Originariamente inviato da gi_gagamba
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ORALE LOMBARDIA (8 Novembre2010)
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avrei bisogno di chiedere un consiglio a Paola66.
se dovessi vedere questo messaggio e fossi così gentile da scrivermi
la mia mail è apaglialu.733@gmail.com
grazie
Anna
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Originariamente inviato da gi_gagamba Visualizza il messaggiociao gli enti non commerciali portano la contabilità semplificata o ordinaria?
grazie in anticipo
Gli stessi hanno l’obbligo di impiantare una contabilità ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto secondo quanto indica l’art.20 DPR 600/73 ( che fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 14,15,16 e 18 del medesimo decreto); per le ONLUS il riferimento è l’art.20bis del medesimo decreto.
Tali obblighi sorgono unicamente con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate e svolte in via secondaria e non principale rispetto ai compiti istituzionali fissati nell’atto costitutivo dell’ente; per quanto riguarda le attività istituzionali non esiste alcun obbligo di tenuta di scritture contabili, anche se risulta necessario tenere una “contabilità” separata.
Infatti in caso di svolgimento anche di attività commerciali è necessario determinare in modo analitico i componenti positivi e negativi di reddito di cui all'’rt.109 del Dpr 917-86. Non è chiaro cosa si possa intendere per contabilità separata, ovvero se sia necessario l’impianto di una vera e propria contabilità separata ovvero scritture separate nel contesto di libri onnicomprensivi.
Pertanto si prospettano le seguenti ipotesi:
1)Vengono tenute due separate contabilità (es. art.36 dpr633/72) per l’attività commerciale e quella istituzionale
2)È tenuta un’unica contabilità per l’attività commerciale e quella istituzionale con appositi accorgimenti che evidenzino i fatti istituzionali (es. colonne speciali, colori distinti )
È tenuta la contabilità solamente con riferimento all’attività commerciale, mentre quella istituzionale è rendicontata in prospetti non fiscali e “liberi” da formalismi. In questo caso si pone il problema di come registrare nella contabilità commerciale fatti “promiscui” (acquisti e pagamenti), la Ris.9/406 del 5-3-79 ha precisato che “per le voci di costo congiuntamente imputabili ai due tipi di attività deve necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge, tuttavia, a criterio generale ( di cui all’art.109 c.2 Tuir), ma opera esclusivamente per la determinazione della parte di costo che deve essere attribuita alla parte commerciale.
Per le attività connesse si possono avere, in base ai ricavi annui, tre regimiquanto previsto dall’art. 3, comma 166 della Legge 662/96.
contabili:
- Regime di contabilità ordinaria: prevede il libro giornale, il libro inventari, il
registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie oltre ai registri iva (fatture
emesse, corrispettivi, acquisti),(artt. 14, 15, 16 DPR 600/73)
- Regime di contabilità semplificata: qualora i proventi conseguiti nell’anno
precedente non hanno superato (o in caso di inizio attività si prevede che non
superino) € 309.874,14 per le attività di servizi, ovvero € 516.456,90 per le altre
attività, in luogo del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie,
possono essere tenuti solamente i registri IVA, i quali accoglieranno anche le
operazioni poste in essere considerate fuori campo Iva. (art. 18 DPR 600/73)
- Regime di contabilità supersemplificata: se l’ammontare annuo dei ricavi non
supera € 15.493,71 per le attività di servizi, ovvero € 25.822,84 per le altre attività,
le Onlus possono semplificare ulteriormente gli adempimenti contabili secondo
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ringrazio
grazie!!!!!!!!!!!!!!!
Originariamente inviato da giannicristallo Visualizza il messaggiogli enti non commerciali, limitatamente alle attività commerciali esercitate occasionalmente, sono considerate soggetti passivi dell’ires (art.87 dpr 917-86).
gli stessi hanno l’obbligo di impiantare una contabilità ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto secondo quanto indica l’art.20 dpr 600/73 ( che fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 14,15,16 e 18 del medesimo decreto); per le onlus il riferimento è l’art.20bis del medesimo decreto.
tali obblighi sorgono unicamente con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate e svolte in via secondaria e non principale rispetto ai compiti istituzionali fissati nell’atto costitutivo dell’ente; per quanto riguarda le attività istituzionali non esiste alcun obbligo di tenuta di scritture contabili, anche se risulta necessario tenere una “contabilità” separata.
