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Orale - tributario

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    Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
    ehm.... chi io???, nho sn qui x caso
    mi esercito nelle materie oggeto del bando

    ma davvero o mi prendi in giro??

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      Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
      ma davvero o mi prendi in giro??
      nhoooo!, mgl nn approfondire, cmq l'art. che parla della sentenza l'ho prelevato da una banca dati a pagamento, che mi permette la consultazione o la stampa su carta, qnd qnd ho qlc minuto di tmp lo stampo, lo scanno, ops scannarizzo e lo posto in qst discussione, ok!
      ciao
      dario

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        Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
        Se ha dei dubbi tu….

        Io faccio molta fatica ad assimilare queste operazioni straordinarie…ho solo capito che sono operazioni neutrali fiscalmente….
        Però se le riserve in sospensione d’imposta se, come dici, non sono ricostituite nel bilancio successivo alla fusione allora sono tassabili, cioè non opera più la neutralità….è l’art. 172.5 che lo prevede…quindi perché???…perché è previsto così…
        Cercando in rete qualcosa che mi spiegasse il meccanismo delle riserve in sospensione d’imp., su google la prima voce che salta fuori mi riporta al forum…ossia, ho trovato un documento che spiega un pochettino...ti metto il link…anche se non so se è ti può essere utile a risolvere il tuo dubbio (io non sono in grado di farlo come vedi)


        http://forum.concorsi.it/forum/agenz..._dimposta.html


        Ciao!

        ok, grazie del link.

        Ora provo a riassumere, quello che ho capito e quello che ancora mi manca.....
        possiamo trovarci difronte a 2 casi:
        - se l'avanzo di fusione è sufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, tale avanzo viene girato a ad aumento di tutte le altre riserve dell'incorporante per un importo corrispondente alle riserve in sosp. d'imposta e l'eventuale avanzo che residua non è tassabile in capo alla incorporante in quanto le riserve della incorporata sono state interamente ricostituite.
        - se l'avanzo di fusione è insufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, l'ncorporante per coprire tale differenza può prelavare da sue eventuali riserve libere,...ma se (avanzo + riserve libere) non è ancora sufficiente a coprire le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'incorporata allora la differenza deve essere assogettata a tassazione.
        Ancora devo approfondire se tale differenza può concorrere a formare il reddito o l'unica strada è quella dell'imposta sostitutiva.
        Ultima modifica di artistik007; 23-03-2010, 13:19.

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          Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
          ok, grazie del link.

          Ora provo a riassumere, quello che ho capito e quello che ancora mi manca.....
          possiamo trovarci difronte a 2 casi:
          - se l'avanzo di fusione è sufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, tale avanzo viene girato a ad aumento di tutte le altre riserve dell'incorporante per un importo corrispondente alle riserve in sosp. d'imposta e l'eventuale avanzo che residua non è tassabile in capo alla incorporante in quanto le riserve della incorporata sono state interamente ricostituite.
          - se l'avanzo di fusione è insufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, l'ncorporante per coprire tale differenza può prelavare da sue eventuali riserve libere,...ma se (avanzo + riserve libere) non è ancora sufficiente a coprire le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'incorporata allora la differenza deve essere assogettata a tassazione.
          Ancora devo approfondire se tale differenza può concorrere a formare il reddito o l'unica strada è quella dell'imposta sostitutiva.

          Riguardo alla 2 ipotesi, se l’avanzo non è sufficiente (o proprio non c’è) secondo quanto si dice nel Tesauro, per ricostituire queste riserve in sospensione d’imposta si possono usare le riserve (dell’incorporante) o anche il Capitale sociale (con indicazione nella nota integrativa).
          Se non le ha ricostituite io capisco che concorrono a formare il reddito (art. 172 co. 5), mentre l’imposta sostitutiva è un regime opzionale (coi relativi vantaggi in termini di risparmio d’imposta in futuro), in alternativa alla neutralità fiscale dell’operazione straordinaria fusione…o no???

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            ok!
            .....ma se le riserve in sospensione di imposta (o loro parte non ricostituita) sono per loro natura fondi imposte accantonati (ires e/o irpef e/o irap), l'imposta sostitutiva in quanto tale "le sostituisce in toto", ma se l'accantonamento ad es. concernesse un solo tipo d'imposta (es. solo irap), scontare dopo l'icorporazione sulla parte non ricostituita la sostitutiva (su tutte le imposte) mi sembrerebbe poco coerente rispetto ad altre fattispecie similari dove magari il fondo sia costituito ad es. da accantomenti per sola ires. Magari è solo una mia paranoia mentale......

