annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Orale - tributario

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
    non ho capito niente di quello che hai scritto

    hihihihi, significa che per il principio di specificita delle leggi, in qst cs per qll relative alle riserve, esse prevalgono su qll della fusione quindi se nn vengono ricostituite contabilmente vengono tassate.

    Commenta


      Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
      hihihihi, significa che per il principio di specificita delle leggi, in qst cs per qll relative alle riserve, esse prevalgono su qll della fusione quindi se nn vengono ricostituite contabilmente vengono tassate.
      non ridere...
      ok, andrò a cercarmi queste leggi che dici, ma appunto se non ricostituite vengono tassate, ho capito...ma perché? il perché è scritto in questa legge?
      ma che c'entra l'affrancamento ora? quello è un'opzione...
      che caos....

      Commenta


        Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
        non ridere...
        ok, andrò a cercarmi queste leggi che dici, ma appunto se non ricostituite vengono tassate, ho capito...ma perché? il perché è scritto in questa legge?
        ma che c'entra l'affrancamento ora? quello è un'opzione...
        che caos....
        bhe una alquotà, del 5, 6% ect, secondo qll stabilitè dalle leggi che le hanno costituite, è economicamente mlt mgl di qll a tassazione ordinaria, è ovvio nho

        hahahhaha

        Commenta


          Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
          bhe una alquotà, del 5, 6% ect, secondo qll stabilitè dalle leggi che le hanno costituite, è economicamente mlt mgl di qll a tassazione ordinaria, è ovvio nho

          hahahhaha

          più che ridere a me vien da piangere....
          ma certo che è meglio se la tassazione è ridotta...
          ora non so quant'è l'aliquota dell'imposta sostitutiva, ma il risparmio con l'affrancamento non è ora, è poi, grazie ai maggiori valori iscritti ora si risparmia attraverso le ddeduzioni di maggiori ammortamenti e poi anche in caso di dismissione futura, giusto?
          ma che c'entra questo con le riserve in sospensione d'imposta che se non ricostituite sono tassate, mentre se ricostituite beneficiano della neutralità fiscale?

          Commenta


            Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
            più che ridere a me vien da piangere....
            ma certo che è meglio se la tassazione è ridotta...
            ora non so quant'è l'aliquota dell'imposta sostitutiva, ma il risparmio con l'affrancamento non è ora, è poi, grazie ai maggiori valori iscritti ora si risparmia attraverso le ddeduzioni di maggiori ammortamenti e poi anche in caso di dismissione futura, giusto?
            ma che c'entra questo con le riserve in sospensione d'imposta che se non ricostituite sono tassate, mentre se ricostituite beneficiano della neutralità fiscale?
            sto giusto leggendo una sentenza della ctp di vicenza al riguardo.... se mi dai un pò di tmp vedo di darti risposte - spiritose

            Commenta


              Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
              sto giusto leggendo una sentenza della ctp di vicenza al riguardo.... se mi dai un pò di tmp vedo di darti risposte - spiritose
              no, non voglio risposte spiritose!!! risposte serie o niente! che altrimenti mi fai solo più confusione...

              Commenta


                Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
                no, non voglio risposte spiritose!!! risposte serie o niente! che altrimenti mi fai solo più confusione...

                Con ricorso ritualmente notificato e depositato
                B.G. s.p.a. (incorporante delle C.M. s.p.a.) impugnava
                l’avviso di accertamento in materia IRPEG
                e IRAP emesso per l’anno d’imposta 2003 dall’Agenzia
                delle entrate.
                L’Ufficio, a seguito di processo verbale del 21 ottobre
                2005 della Guardia di Finanza e previa richiesta

