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Comitato "i nuovi educatori penitenziari"

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    Per dede e todo modo

    Originariamente inviato da dede Visualizza il messaggio
    il problema è che è solo una circolare...la legge però è chiaramante interpretabile in molti modi...
    Infatti...
    il problema è che questa vicenda di lineare ha ben poco...
    In primis viola la legge sul procediemento amm. in più punti, in particolare per quel che riguarda il principio dell'unicità...
    In secondo luogo, se una 104 viene riconosciuta deve esserlo in assoluto cioè paradossalmente le 104 dovevano essere convocate prima di tutti i vincitori...
    Ovviamnete in una situazione non viziata ci si aspetta un 5-10% di richieste ex l.104, non il 60%!
    Anche perchè a che titolo i 115 hanno ri-scelto prima?
    una immissione in servizio? no perchè lo erano già...
    una mobilità? non credo perchè ne mancavano i requisiti...
    Si è parlato di assestamento...che in diritto non vuol dire nulla.
    Se vi interrogate poi sulla posizione giuridica del vincitore di concorso, beh posso solo dirvi, da una che ha buttato il "fiore degli anni" sui manuali di diritto amministrativo, che la giurisprudenza maggioritaria ancora interpreta questa posizione come di interesse legittimo, ribadendo che il diritto pieno nasce solo con l'assunzione...

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      Ripeto che esiste una recentissima sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che nella materia che ci occupa afferma la sussistenza della giurisdizione del G.O. proprio in quanto il diritto previsto dall'art. 33, 5° comma, l. 104/92, logicamente sorge solo dopo che l'assunzione al lavoro è già avvenuta.
      Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7945

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        Credo poi che anche tra le 104 andrebbe operato un distinguo,
        non tanto nel senso che un conto è la 104 per se stessi un conto per terzi,
        quanto un conto è la 104 riconosciuta per patologie altamente invalidanti e croniche,
        altro è una patologia transitoria...in quest'ultimo caso la persona dovrebbe essere solo distaccata in una sede entro i 90 km e poi, quando cessa la patologia, rientrare nella sede di provenienza perchè è cessata l'esigenza.

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          Originariamente inviato da todo modo Visualizza il messaggio
          Ripeto che esiste una recentissima sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che nella materia che ci occupa afferma la sussistenza della giurisdizione del G.O. proprio in quanto il diritto previsto dall'art. 33, 5° comma, l. 104/92, logicamente sorge solo dopo che l'assunzione al lavoro è già avvenuta.
          Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7945
          Ed è chiarissimo quello che scrivi,
          sto solo cercando di aggiungere qualche altro elemento per contestualizzare meglio la situazione.

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            mar.errico, il problema è sapere se anche per il DAP la questione è così chiara come a noi sembra.

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              todo modo, quello che scrivi non fa che rafforzare la mia personale convinzione che tra rinunce e ricorsi la parola fine sull'assegnazione delle sedi non verrà di certo scritta venerdì...

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                Non so perché, ma io ho l'impressione che il DAP abbia intenzione di far scegliere art. 21 e art. 33 prioritariamente a tutti gli altri. Così ha fatto ad aprile, così il 14 (seppur in quel caso fosse nel giusto, ma nessuno ha spiegato che era un caso eccezionale), così secondo me farà il 22.
                Dede ti rendi conto che hai scavallato? Che hai superato lo steccato? Ed ora che sei dall'altra parte sei una da offendere come tutti noi? E vabbé, lasciamo cadere il discorso. Heheheh...
                Master(Pi)card

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                  comunicazione

                  Vi comunico che ho fatto istanza per aver riconosciuto il beneficio di cui alla legge 104 per mia madre. Non vi racconto la mia situazione anche perchè penso che ognuno ha i suoi problemi. Attualmente non saprei se mi è stata accolta la richiesta.
                  In ogni caso vi posto alcuni chiarimenti forniti in materia per i docenti e ATA della scuola.
                  In base alla legge Legge 104/92 i lavoratori che sono diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro. Nella scuola come e quando si esercita tale diritto è stabilito per il personale già a tempo indeterminato dal contratto integrativo nazionale sulla mobilità (trasferimenti e passaggi) mentre per il personale ancora da assumere (le assunzioni non sono materia di contrattazione) da disposizioni ministeriali. Recentemente, il Ministero ha dato disposizioni su come si applica la priorità per la scelta della sede durante le assunzioni a tempo indeterminato (ruolo) e a tempo determinato (supplenze).
                  La priorità si applica nel seguente ordine:
                  1. beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950)
                  2. beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità)
                  3. beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine..)

                  La precedenza prevista dall’art. 33 comma 5 è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

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                    la Cassazione n. 12692 del 29 agosto 2002 ribadisce come l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 non determina l’insorgere di un diritto assoluto o illimitato, ma presuppone la compatibilità con l’interesse comune, precisando le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico, se non rispettate, possono tradursi in un danno per la collettività.

                    non so se può servire...

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                      mi sembra che il punto su cui si dibatte sia univresalmente riconosciuto (almeno in questo forum) ossia:

                      solo i vincitori con Handicap potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla 104, mentre tutti gli altri no. Questp perchè l'art 33 comma 5 si rivolge solo ai familiari lavoratori 8e quindi già assunti) e non anche ai vincitori di concorso.
                      Detto ciò nel caso il DAP venerdì decida di non rispettare tale principio normativo, sarà nostra diritto attuare un azione di ricorso verso un provvedimento illeggittimo (a qualcosa è servito studiare diritto amministrativo).

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                      Sto operando...
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