ragazzi scusate..ma la promessa di matrimonio o "sponsali" che cos' è non l'o capita bene bene!
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ORALE - Civile Commerciale
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da salvo80 Visualizza il messaggioragazzi scusate..ma la promessa di matrimonio o "sponsali" che cos' è non l'o capita bene bene!
te la spiego + tardi ... ora vado di fretta ... ciaooo
Commenta
-
Originariamente inviato da salvo80 Visualizza il messaggioragazzi scusate..ma la promessa di matrimonio o "sponsali" che cos' è non l'o capita bene bene!
I fidanzati devono recarsi in Comune (se residenti in Comuni diversi, se ne può scegliere uno qualsiasi) e dichiarare, di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile, di volersi sposare.
Dopo la promessa, nel Comune (o nei Comuni) di residenza degli sposi vengono affisse le Pubblicazioni con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Le pubblicazioni devono restare affisse almeno per 8 giorni, comprendenti due domeniche successive: trascorso questo periodo si avranno 180 giorni di tempo per contrarre matrimonio.
Naturalmente le pubblicazioni sono indispensabili per permettere, a chiunque conoscesse cause di impedimento del matrimonio (vedile sul un testo) di opporsi al matrimonio.
Naturalmente in un sistema matrimoniale dove è centrale l'esaltazione della libertà del consenso, questo istituto tende a perdere rilevanza pratica. Infatti trattasi di comportamento illecito e non meritevole di tutela qualsiasi costrizione a prestare il consenso matrimoniale, anche quando la promessa abbia avuto luogo a norma dell'art 79 del c.c.
Alle pattuizioni ad essa collegate non si potrà neanche attribure la qualifica di obbligazioni naturali pertanto qualsiasi attribuzione patrimoniale collegate, se adempiuta, sarà sempre ripetibile.
Entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio e bisogna risarcire il danno causato all'altra parte per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa.
Lo stesso articolo 80 non ha funzione sanzionatoria del mancato consenso in quanto l'obbligo di restituzione e di risarcimento del danno non nasce automaticamente dalla rottura della promessa ma occorre una precisa richiesta del donante.
Penso di aver detto abbastanza, c'è altro che non hai capito ???
Commenta
-
Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioallora veniamo a noi, in estrema sintesi la promessa di matrimonio è una dichiarazione in cui ci si impegna reciprocamente a diventare marito e moglie, ma non è un obbligo a contrarre matrimonio e questo passaggio fissalo bene nel cervelletto.
I fidanzati devono recarsi in Comune (se residenti in Comuni diversi, se ne può scegliere uno qualsiasi) e dichiarare, di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile, di volersi sposare.
Dopo la promessa, nel Comune (o nei Comuni) di residenza degli sposi vengono affisse le Pubblicazioni con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Le pubblicazioni devono restare affisse almeno per 8 giorni, comprendenti due domeniche successive: trascorso questo periodo si avranno 180 giorni di tempo per contrarre matrimonio.
Naturalmente le pubblicazioni sono indispensabili per permettere, a chiunque conoscesse cause di impedimento del matrimonio (vedile sul un testo) di opporsi al matrimonio.
Naturalmente in un sistema matrimoniale dove è centrale l'esaltazione della libertà del consenso, questo istituto tende a perdere rilevanza pratica. Infatti trattasi di comportamento illecito e non meritevole di tutela qualsiasi costrizione a prestare il consenso matrimoniale, anche quando la promessa abbia avuto luogo a norma dell'art 79 del c.c.
Alle pattuizioni ad essa collegate non si potrà neanche attribure la qualifica di obbligazioni naturali pertanto qualsiasi attribuzione patrimoniale collegate, se adempiuta, sarà sempre ripetibile.
Entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio e bisogna risarcire il danno causato all'altra parte per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa.
Lo stesso articolo 80 non ha funzione sanzionatoria del mancato consenso in quanto l'obbligo di restituzione e di risarcimento del danno non nasce automaticamente dalla rottura della promessa ma occorre una precisa richiesta del donante.
Penso di aver detto abbastanza, c'è altro che non hai capito ???
Commenta
-
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con civile e vorrei chiedervi una cosa, soprattutto a Pepito che risulta alquanto preparato.
Su ogni argomento il testo fa anche riferimento a le tesi che la dottrina e la giurisprudenza sostengono in merito, poi all'interno di queste si distinguono le teorie tradizionale, recenti e altro. ...... insomma nn si finisce +.
