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Concorso 300 Istruttori polizia municipale - vigile urbano - Roma

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    Scusa Marcello se insisto, ma non sò se ti ho capito,quindi secondo te la comunicazione all'obbligato in solido è solo "per conoscenza" e quindi la notificazione è "svincolata" dal pagamento in misura ridotta???

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      Originariamente inviato da emilius1978 Visualizza il messaggio
      Scusa Marcello se insisto, ma non sò se ti ho capito,quindi secondo te la comunicazione all'obbligato in solido è solo "per conoscenza" e quindi la notificazione è "svincolata" dal pagamento in misura ridotta???

      Mi sembra di aver capito che la notifica all'obbligato in solido non è per conoscenza....ma x pagà.....questo avviene qnd il trasgressore non corrisponde al proprietario del veicolo.......quindi al momento della contestazione viene rilasciato verbale sia al trasgressore (che volendo ha 60 giorni di tempo x pagare) e poi parte un verbale anche x l'obbligato in solido che viene recapitato entro 100 giorni....logicamente se il trasgressore non ha pagato sarò l'obbligato in solido a sganciare il money.......:-)
      Per quanto riguarda la domanda di un'altra ragazza.....sono cambiati i tempi x fare ricorso....un tempo erano 60 gg sia x gdp che prefetto...oggi sn 60 x il prefetto ma sn scesi a 30 x il gdp.....:-)))
      ciaooooooooooooooooo

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        Originariamente inviato da emilius1978 Visualizza il messaggio
        Scusa Marcello se insisto, ma non sò se ti ho capito,quindi secondo te la comunicazione all'obbligato in solido è solo "per conoscenza" e quindi la notificazione è "svincolata" dal pagamento in misura ridotta???
        In questo caso specifico sì in quanto il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale implica che la pubblica amministrazione si rifaccia sull'obbligato in solido, diventa titolo esecutivo e quindi il proprietario non potrà pagare la sanzione ridotta......ripeto questo non vale in generale con tutte le notifiche ma solo in questo caso particolare nel quale il trasgressore non risulta proprietario del veicolo ed oltretutto non paga nel termine di 60 giorni......come ha fatto giustamente notare anche gloriuccia81.
        Spero di aver chiarito il tuo dubbio.

        Ciao, Marcello
        Ultima modifica di mfontroma; 25-01-2013, 19:49.

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          Originariamente inviato da Alchimia Visualizza il messaggio
          Ciao Marcello,
          avrei una perplessità in merito a questi 2 punti, ovvero....

          Circa il pagamento in misura ridotta
          Nella legge 689/81 art 16 è indicato un termine circa il pagamento mentre nel cds art 202 ve ne è un altro diverso...
          Quale è da considerare? O c'è qualcosa che mi sfugge?

          Cosi come per il ricorso al Prefetto, nel cds il termine è di 60 giorni mentre la laegge 689/81 riferisce un termine di 30 giorni...

          Spero mi aiuterai a chiarirmi
          Sia all'art. 16 della 689/81 che all'art. 202 del c.d.s. il pagamento in misura ridotta deve avvenire entro 60 giorni, nota bene come la misura ridotta presente nell'art. 16 è differente da quella dell'art. 202 ovvero nel primo caso è pari ad un terzo del massimo mentre nel secondo al minimo edittale.
          Per quel che riguarda il secondo punto si può dire come in realtà il ricorso al prefetto presente all'art. 203 del c.d.s. e la possibilità di far pervenire scritti difensivi all'autorità competente non risultino proprio la stessa cosa: in particolare nella legge 689/81 si parla in generale di autorità competente mentre nel c.d.s. specificatamente del prefetto.
          La prassi ordinaria per i ricorsi relativi a violazioni del c.d.s. è quella di rivolgersi al giudice di pace come contemplato all'interno dell'art. 204-bis, in sostanza sia per i tempi più brevi (30 giorni) sia per una minore spesa relativa alle singole pratiche da presentare......certo rimane sempre valida la possibilità di ricorso al prefetto ma i tempi si dilatano (60 giorni) e le spese aumentano notevolmente.
          Per l'orale è meglio che tu tenga bene a mente la differenza tra i tempi di proposizione del ricorso al prefetto (art. 203) piuttosto che al giudice di pace (art. 204-bis) i quali risultano più specifici rispetto a quanto enunciato in generale nell'art. 18 della 689/81 sugli illeciti amministrativi.

