
-
Riposto, per l'ennesima volta, parte della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, così che su questa possiamo trovare un punto di partenza e, spero di arrivo.
"L’appello è infondato. La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui dispone che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”. Con sentenza n. 89 del 27 marzo 2003, il giudice della legittimità costituzionale delle leggi ha ritenuto non fondata la questione a lui sottoposta, rilevando, da un lato, che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello dell’accesso mediante concorso, enunciato dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione e, dall’altro, che l’assunto - secondo il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari, attraverso la conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, sarebbe rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - trova smentita nella stessa norma costituzionale, là dove questa, al terzo comma, individua appunto nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione. Poste queste premesse di carattere generale, deve respingersi la tesi degli appellanti diretta a rinvenire nella normativa comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) disposizioni particolari a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, come appunto l’esenzione dalla preselezione ovvero il diritto alla riserva di posti. In conclusione, per le esposte considerazioni, gli atti con cui l’Amministrazione ha stabilito di bandire il concorso in questione e lo stesso bando sono immuni dalle censure formulate dai ricorrenti."
Inizialmente, c'era chi si appellava al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nel tentativo di convertire un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ma questa sentenza, che è del 2010, ha stabilito una volta per tutte, che l'unico modo per essere assunto a tempo indeterminato all'interno di una pubblica amministrazione è solo ed esclusivamente il CONCORSO PUBBLICO. Inoltre, non sono previste disposizioni particolari a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, come appunto, l'esenzione dalla preselezione! (l'ultima parte l'ho candidamente scopiazzata!)Ultima modifica di achill3r; 16-06-2011, 15:47.
Commenta
-
Ok pace, abbiamo capito una volta per tutte che alla fine ai precari verrà dato torto. Il problema è: quando sarà questa "fine"? Perchè l'Istat tace?
Domani è il gran giorno in cui doveva uscire le eventuali modifiche alle date sulla G.U. Incrociamo tutti le dita e speriamo che arrivi finalmente una comunicazione ufficiale riguardo a questa storia.
Commenta
-
Spacciatore, io te lo devo dire: è inutile sfogarsi insultando i precari.... gli errori sono davanti agli occhi di tutti e l'indignazione mi sembra che l'abbiamo esternata tutti quanti.... ma ad accanirsi così si passa "moralmente" dalla parte del torto.... e poi scusami ma almeno io personalmente non riuscirei MAI ad augurare a qualcuno di perdere il lavoro, forse perchè lo considero un bene prezioso (ancora di più da quando ne sento la mancanza....) e in parte perchè, come ho già detto, su un punto i precari hanno pienamente ragione: visto che loro quel lavoro lo fanno già è assurdo bandire un nuovo concorso e rimettersi a spiegare a quelli nuovi come si fa il lavoro ecc.
La tristezza vera (e qui ti capisco) è che non si può nemmeno essere sicuri della legge in questo paese....
Commenta
Commenta