infatti in caso di svolgimento anche di attività commerciali è necessario determinare in modo analitico i componenti positivi e negativi di reddito di cui all'’rt.109 del dpr 917-86. Non è chiaro cosa si possa intendere per contabilità separata, ovvero se sia necessario l’impianto di una vera e propria contabilità separata ovvero scritture separate nel contesto di libri onnicomprensivi.
pertanto si prospettano le seguenti ipotesi:
1)vengono tenute due separate contabilità (es. Art.36 dpr633/72) per l’attività commerciale e quella istituzionale
2)è tenuta un’unica contabilità per l’attività commerciale e quella istituzionale con appositi accorgimenti che evidenzino i fatti istituzionali (es. Colonne speciali, colori distinti )
è tenuta la contabilità solamente con riferimento all’attività commerciale, mentre quella istituzionale è rendicontata in prospetti non fiscali e “liberi” da formalismi. In questo caso si pone il problema di come registrare nella contabilità commerciale fatti “promiscui” (acquisti e pagamenti), la ris.9/406 del 5-3-79 ha precisato che “per le voci di costo congiuntamente imputabili ai due tipi di attività deve necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge, tuttavia, a criterio generale ( di cui all’art.109 c.2 tuir), ma opera esclusivamente per la determinazione della parte di costo che deve essere attribuita alla parte commerciale.
per le attività connesse si possono avere, in base ai ricavi annui, tre regimiquanto previsto dall’art. 3, comma 166 della legge 662/96.
contabili:
- regime di contabilità ordinaria: Prevede il libro giornale, il libro inventari, il
registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie oltre ai registri iva (fatture
emesse, corrispettivi, acquisti),(artt. 14, 15, 16 dpr 600/73)
- regime di contabilità semplificata: qualora i proventi conseguiti nell’anno
precedente non hanno superato (o in caso di inizio attività si prevede che non
superino) € 309.874,14 per le attività di servizi, ovvero € 516.456,90 per le altre
attività, in luogo del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie,
possono essere tenuti solamente i registri iva, i quali accoglieranno anche le
operazioni poste in essere considerate fuori campo iva. (art. 18 dpr 600/73)
- regime di contabilità supersemplificata: se l’ammontare annuo dei ricavi non
supera € 15.493,71 per le attività di servizi, ovvero € 25.822,84 per le altre attività,le onlus possono semplificare ulteriormente gli adempimenti contabili secondo
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Originariamente inviato da giannicristallo Visualizza il messaggioCiao mila,
a proposito del managment fee giustamnte qualcuno ha postato la remunerazione del promotore o gestore di capitali in termini di remunerazione percentuale fissa annua. Effettivamente è un significato esatto anche di uso abbastanza comune tra i promotori soprattutto.
Ma quello richiesto dalla commissione sono sicuro si riferisca alla prestazione di servizi centralizzati di gruppo inerenti ad attività specialistiche tipo assistenza finanziaria e gestione di tesoreria, consulenze varie, fiscali, strategiche , amministrative, finanziarie etc etc. Tali costi devono essere sufficientemente documentatie vanno imputati nel ce al rigo b7- prestazioni di servizi. Fiscalmente tali costi possono essere oggetto di contestazione da parte dell'Ae in merito alla loro deducibilità per il presupposto dell'inerenzaqualora manchino contratti scritti (le famose pezze). Infine se chi presta il servizio è residente al'estero tali costi sono suscettibili anche di rettifica se > del valore normale.
Come dice tra l'altro la tua coparte per nulla errato avvicinarli al concetto di transfer price.....in uno hai le merci o meglio il trasferimento dei prezzi delle merci e nell'altro il "trasferimento dei prezzi dei servizi"...... MA LO SAI GIà CHE LA COPARTE è A LIVELLI IPERGALATTICI
CIAO A TUTTI E GRAZIE PER LE DOMANDE
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Originariamente inviato da Stellina1979 Visualizza il messaggioMa come fate a dare risposte così lunghe alle domande e ricordare tutti quei dettagliatissimi particolari?
O io sono ciucciarella o voi siete i nuovi mostri
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Originariamente inviato da dario.pallino Visualizza il messaggioforse cn il copia-incolla
...spione..........
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Originariamente inviato da hope2 Visualizza il messaggio...spione..........
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