La persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell'art. 21 e non chi beneficia dell'art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) ha ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92".
E questa è la circolare del MIUR che recita:
Appare evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera. D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro. In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92.
Ministero dell
Sono le stesse disposizioni trovate da Todo Modo e Dede? Sto facendo altre mille cose nel frattempo (tra cui aiutare mia moglie a preparare il primo pranzo nella casa nuova!).
E questa è la circolare del MIUR che recita:
Appare evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera. D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro. In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92.
Ministero dell
Sono le stesse disposizioni trovate da Todo Modo e Dede? Sto facendo altre mille cose nel frattempo (tra cui aiutare mia moglie a preparare il primo pranzo nella casa nuova!).
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