Visto che hai già fatto una prova posso chiederti se alle 15 iniziamo o ci fanno entrare? visto che parli di lunghe attese vorrei ridurre per quanto possibile l'attesa!
grazie mille
..........anche se ribadisco che nessuno mi dice il commento della 96 e 100
allora alla 96 devo ancora sintetizzare cmq il riferimento è l art 8 della legge regionale lazio 13 gennaio 2005 n 1...io l ho trovata in appendice sul simone, ma non so proprio cosa dovrei togliere e cosa lasciare per farla rientrare nelle dieci righe.
la 100 invece ho scritto
in base all art 3 della l 65/1986 il personale di polizia municipale esercita , nel territorio di competenza, le funzioni istituzionali previste dalla legge e collabora , nell ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello stato previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
in veste di agente di ps, il vigile urbano svolge compiti di pubblica sicurezza elencati all art 1 del tulps : l autorità di ps veglia al mantenimento dell ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, cura l osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato , delle province e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità;presta soccorso nel aso di pubblici e privati infortuni.
A norma dell art 5 c 5 l65/1986 gli addetti al servizio di polizi a municipale ai quali è conferita la qualità di agente di ps possono previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale portare armi senza licenza
allora alla 96 devo ancora sintetizzare cmq il riferimento è l art 8 della legge regionale lazio 13 gennaio 2005 n 1...io l ho trovata in appendice sul simone, ma non so proprio cosa dovrei togliere e cosa lasciare per farla rientrare nelle dieci righe.
la 100 invece ho scritto
in base all art 3 della l 65/1986 il personale di polizia municipale esercita , nel territorio di competenza, le funzioni istituzionali previste dalla legge e collabora , nell ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello stato previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
in veste di agente di ps, il vigile urbano svolge compiti di pubblica sicurezza elencati all art 1 del tulps : l autorità di ps veglia al mantenimento dell ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, cura l osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato , delle province e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità;presta soccorso nel aso di pubblici e privati infortuni.
A norma dell art 5 c 5 l65/1986 gli addetti al servizio di polizi a municipale ai quali è conferita la qualità di agente di ps possono previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale portare armi senza licenza
anche questa ovviamente va sintetizzata
grazie mille.........finalmente qualcuno si è ricordato di me!grazie
Visto che hai già fatto una prova posso chiederti se alle 15 iniziamo o ci fanno entrare? visto che parli di lunghe attese vorrei ridurre per quanto possibile l'attesa!
grazie mille
alle 15 cominciano a far entrare le persone, ma calcola che siamo tremila! alla scorsa prova scritta eravamo 1500, e abbiamo iniziato alle cinque del pomeriggio..... quindi rassegnamoci, sarà un mega-casino, si comincerà con molto ritardo e ribadisco copritevi che si sta fuori ad aspettare un bel po' di tempo!
allora alla 96 devo ancora sintetizzare cmq il riferimento è l art 8 della legge regionale lazio 13 gennaio 2005 n 1...io l ho trovata in appendice sul simone, ma non so proprio cosa dovrei togliere e cosa lasciare per farla rientrare nelle dieci righe.
la 100 invece ho scritto
in base all art 3 della l 65/1986 il personale di polizia municipale esercita , nel territorio di competenza, le funzioni istituzionali previste dalla legge e collabora , nell ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello stato previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
in veste di agente di ps, il vigile urbano svolge compiti di pubblica sicurezza elencati all art 1 del tulps : l autorità di ps veglia al mantenimento dell ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, cura l osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato , delle province e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità;presta soccorso nel aso di pubblici e privati infortuni.
A norma dell art 5 c 5 l65/1986 gli addetti al servizio di polizi a municipale ai quali è conferita la qualità di agente di ps possono previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale portare armi senza licenza
anche questa ovviamente va sintetizzata
Art. 8
(Interventi finanziati dalla Regione)
1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più
efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:
a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d’acquisto di attrezzature
necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo
modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) promuove interventi diretti, in particolare:
7
1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le
stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
2) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia
municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti
che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a
livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca
dati di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso
ai cittadini;
3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di
esposizione ad attività criminose.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione
adotta un programma triennale d’interventi che individua, in particolare:
a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte
degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione
stabiliti per tali proventi dall’articolo 208 del medesimo codice;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei
progetti d’intervento nonché il termine per la loro presentazione;
c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della
verifica dell’attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in
caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.
3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui all’articolo
6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato
annualmente dalla Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il
Comitato.
4. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine
stabilito dal programma, presentano appositi progetti d’intervento alla struttura
regionale di cui all’articolo 5 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di
ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale.
Art. 8
(Interventi finanziati dalla Regione)
1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più
efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:
a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d’acquisto di attrezzature
necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo
modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) promuove interventi diretti, in particolare:
7
1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le
stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
2) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia
municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti
che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a
livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca
dati di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso
ai cittadini;
3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di
esposizione ad attività criminose.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione
adotta un programma triennale d’interventi che individua, in particolare:
a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte
degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione
stabiliti per tali proventi dall’articolo 208 del medesimo codice;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei
progetti d’intervento nonché il termine per la loro presentazione;
c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della
verifica dell’attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in
caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.
3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui all’articolo
6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato
annualmente dalla Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il
Comitato.
4. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine
stabilito dal programma, presentano appositi progetti d’intervento alla struttura
regionale di cui all’articolo 5 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di
ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale.
Grazie veramente mi hai salvata!giuro sono esaurita e ancora devo memorizzare i commenti!
oddio sono nel panico...alla domanda 69 quando chiede sanzioni per divieto di sosta nelle zone urbane, voi mettete solo la sanzione amministrativa da 23 a 92 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 39 a 159 per i restanti veicoli oppure mettete anche che per le lettere d, g c1 ed h, c2 è prevista sanzione amministrativa del pagamento da 38 a 155 per i ciclom e motov e da 80 a 318 per i restanti veicoli????????????????????'e soprattutto elencate qllo che c è scritto alle lettere d g h??????non ce la faccio piùùùùùùù!ne ripeto dieci e mi dimentico le altreeee
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