annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

ORALE LOMBARDIA (8 Novembre2010)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da dario.pallino Visualizza il messaggio
    fiscalmente? o civilisticamente?
    fiscalmente non dimenticare di leggerti una circolare 8/e del 2009 che introduce una presunzione in materia di ripianamento delle perdite, civilisticamente non vi sono problemi la disciplina è abbastanza semplice e lineare.
    scusate la memoria inganna non opera la presunzione!

    Commenta


      Ma civilisticamente mi dai i riferimenti?Grazie

      Commenta


        Originariamente inviato da KiaraP Visualizza il messaggio
        chi mi spiega il ripianamento delle perdite??

        Kiara ... ho fatto solo una ricerca sommaria. Magari domani si guarda meglio. Ma questa risoluzione mi sembra buona intanto per farsi un'idea della questione.

        DARIO ... quella circolare 8/2009 non centra nulla ... lì si parla di presunzioni di priorità nella distribuzione delle riserve ... ma come ti è venuto in mente ? Illuminami sul ragionamento che ti ha condotto sin lì ...


        Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 90 /E del 11 luglio 2005



        OGGETTO: Istanza d’i</SPAN>nterpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

        Parere della Direzione
        L’articolo 61 del Tuir vigente prima dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2004, del D. Lsg 12 dicembre 2003, n. 344, definiva i criteri di valutazione dei titoli costituiti da azioni, quote di partecipazione in società ed enti, obbligazioni ed altri titoli in serie e di massa che non costituiscono “immobilizzazioni finanziarie”.
        Tali criteri risultavano applicabili, inoltre, per effetto del rinvio contenuto nel comma 1-bis) del previgente articolo 66, anche ai fini della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
        Il comma 5 del citato articolo 61 disciplinava in particolare il trattamento applicabile ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci alla società emittente stabilendo che “L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria;…”.
        La disposizione in esame definiva pertanto, quale criterio di carattere generale, l’imputazione dei predetti importi al costo delle azioni possedute dal socio.
        In alternativa a tale imputazione, tuttavia, la citata disposizione consentiva “la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura”, cosiddetto “sottozero”.
        Con riferimento a tali versamenti, oggetto della presente istanza di interpello, l’impresa partecipante poteva, quindi, scegliere di imputare il relativo importo al costo fiscale della partecipazione o, in alternativa, portarlo in deduzione dal reddito nell’esercizio in cui il versamento veniva effettuato; in tale ipotesi, i versamenti in esame venivano quindi considerati sotto il profilo fiscale quali costi di esercizio e non influenzavano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
        Come chiarito con la risoluzione n. 70 del 24 maggio 2000, tale previsione normativa, che consentiva di fatto una “doppia deduzione” della perdita (in capo alla partecipata che la consegue ed in capo alla partecipante che la ripiana), era volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione dei redditi, assicurando la neutralità nella trasmissione degli eventuali redditi prodotti dalla partecipata alla partecipante in un sistema, come quello vigente prima dell’entrata in vigore della riforma dell’Ires, che prevedeva la svalutazione delle partecipazioni e l’attribuzione del credito d’imposta sui dividendi come istituti che di fatto consentivano il consolidamento.
        Nel caso in cui la società partecipata conseguiva un utile, sullo stesso, compensato con la precedente perdita, non veniva pagata imposta e pertanto, a seguito della sua distribuzione, non poteva essere attribuito il relativo credito alla società partecipante; tale reddito concorreva, quindi, alla formazione del reddito imponibile della società partecipante senza poter beneficiare del credito d’imposta.
        Tale fenomeno di doppia imposizione veniva quindi evitato nel sistema previgente tramite la ricordata previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 61 che consentendo la deduzione immediata della perdita in capo al socio che la ripiana, attuava di fatto una traslazione in capo alla partecipante della rilevanza fiscale della perdita subita dalla società partecipata.
        Il regime opzionale di deducibilità dei versamenti, coerente con il previgente ordinamento fiscale non trova invece conferma nel sistema attuale che, come è noto, stabilisce l’abolizione del credito d’imposta e l’esclusione dei dividendi percepiti dal socio, l’irrilevanza delle minusvalenze da valutazione della partecipazioni e di quelle da realizzo nei casi di partecipation exemption nonché dei regimi di trasparenza e consolidato quali sistemi per trasferire le vicende reddituali della società partecipata in capo al socio.
        Proprio in considerazione di tali principi introdotti con il D. Lgs n. 344 del 2003 devono essere esaminate le disposizioni del Tuir e, per quanto attiene alla problematica in esame, le previsioni contenute nell’articolo 94 del Tuir che ripropone con alcune modifiche, le disposizioni contenute nel previgente articolo 61.
        In particolare, il comma 6 del vigente articolo 94 stabilisce che “L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria”.
        Come già rilevato dall’istante, la disposizione citata non ripropone la previsione normativa contenuta nell’articolo 61 che consentiva la deduzione immediata e facoltativa dei versamenti effettuati dai soci a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata.
        La modifica normativa apportata con il D. lgs n. 344 del 2003 alla disposizione in esame esclude che il socio possa ancora optare per la deduzione immediata dal reddito imponibile dei versamenti in oggetto effettuati in relazione alle partecipazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir (azioni o quote di partecipazioni al capitale, anche non rappresentate da titoli, di società ed enti di cui all’articolo 73, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87); gli stessi devono, invece, al pari degli altri versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci, essere aggiunti al costo fiscale della partecipazione societaria.
        Oltre che con riferimento alle partecipazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir diverse da quelle cui si applica l’esenzione, espressamente contemplate dalla citata disposizione, tale indeducibilità opera, a parere della scrivente, anche per i versamenti e le remissioni di debito effettuati con riferimento alle partecipazioni in possesso dei requisiti per l’esenzione oggetto della presente istanza di interpello.
        Ciò in quanto i versamenti effettuati a copertura delle perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società partecipata, sia se riferiti a partecipazioni in possesso dei requisiti per l’esenzione sia se riferiti a partecipazioni che non posseggono tali requisiti, costituiscono, anche secondo corretti principi contabili, componenti di natura valutativa, indeducibili dal reddito a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’Ires.
        Non si ritiene di condividere, infatti, il parere espresso da codesta società secondo cui con la modifica normativa apportata all’articolo 94 del Tuir, il legislatore abbia inteso escludere i versamenti in esame dalle disposizioni concernenti la valutazione dei titoli, confermandone la natura di costo di esercizio; tali versamenti, che rientrano nella categoria dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale, sono infatti, tuttora disciplinati dall’articolo 94 del Tuir in materia di valutazione dei titoli che ne dispone, per i versamenti afferenti ai titoli ed alle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir, l’imputazione al costo della partecipazione.
        Né appare conferente il richiamo alle interpretazioni fornite da questa amministrazione con la circolare n. 7/E del 2003; tali chiarimenti infatti sono stati forniti sulla base di una disposizione, non più in vigore, che consentiva facoltativamente la deducibilità dei predetti versamenti dal reddito imponibile, al pari degli ordinari costi di esercizio.
        nec recisa recedit

