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Orale - tributario

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    ... a dire il vero, proseguendo nella lettura, ho notato una serie di errori nella nuova edizione del Tesauro ... per esempio, a pg. 169, leggo che il termine per la presentazione di Unico società di capitali è l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, ma a me risulta il nono mese ... e ho rilevato tanti altri errori ... li avete notati?

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      Vi chiedo un piccolo aiuto per un grande dubbio che mi è sorto. Spero nell’illuminazione di qualche anima pia. Vi illustro la questione e mi scuso sin da subito per le banali domande.
      Si parla di solidarietà tributaria paritaria.
      Alcune premesse:
      1) Il coobbligato che paga l’intero ha diritto di regresso pro quota (cioè può ripetere dai condebitori solo la quota che compete a ciascuno di essi)
      2) gli atti che riguardano il creditore e uno dei coobbligati non incidono sui rapporti interni perché non hanno effetti vincolanti per i terzi.
      3) secondo la giurisprudenza, il giudicato ottenuto da un condebitore può essere fatto valere anche dagli altri condebitori che hanno impugnato l’accertamento se è a loro favorevole
      4) secondo la giurisprudenza, il giudicato ottenuto da un condebitore può essere fatto valere anche dagli altri condebitori che non hanno impugnato l’accertamento se è a loro favorevole a condizione che, tra le altre cose: il giudicato sia fatto valere solo per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo (cioè solo in via di eccezione), ma non anche per la ripetizione di quanto già pagato (cioè non in via di azione)

      Esempio n.1:
      Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, lo impugna separatamente dall’altro (cioè con un distinto ricorso) e ottiene una sentenza che respinge il ricorso proposto.

      Domanda A : come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi si vedrà respingere il ricorso dovrà pagare (giusto!?) e avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento?

      ---------------------------------------
      Esempio n.2:
      Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, non impugna e paga l’imposta.

      Domanda B:
      Chi paga l’imposta può opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato dell’altro condebitore per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo? Cioè cosa potrà far valere se ha già pagato?

      Domanda C:
      Chi paga l’imposta ha anche diritto alla ripetizione (dal fisco?) di quanto già pagato?

      Domanda D:
      Come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi ha pagato avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento? (a pag. 126 Tesauro sembra che la risposta sia sì, pag.128 sia no…..aiuto!)

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        Originariamente inviato da roccia Visualizza il messaggio
        ... a dire il vero, proseguendo nella lettura, ho notato una serie di errori nella nuova edizione del Tesauro ... per esempio, a pg. 169, leggo che il termine per la presentazione di Unico società di capitali è l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, ma a me risulta il nono mese ... e ho rilevato tanti altri errori ... li avete notati?
        così a naso mi pare di ricordare che la scadenza "normale" sia il settimo mese...il nono mese è stato previsto dal decreto milleproroghe, comunque verificherò!

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          [QUOTE=_Raz_;425186]


          Esempio n.1:
          Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, lo impugna separatamente dall’altro (cioè con un distinto ricorso) e ottiene una sentenza che respinge il ricorso proposto.

          Domanda A : come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi si vedrà respingere il ricorso dovrà pagare (giusto!?) e avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento?

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          Il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore non può essere fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato.

          Cass. 21 dicembre 2007 n.27058

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            Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggio
            Vi chiedo un piccolo aiuto per un grande dubbio che mi è sorto. Spero nell’illuminazione di qualche anima pia. Vi illustro la questione e mi scuso sin da subito per le banali domande.
            Si parla di solidarietà tributaria paritaria.
            Alcune premesse:
            1) Il coobbligato che paga l’intero ha diritto di regresso pro quota (cioè può ripetere dai condebitori solo la quota che compete a ciascuno di essi)
            2) gli atti che riguardano il creditore e uno dei coobbligati non incidono sui rapporti interni perché non hanno effetti vincolanti per i terzi.
            3) secondo la giurisprudenza, il giudicato ottenuto da un condebitore può essere fatto valere anche dagli altri condebitori che hanno impugnato l’accertamento se è a loro favorevole
            4) secondo la giurisprudenza, il giudicato ottenuto da un condebitore può essere fatto valere anche dagli altri condebitori che non hanno impugnato l’accertamento se è a loro favorevole a condizione che, tra le altre cose: il giudicato sia fatto valere solo per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo (cioè solo in via di eccezione), ma non anche per la ripetizione di quanto già pagato (cioè non in via di azione)

            Esempio n.1:
            Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, lo impugna separatamente dall’altro (cioè con un distinto ricorso) e ottiene una sentenza che respinge il ricorso proposto.

            Domanda A : come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi si vedrà respingere il ricorso dovrà pagare (giusto!?) e avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento?

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            Esempio n.2:
            Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, non impugna e paga l’imposta.

            Domanda B:
            Chi paga l’imposta può opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato dell’altro condebitore per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo? Cioè cosa potrà far valere se ha già pagato?