Adesso vi chiedo anche se la mia domanda possa risultare sciocca, ma bisogna tener conto anche delle varie tesi o soffermarci solo su ciò che il codice dice? E quando su un argomento sono più le spiegazioni dottrinerie che altro che bisogna fare? Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da alve Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
sono alle prese con civile e vorrei chiedervi una cosa, soprattutto a Pepito che risulta alquanto preparato.
Su ogni argomento il testo fa anche riferimento a le tesi che la dottrina e la giurisprudenza sostengono in merito, poi all'interno di queste si distinguono le teorie tradizionale, recenti e altro. ...... insomma nn si finisce +.
Adesso vi chiedo anche se la mia domanda possa risultare sciocca, ma bisogna tener conto anche delle varie tesi o soffermarci solo su ciò che il codice dice? E quando su un argomento sono più le spiegazioni dottrinerie che altro che bisogna fare? Grazie
Faccio un esempio: se all'orale esce la domanda sulla promessa di matrimonio difficilmente qualche commissario ti chiederà quali effetti produce una eventuale clausola penale aggiunta alla promessa dai nubendi ... però è chiaro che se, all'interno di un discorso, lo si fa presente si farà una bella figura ...
Ciò che credo sia richiesto è la conoscenza dell'argomento, l'inquadratura generale del problema ... tutto ciò che viene di più sarà ben acceto ma probabilmente non indispensabile al fine di superare la prova ... almeno questo è il mio punto di vista
Commenta
-
Ospite
pepito è vero che nella preparazione dell'orale ognuno debba seguire l'imostazione data da sempre allo studio, ma è anche vero che la risposta dipende anche dalla formazione che hai. Ora io non so che formazione hai tu, però per me economista (e se lo sei anche tu mi complimento con te) alla domanda sul matrimonio non viene in mente la clausola penale non avendo mai fatto penale... mi verrà più facile spaziare nella contabilità con il diritto commerciale laddove ci sono argomenti per poterlo fare... visto che neanche tributario (sembra ridicolo ma lo è) era previsto nel mio piano di studi!
Commenta
-
Originariamente inviato da annanegro Visualizza il messaggiopepito è vero che nella preparazione dell'orale ognuno debba seguire l'imostazione data da sempre allo studio, ma è anche vero che la risposta dipende anche dalla formazione che hai. Ora io non so che formazione hai tu, però per me economista (e se lo sei anche tu mi complimento con te) alla domanda sul matrimonio non viene in mente la clausola penale non avendo mai fatto penale... mi verrà più facile spaziare nella contabilità con il diritto commerciale laddove ci sono argomenti per poterlo fare... visto che neanche tributario (sembra ridicolo ma lo è) era previsto nel mio piano di studi!
Cmq è naturale che non ti venga in mente di parlare di clausola penale all'interno della promessa di matrimonio perchè ciò comporterebbe un minimo di approfondimento che per un economista mi rendo conto non viene nè automatico nè agevole da acquisire.
Ma se un giurista è più preparato in civile automaticamente un economista sarà più preparato in contabilità ed in tributario e ciò bilancia la situazione.
Per cui sono sempre più dell'opinione che nessuno deve stravolgere le sue abitudini in vista di quest'orale ma deve semplicemente continuare a studiare come ha sempre fatto.... perchè, ripeto, secondo me approfondire più di tanto le materie non è richiesto da nessuno ma naturalmente se il candidato espone "automaticamente" all'orale alcune questioni è chiaro che fa una bella figura
Commenta
-
Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioCiao Anna, innanzitutto ci terrei a chiarire che la clausola penale non ha nulla a che fare con il diritto penale ma è una garanzia prettamente civilistica che le parti possono apporre per rafforzare l'adempimento dell'obbligazione e che sicuramente hai studiato quando hai dato l'esame di diritto privato che anche ad economia è previsto.
Cmq è naturale che non ti venga in mente di parlare di clausola penale all'interno della promessa di matrimonio perchè ciò comporterebbe un minimo di approfondimento che per un economista mi rendo conto non viene nè automatico nè agevole da acquisire.
Ma se un giurista è più preparato in civile automaticamente un economista sarà più preparato in contabilità ed in tributario e ciò bilancia la situazione.
Per cui sono sempre più dell'opinione che nessuno deve stravolgere le sue abitudini in vista di quest'orale ma deve semplicemente continuare a studiare come ha sempre fatto.... perchè, ripeto, secondo me approfondire più di tanto le materie non è richiesto da nessuno ma naturalmente se il candidato espone "automaticamente" all'orale alcune questioni è chiaro che fa una bella figura
Commenta
Commenta