        Commenta


          Originariamente inviato da KiaraP Visualizza il messaggio
          Ma civilisticamente mi dai i riferimenti?Grazie
          Rinvio al futuro
          Svalutare le riserve a copertura delle perdite

          Collegamento con riduzione obbligatoria del cap soc

          oppure riduzione facoltativa

          Vedi utili e perdite nel bilancio di esercizio (diritto societario)
          CaVaLcAnDo NeL fUoCo

          Commenta


            Originariamente inviato da KiaraP Visualizza il messaggio
            Ma civilisticamente mi dai i riferimenti?Grazie

            kiara !!! sono i soldini che i soci devono cacciare quando la società è in perdita.... in questi casi le strade sono varie ... riporto perdite ... scioglimento volontario ... riduzione di capitale per perdite ... oppure ripianamento. trovi tutto nella parte inerente le riduzioni di capitale delle società.però se hai difficoltà vediamo di trovarti questa roba.
            nec recisa recedit

            Commenta


              Grazie per il contributo!!!Contabilità resta una nota dolentissimaaa!

              Commenta


                Originariamente inviato da KiaraP Visualizza il messaggio
                Grazie per il contributo!!!Contabilità resta una nota dolentissimaaa!

                Da ammazzarti ... e dopo che ti abbiamo scritto tutta sta roba su civile e fiscale mò tu te ne esci che è contabilità??? e non lo potevi dire prima ??? ... quando hai l'esame piuttosto?
                nec recisa recedit

                Commenta


                  Se ricordo bene è una domanda uscita in contabilità,anche se come tante altre sono domande queste che abbracciano un pò tutte le materie.

                  Commenta


                    Ma notizie di oggi?Paola sarò in agonia ancora per un pò;((

                    Commenta


                      [QUOTE=paola66;532824]Kiara ... ho fatto solo una ricerca sommaria. Magari domani si guarda meglio. Ma questa risoluzione mi sembra buona intanto per farsi un'idea della questione.

                      DARIO ... quella circolare 8/2009 non centra nulla ... lì si parla di presunzioni di priorità nella distribuzione delle riserve ... ma come ti è venuto in mente ? Illuminami sul ragionamento che ti ha condotto sin lì ...

                      non sono bravo come te, , infatti tali presunzioni non operano qualora le riserve di utili siano utilizzate per la copertura delle perdite!!!

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X