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              Originariamente inviato da paula84 Visualizza il messaggio
              Riguardo alla 2 ipotesi, se l’avanzo non è sufficiente (o proprio non c’è) secondo quanto si dice nel Tesauro, per ricostituire queste riserve in sospensione d’imposta si possono usare le riserve (dell’incorporante) o anche il Capitale sociale (con indicazione nella nota integrativa).
              Se non le ha ricostituite io capisco che concorrono a formare il reddito (art. 172 co. 5), mentre l’imposta sostitutiva è un regime opzionale (coi relativi vantaggi in termini di risparmio d’imposta in futuro), in alternativa alla neutralità fiscale dell’operazione straordinaria fusione…o no???
              grazie!.....si è proprio così.

              le riserve non ricostituite concorrono a formare il reddito la norma 172.5 lo dice chiaramente.
              .......Mentre l'opzione per l'imposta sostitutiva nella fusione la dovremmo avere nel caso dell' art.172.10-bis per il riconoscimento fiscale del disavanzo di fusione e dell'art.176.2-ter sulla differenza tra valore di bilancio e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle imm. materiali e immateriali dell'azienda incorporata o fusa..

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                Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
                ok, grazie del link.

                Ora provo a riassumere, quello che ho capito e quello che ancora mi manca.....
                possiamo trovarci difronte a 2 casi:
                - se l'avanzo di fusione è sufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, tale avanzo viene girato a ad aumento di tutte le altre riserve dell'incorporante per un importo corrispondente alle riserve in sosp. d'imposta e l'eventuale avanzo che residua non è tassabile in capo alla incorporante in quanto le riserve della incorporata sono state interamente ricostituite.
                - se l'avanzo di fusione è insufficiente a coprire le riserve in sospensione di imposta tassabili in ogni caso dell'incorporata, allora, l'ncorporante per coprire tale differenza può prelavare da sue eventuali riserve libere,...ma se (avanzo + riserve libere) non è ancora sufficiente a coprire le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'incorporata allora la differenza deve essere assogettata a tassazione.
                Ancora devo approfondire se tale differenza può concorrere a formare il reddito o l'unica strada è quella dell'imposta sostitutiva.
                nho, altra strada, l'aumento di capitale con sottoscrizione dei soci

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                  Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
                  nho, altra strada, l'aumento di capitale con sottoscrizione dei soci
                  grazie, ma l'oggetto della domanda (chiarita da Paula84) era la modalità di tassazione della differenza non ricostituita (che concorre a formare il reddito), non so se ti riferisci a questo, ...comunque a me risulta tutto chiaro, ora sto su altro ho appena iniziato gli aspetti contabili e fiscali del fallimento...parte anche questa abbastanza rognosa!

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                    Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
                    grazie, ma l'oggetto della domanda (chiarita da Paula84) era la modalità di tassazione della differenza non ricostituita (che concorre a formare il reddito), non so se ti riferisci a questo, ...comunque a me risulta tutto chiaro, ora sto su altro ho appena iniziato gli aspetti contabili e fiscali del fallimento...parte anche questa abbastanza rognosa!
                    hhiiihhiih, appunto, l'alternativa, alla tassazione sia sostitutiva e/o ordinaria, per la differenza nn coperta da riserve libere è l'aumento di capitale, in tal modo si sfugge alla tassazione delle riserve in sospensione, ossia del beneficio economico x cui conviene tenere postate le riserve in bilancio e finanziario la capitalizzazione della societa.
                    , qst tra l'altro è l'assunto della gdf, cn in controdeduzione cn parte ricorrente in giudizio a vicenza in cui compare qst motivazione da pv menzionato sentenza, cm da postick precedente.

                    le norme nn vanno interpretate da burrocrate come fà l'ae, o se no è finiTA!!!
                    Ultima modifica di dariopalla; 25-03-2010, 15:59.

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                      Originariamente inviato da dariopalla Visualizza il messaggio
                      hhiiihhiih, appunto, l'alternativa, alla tassazione sia sostitutiva e/o ordinaria, per la differenza nn coperta da riserve libere è l'aumento di capitale, in tal modo si sfugge alla tassazione delle riserve in sospensione, ossia del beneficio economico x cui conviene tenere postate le riserve in bilancio e finanziario la capitalizzazione della societa.
                      , qst tra l'altro è l'assunto della gdf, cn in controdeduzione cn parte ricorrente in giudizio a vicenza in cui compare qst motivazione da pv menzionato sentenza, cm da postick precedente.

                      le norme nn vanno interpretate da burrocrate come fà l'ae, o se no è finiTA!!!

                      ho letto tutto ma non ti agitare, ..!
                      Ottimo...Sono d'accordo con te.... aumentare il cs sarebbe una scappatoia per abbattere la tassazione.

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                      Sto operando...
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