            Domanda C:
            Chi paga l’imposta ha anche diritto alla ripetizione (dal fisco?) di quanto già pagato?

            Domanda D:
            Come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi ha pagato avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento? (a pag. 126 Tesauro sembra che la risposta sia sì, pag.128 sia no…..aiuto!)


            Scusami, molto probabilmente ne so meno di te, ma mi sembra che la risposta a quasi tutte le domande sia nelle tue stesse premesse. Dunque:
            A) Nessuno deve pagare. Il soccombente beneficia della sentenza favorevole dell'altro obbligato. Il problema semmai è: che succede se il soccombente ha già pagato? Presumo che abbia diritto ad un rimborso.
            B) Non deve pagare ma se ha già pagato non può ripetere (causa mancata impugnazione).
            C) No (vedi sopra)
            D) Credo di no. Aspetto però di leggere il Tesauro. Questa in verità è la sola domanda che resta dubbia sulla base di quelle premesse.

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              Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggio
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              Esempio n.2:
              Uno dei 2 coobbligati, cui è stato notificato l’accertamento, lo impugna e ottiene, in seguito, una sentenza di annullamento dell’atto. L’altro cui è stato notificato l’avviso di accertamento, non impugna e paga l’imposta.

              Domanda B:
              Chi paga l’imposta può opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato dell’altro condebitore per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo? Cioè cosa potrà far valere se ha già pagato?

              Domanda C:
              Chi paga l’imposta ha anche diritto alla ripetizione (dal fisco?) di quanto già pagato?

              Domanda D:
              Come sono regolati i rapporti interni? Cioè, chi ha pagato avrà diritto di regresso, per la parte che gli spetta, verso l’altro che ha ottenuto una sentenza di annullamento? (a pag. 126 Tesauro sembra che la risposta sia sì, pag.128 sia no…..aiuto!)




              Se si tratta dell'identico atto impugnato da uno ma non dall'altro l'annullamento impygnato dal condebitore che ha impugnato è a questo punto annullamento dell'unico atto impositivo e esplica effetti verso tutti condebitori cioè anche il condebitore rimasto inerte giova. Ora secondo Tesauro giova sia per opporsi a pretese di pagamento sia per ottenere i rimborso di quanto pagato, ma riguardo a questo punto la Cassazione in uno dei suoi orientamenti n.16332 3 agosto 2005 ritiene che il condebitore inerte può invocare il giudicato favorevole dell'altro solo in via di eccezione (per contrastare il pag.della maggior imposta) ma non in via di azione ( per il rimborso), quindi se ha pagato hha pagato e via, nulla da fare, non può ripetere quanto pagato.......quanto ai rapportiinterni in questo caso il condebitore inerte perché dovrebbe avere regresso verso chi ha agito?? No! Si doveva ricordare prima.... e impugnare

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                Chi mi spiega (nella maniera più banale possibile) il significato dell'acronimo "LIFO" (l'ultimo a entrare è il primo a uscire)?

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                  Originariamente inviato da roccia Visualizza il messaggio
                  Chi mi spiega (nella maniera più banale possibile) il significato dell'acronimo "LIFO" (l'ultimo a entrare è il primo a uscire)?


                  l'ultimo bene acquistato che entra in magazzino, è il primo ad essere venduto.

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                    Originariamente inviato da roccia Visualizza il messaggio
                    Chi mi spiega (nella maniera più banale possibile) il significato dell'acronimo "LIFO" (l'ultimo a entrare è il primo a uscire)?

                    E' uno dei criteri che si usa per la valutazione delle rimanenze del magazzino.....significa che se all'inizio esercizio l'azienda ha in maggazzino:

                    100 unità di prodotti x 100euro/unità

                    ne compra altre
                    300 unità di prod al prezzo 90 euro/unità

                    durante l'esercizio vende 250 unità. Da dove ha preso le unità che ha venduto???? le ha prese a questo punto tutte dalla scorta di 300 che si era procurata comprando .Quindi alla fine dell'esercizio cosa le è rimasto in magazzino?? se dai 300 ha venduto i 250 le sono rimaste 50 unità al prezzo di 90euro /unità + le 100 che aveva già al prezzo di 100 euro/unità quindi il valore del magazzinio con questo criterio alla fine è:

                    50x90= 4500
                    100x100=10000
                    tot 14500

                    se si usava il criterio FIFO (first in first out) le 250 unità vendute dove le prendeva?? allora prendeva le 100 che erano di già più alòtre 150 unità dalla scorta delle 300 comprato e con questo criterio il magazzino valeva:
                    150x90=13500

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                      Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                      così a naso mi pare di ricordare che la scadenza "normale" sia il settimo mese...il nono mese è stato previsto dal decreto milleproroghe, comunque verificherò!
                      buongiorno Saretta!!!!!!

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