          Ciao, Marcello

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            grazie..ora è tutto chiaro!!

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              Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
              In questo caso specifico sì in quanto il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale implica che la pubblica amministrazione si rifaccia sull'obbligato in solido, diventa titolo esecutivo e quindi il proprietario non potrà pagare la sanzione ridotta......ripeto questo non vale in generale con tutte le notifiche ma solo in questo caso particolare nel quale il trasgressore non risulta proprietario del veicolo ed oltretutto non paga nel termine di 60 giorni......come ha fatto giustamente notare anche gloriuccia81.
              Spero di aver chiarito il tuo dubbio.

              Ciao, Marcello
              Vorrei chiedere scusa ad emilius ed a tutti quelli del forum per la superficialità con la quale ho risposto alla sua domanda ma tra ieri ed oggi mi sono ritrovato un po' incasinato con il lavoro e credo di aver scritto una sciocchezza al riguardo del possibile pagamento in misura ridotta da parte dell'obbligato in solido anche successivamente al mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni da parte del trasgressore.
              In pratica sono io che non volendo ho fatto venire dei dubbi aggiuntivi su una domanda alla quale si poteva rispondere in maniera lineare.......come ho un attimo di tempo approfondisco l'argomento e cerco di dare una risposta certa.......comunnque credo che il proprietario abbia la possibilità di pagare in misura ridotta dopo il ricevimento della notifica anche se il trasgressore non ha pagato entro i 60 giorni dalla contestazione.
              Scusate ancora per l'errore commesso.........Marcello.

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                Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                Vorrei chiedere scusa ad emilius ed a tutti quelli del forum per la superficialità con la quale ho risposto alla sua domanda ma tra ieri ed oggi mi sono ritrovato un po' incasinato con il lavoro e credo di aver scritto una sciocchezza al riguardo del possibile pagamento in misura ridotta da parte dell'obbligato in solido anche successivamente al mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni da parte del trasgressore.
                In pratica sono io che non volendo ho fatto venire dei dubbi aggiuntivi su una domanda alla quale si poteva rispondere in maniera lineare.......come ho un attimo di tempo approfondisco l'argomento e cerco di dare una risposta certa.......comunnque credo che il proprietario abbia la possibilità di pagare in misura ridotta dopo il ricevimento della notifica anche se il trasgressore non ha pagato entro i 60 giorni dalla contestazione.
                Scusate ancora per l'errore commesso.........Marcello.
                Come prevedevo in effetti mi sono sbagliato, ho verificato e quindi in sostanza anche se il trasgressore non effettua il pagamento della sanzione entro i 60 giorni l'obbligato in solido ha comunque 60 giorni dal ricevimento della notifica per effettuare il pagamento anch'egli nel termine di 60 gg avvalendosi della misura ridotta ovvero del minimo edittale.
                Scusate ancora per la svista.......a parte questo punto il resto di ciò che ho scritto nei commenti precedenti su questo argomento rimane valido.

                Ciao, Marcello

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                  L'errore me lo ha fatto notare gloriuccia81......altrimenti io addormentato come sono non me ne sarei mai accorto......ora torno al lavoro......buon fine settimana a tutti!

                  Ciao

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                    Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                    l'errore me lo ha fatto notare gloriuccia81......altrimenti io addormentato come sono non me ne sarei mai accorto......ora torno al lavoro......buon fine settimana a tutti!

                    Ciao
                    marcello rimani sempre il nostro idolo e punto di riferimento!!!!!!!

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                      Originariamente inviato da mfontroma Visualizza il messaggio
                      Come prevedevo in effetti mi sono sbagliato, ho verificato e quindi in sostanza anche se il trasgressore non effettua il pagamento della sanzione entro i 60 giorni l'obbligato in solido ha comunque 60 giorni dal ricevimento della notifica per effettuare il pagamento anch'egli nel termine di 60 gg avvalendosi della misura ridotta ovvero del minimo edittale.
                      Scusate ancora per la svista.......a parte questo punto il resto di ciò che ho scritto nei commenti precedenti su questo argomento rimane valido.

                      Ciao, Marcello
                      ooo ma allora sei un comune mortale anche tu????

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