annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Comitato "i nuovi educatori penitenziari"

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    La persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell'art. 21 e non chi beneficia dell'art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) ha ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92".

    E questa è la circolare del MIUR che recita:

    Appare evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera. D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro. In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92.

    Ministero dell

    Sono le stesse disposizioni trovate da Todo Modo e Dede? Sto facendo altre mille cose nel frattempo (tra cui aiutare mia moglie a preparare il primo pranzo nella casa nuova!).
    Ultima modifica di Picard; 19-01-2010, 12:25.
    Master(Pi)card

    Commenta


      ciao Picard, allora tutti da te bella nuova casa :-)) felicissima per te..tanto...

      ma ci vedremo un giorno?

      Commenta


        Originariamente inviato da enrico-farina Visualizza il messaggio
        mi sembra che il punto su cui si dibatte sia univresalmente riconosciuto (almeno in questo forum) ossia:

        solo i vincitori con Handicap potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla 104, mentre tutti gli altri no. Questp perchè l'art 33 comma 5 si rivolge solo ai familiari lavoratori 8e quindi già assunti) e non anche ai vincitori di concorso.
        Detto ciò nel caso il DAP venerdì decida di non rispettare tale principio normativo, sarà nostra diritto attuare un azione di ricorso verso un provvedimento illeggittimo (a qualcosa è servito studiare diritto amministrativo).
        Ciao Enrico. Ma nel primo blocco di assunzioni (quelle del maggio 2009 tanto per intenderci) a me sembra che si è già detto su questo forum che alcuni vincitori hanno usufruito della 104 per i familiari. Se è così, mi sembra assai improbabile che ci sia un cambiamento di rotta giorno 22. Non pensi?

        Commenta


          Originariamente inviato da Picard Visualizza il messaggio
          Non so perché, ma io ho l'impressione che il DAP abbia intenzione di far scegliere art. 21 e art. 33 prioritariamente a tutti gli altri. Così ha fatto ad aprile, così il 14 (seppur in quel caso fosse nel giusto, ma nessuno ha spiegato che era un caso eccezionale), così secondo me farà il 22.
          Yes Picard lo credo anch'io...
          La domanda allora diventa un'altra: il DAP può anche decidere di dare priorità indistintamente agli artt. 21 e 33, ma ciò non toglie che alla luce di quanto su questa condotta ci sono ombre di illegittimità...in tal caso "NOIALTRI" come ci muoviamo?

          Commenta


            Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
            Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
            Direzione Generale del personale e della formazione
            Concorsi del personale comparto ministeri

            e, p.c.

            Alle Organizzazioni Sindacali

            C.O.N.F.A.L. – U.N.S.A. – via della Trinità dei Pellegrini, 1
            ROMA

            U.I.L.-P.A. – via Emilio Lepido, 46
            ROMA

            C.G.I.L.-F.P. – via Leopoldo Serra, 31
            ROMA

            C.I.S.L. – F.N.S. – via dei Mille, 36
            ROMA

            R.D.B.P.I. – via dell’Aeroporto, 129
            ROMA

            F.L.P., via Piave, 61
            ROMA


            OGGETTO: Concorso pubblico a 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – “Concorsi ed esami”, n. 30 del 16 aprile 2004.

            I sottoscritti vincitori del concorso di cui all’oggetto, convocati per la scelta della sede di destinazione il giorno 22 gennaio 2010 presso la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, via di Brava, 99, chiedono di potere conoscere sulla base di quali criteri saranno valutate le istanze eventualmente presentate ex lege 104/92, ed in particolare se si ritenga che l’art. 33, 5° comma, per il quale “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”, possa estensivamente applicarsi anche a coloro che in atto – essendo la procedura concorsuale in itinere – non hanno ancora un rapporto di lavoro con Codesta Amministrazione, o se piuttosto si intenda conformarsi al recentissimo orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che in tema di diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio hanno chiaramente ritenuto che l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro costituisca un presupposto logico-giuridico rispetto al sorgere del diritto stesso. Ed infatti nella sentenza citata si afferma che nella materia di che trattasi la giurisdizione è del giudice ordinario proprio perché il diritto previsto dall’art. 33, 5° co., l. 104/92 sorge “solo con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale” (Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7945).

            In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

            ……………., 19 gennaio 2010



            Vorrei invitarvi, se interessati, ad esprimere un parere su questa bozza di lettera e soprattutto a fare sapere se intendete sottoscriverla. Al più presto, entro domani, va inviata al DAP e alle OO.SS.
            Ultima modifica di todo modo; 19-01-2010, 12:39.

            Commenta


              In generale, se si è commesso un errore (ma è tutto da dimostrare) bisognerebbe cercare di non commetterlo più...almeno io mi regolo così nei rapporti interpersonali. Quanto al procedimento amministrativo ne so ben poco. Fino a prova contraria ritengo che l'Ufficio Concorsi finora non abbia fatto errori procedurali.
              Master(Pi)card

              Commenta


                sono in accordo con Picard.. anche se vi fossero stati errori nella prima assegnazione.. i colleghi che sono stati convocati prima di noi avrebbero docuto presentare ricorso ad un provvedimento illegittimo che ledeva un loro diritto soggettivo. Se loro hanno sbagliato non vuol dire che noi dobbiamo commettere lo stesso errore. Per cui, almeno per quanto mi riguarda sottoscrivo la bozza elaborata da todomodo, anche se credo la stessa debba essere posta in modo più esplicito. Ma su questo dovrebbero aiutarci anche gli altri avvocati iscritti al forum..

                Commenta


                  Originariamente inviato da enrico-farina Visualizza il messaggio
                  per quanto mi riguarda sottoscrivo la bozza elaborata da todomodo, anche se credo la stessa debba essere posta in modo più esplicito. Ma su questo dovrebbero aiutarci anche gli altri avvocati iscritti al forum..
                  Si potrebbere articolare meglio la domanda utilizzando il riferimento fornito da Picard (a proposito, grazie!!!) e scrivendo:

                  A ciò si aggiunga che tale interpretazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/92, rispecchia quanto già affermato dal MIUR nella Circolare 28 luglio 2004 ("Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92"), ove si legge che "appare evidente che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera. D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro. In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92".

                  Commenta


                    x Angela, toto modo: penso bisognerebbe urgentemente scrivere anche alla funzione pubblica, inviando un fax. alla mail che ho inviato ieri per ora non hanno risposto. se vuoi farlo tu, Angela ? intanto cerco di telefonare.
                    il link della funzione pubblica
                    Ufficio per le relazioni al pubblico

                    Commenta


                      Originariamente inviato da Silvia earth Visualizza il messaggio
                      x Angela, toto modo: penso bisognerebbe urgentemente scrivere anche alla funzione pubblica, inviando un fax. alla mail che ho inviato ieri per ora non hanno risposto. se vuoi farlo tu, Angela ? intanto cerco di telefonare.
                      il link della funzione pubblica
                      Ufficio per le relazioni al pubblico
                      Silvia earth, dobbiamo sentirci subito al telefono. Il mio numero è 090/332967. Se mi dai un fisso, ti chiamo io.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X