Buopngiorno a tutti!
Ho iniziato una piccola ricerca giusprudenziale. Ho trovato questa circolare che sebbene non riguardi il nostro Ministero sembra confermare l'interspetazione che abbiamo fornito.
Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione-Direzione generale per il personale della scuola-Ufficio III- Roma 28 luglio 2004- Prot. n. 279 "Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo, e ATA- Applicazione legge 104/92- chiarisce che non si applica la precedenza in caso di assistenza 104 al precariato, ma al personale già in servizio.
A riguardo si riferisce che l'art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona diversamente Abile (handicappata), con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente , al momento dell'assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L'art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonchè il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede il loro consenso.
In riferimento a tutto ciò, si evince, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall'art. 21 e dall'art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera .
D'altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli - l'art. 21 èintitolato "Precedenza nell'assegnazione della sede " mentre l'art. 33 " Agevolazioni" - fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l'una alla fase del reclutamento e l'altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro.
Ho iniziato una piccola ricerca giusprudenziale. Ho trovato questa circolare che sebbene non riguardi il nostro Ministero sembra confermare l'interspetazione che abbiamo fornito.
Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione-Direzione generale per il personale della scuola-Ufficio III- Roma 28 luglio 2004- Prot. n. 279 "Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo, e ATA- Applicazione legge 104/92- chiarisce che non si applica la precedenza in caso di assistenza 104 al precariato, ma al personale già in servizio.
A riguardo si riferisce che l'art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona diversamente Abile (handicappata), con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente , al momento dell'assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L'art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonchè il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede il loro consenso.
In riferimento a tutto ciò, si evince, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall'art. 21 e dall'art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera .
D'altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli - l'art. 21 èintitolato "Precedenza nell'assegnazione della sede " mentre l'art. 33 " Agevolazioni" - fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l'una alla fase del reclutamento e l'altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro.
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