                di chiarimenti ai sensi dell’art. 37-
                bis del
                D.P.R. n. 600/1973, ha emesso l’avviso impugnato,
                evidenziando il carattere elusivo dell’operazione
                di fusione nelle C.M. e di successiva scissione
                della società P. s.p.a.
                In particolare, le riprese operate dall’Amministrazione
                finanziaria riguardavano l’omessa ricostituzione
                delle riserve in sospensione d’imposta, con recupero
                ad imposizione dei vantaggi conseguiti per euro
                5.829.232,00, nonché l’indebita deduzione di componenti
                negativi di reddito per euro 1.426.177,00.
                A sostegno del gravame la ricorrente formulava
                una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si
                desume che gli atti in parola non risulterebbero
                conformi alla vigente disciplina normativa, sostenendo
                di essere del tutto estranea rispetto ai comportamenti
                elusivi asseritamente addebitati.
                L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio,
                controdeducendo alle eccezioni di parte ricorrente
                e, conclusivamente, chiedendo il rigetto del ricorso.
                All’udienza del 15 luglio 2008 la causa veniva
                trattenuta in decisione.
                Diritto
                Il ricorso appare parzialmente fondato.
                1.
                Anzitutto, occorre rilevare, in fatto, che il G.M.
                nel corso del 2003 è stato interessato da alcune
                operazioni straordinarie di fusione e scissione che
                ne hanno modificato la struttura finanziaria ed
                operativa.
                Dette operazioni si sono concretizzate attraverso
                una fusione per incorporazione in «C.S.V. s.p.a.»
                (poi C.M. s.p.a.) di alcune società controllate da
                quest’ultima (C. di T. s.p.a., C. di V. s.p.a., P.I.G. e
                C. s.p.a. e M.G.I. s.r.l.) ed una contestuale scissione
                dei rami di azienda legati all’attività t. e immobiliare
                (P.I.G. e C. s.p.a., LM.E. e I.B.). Il disegno
                organizzativo del G.M. era quello di concentrare
                in un unico polo le società del gruppo operanti nel
                settore c. ed effettuare successivamente l’integrazione
                con il G.B.
                La scissione dei rami d’azienda c.t. e immobiliare
                sarebbe stata effettuata perché non erano interessati
                all’acquisizione da parte della B. s.p.a.
                Con l’avviso di accertamento in contestazione, basato
                sul processo verbale di constatazione del 21
                ottobre 2005 redatto dalla Guardia di finanza - Nucleo
                regionale del Veneto, sono stati operati due rilievi:
                l’omessa ricostruzione di riserve in sospensione
                di imposta per euro 5.929.232,00 e l’indebita
                deduzione di componenti negativi di reddito per
                euro 1.426.177,00.
                In particolare, l’Ufficio ha riscontrato il carattere
                elusivo dell’operazione di fusione per incorporazione
                in C.S.V. s.p.a. (poi C.M. s.p.a.) della P.I.G.
                e C. e contestuale scissione della stessa P., in
                quanto, ai sensi dell’art. 37-
                bis del D.P.R. n.
                600/1973, risulterebbe effettuata senza validi fini
                economici ed allo scopo di ottenere riduzioni o
                rimborsi di imposte, aggirando obblighi o divieti
                posti dall’ordinamento tributario.

                2.
                Con un primo ordine di censure viene contestata
                la pretesa dell’Ufficio, sulla omessa ricostituzione
                delle riserve in sospensione d’imposta, volta ad affermare
                la sussistenza e correttezza della fattispecie
                impositiva gravata.

                2.1.
                Aspetti elusivi, secondo l’Ufficio, potrebbero
                rilevare nelle seguenti circostanze:
                – nella stessa data 1° maggio 2003 sono state effettuate
                due operazioni straordinarie (fusione e
                scissione), operazioni che, seppur coincidenti nella
                data, hanno effetti esattamente contrari;
                – con tali operazioni comunque è rimasta invariata
                la posizione dell’incorporata-beneficiaria (P.I.G.),
                la quale, come unica società del gruppo operante
                nel settore g. e c., nella previsione dello stesso
                piano di ristrutturazione, doveva rimanere indipendente
                dalle altre società del gruppo c.;
                – la fusione di «P. s.p.a.» e contestuale scissione si
                è concretizzata di fatto in un semplice passaggio
                di quote da «C.M. s.p.a.» alla «
                Holding G.M.
                s.p.a.».
                Ad avviso dell’Ufficio, le descritte operazioni non
                sarebbero sorrette da valide ragioni economiche,
                tali, in particolare, da giustificare il ricorso a due
                attività complesse quali la fusione e la scissione,
                posto che lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere
                attraverso istituti tipici più lineari, quali il
                conferimento, lo scambio di partecipazioni con la
                controllante o la cessione di quote.

                Inoltre, il vantaggio economico realizzato attraver

                Commenta


                  troppo lungo da riportare ti dò il riferimento.
                  Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sez. III, Sent. 28 gennaio 2009 (15
                  luglio 2008), n. 6 - Pres. e Rel. Tomaselli
                  Ultima modifica di dariopalla; 23-03-2010, 11:25.

                  Commenta


                    Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
                    troppo lungo da riportare ti dò il riferimento.
                    Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sez. III, Sent. 28 gennaio 2009 (15
                    luglio 2008), n. 6 - Pres. e Rel. Tomaselli

                    non è che mi metteresti il link o l'allegato...
                    ma, per curiosità, sei pure tu un prossimo tirocinante?

                    Commenta


                      Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
                      non è che mi metteresti il link o l'allegato...
                      ma, per curiosità, sei pure tu un prossimo tirocinante?
                      ehm.... chi io???, nho sn qui x caso
                      mi esercito nelle materie oggeto del bando

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X