PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE
Le ricorrenti impugnano, altresì, la graduatoria finale della prova preselettiva per l’ammissione a detto concorso, indetta dall’Amministrazione sulla base dell’art. 5 del predetto bando, prova a seguito della quale le medesime erano risultate escluse dal novero dei partecipanti alle prove scritte.
Nel primo motivo di ricorso, in cui denunciano a carico degli atti gravati la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35 comma 3 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonchè l’eccesso di potere sotto svariate figure sintomatiche, le ricorrenti censurano il loro mancato esonero dalla procedura preselettiva mediante diversi profil
- sarebbe viziato da illogicità l’avere subordinato al superamento della preselezione la partecipazione alle prove successive anche per i soggetti che già svolgono, per la medesima Amministrazione, le medesime mansioni per i medesimi profilo professionale e qualifica messi a concorso, poichè per tali candidati l’ INAIL aveva già verificato il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire mediante una precedente selezione; tale mancato esonero contrasterebbe, per le medesime ragioni, con l’art. 35 d.lgs. 165\2001, posto che la preparazione accertata mediante la mnemonica procedura preselettiva deve ritenersi almeno equivalente a quella accertata in una procedura di tipo selettivo tradizionale
Il ricorso, pertanto, deve ritenersi procedibile.
2. – Nel merito esso è fondato, e merita accoglimento.
2.1 – Può innanzitutto trovare condivisione la prima e più generale censura contenuta nel primo motivo, con la quale le ricorrenti lamentano l’assenza, nel bando di concorso, di una clausola di esonero dalla prova preselettiva per gli Infermieri professionali già in servizio a tempo determinato presso l’INAIL con la medesima qualifica e le medesime mansioni messe a concorso.
Ciò premesso, appare evidente che la scelta di non esonerare dalla preselezione gli Infermieri professionali già in servizio presso l’INAIL nella medesima qualifica posta a concorso, che avevano, per di più, conseguito l’impiego a tempo determinato a seguito di apposita selezione nel 2002 -come confermato dalle difese dell’Amministrazione-, collide con il principio di ragionevolezza, e incorre nel vizio di eccesso di potere per illogicità ed incongruenza rispetto al fine ultimo perseguito dall’INAIL con l’indizione della procedura in esame, nonchè con quella, particolare e contingente, della preselezione.
Le ricorrenti, infatti, avevano già dimostrato di essere in possesso dei minimi requisiti d’idoneità a svolgere le prove attraverso il superamento di una precedente selezione indetta dal medesimo Ente per il medesimo posto messo a concorso col bando impugnato, oltre che dal servizio svolto nella medesima qualifica in epoca ancora antecedente.
E’ appena il caso di osservare, peraltro, che l’ammettere direttamente alle prove scritte il personale già in servizio nella medesima qualifica posta a concorso non avrebbe in alcun modo violato il principio per cui, nei pubblici concorsi, deve essere assicurato un adeguato accesso dall’esterno ai ruoli dell’Amministrazione: gli Infermieri già in servizio, infatti, avrebbero svolto le prove concorsuali esattamente come i candidati esterni che (non avendo superato in precedenza alcuna specifica selezione) avessero positivamente condotto a termine la preselezione; i soggetti selezionati in una precedente occasione, quindi, al pari degli altri concorrenti, si sarebbero sottoposti all’alea propria di ogni procedura concorsuale.
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