Originariamente inviato da KiaraP
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ORALE LOMBARDIA (8 Novembre2010)
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Originariamente inviato da francifranci Visualizza il messaggiograzie per il Mila (se fossi alta 2 metri magari mi sare buttata a fare la giocatrice professionista... ). Cmq la mia coparte mi ha inviato tutto. Io mi chiedevo: ma il cost sharing (in cui si ripartiscono i costi del gruppo il relazione ai benefici ottenuti tra i vari membri del gruppo è un qualcosa di simile??
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Originariamente inviato da giannicristallo Visualizza il messaggioè esattemente quello che dici tu nei rapporti che devono intercorrere tra controllata e controllante e nn viceversa e devi aggiungere le solite cose sui criteri di inerenza e competenza per detrminarsi la deducibilità. L'ae verifica l’esistenza di una diretta correlazione tra la prestazione svolta e il beneficio conseguito, confrontando la funzione di chi presta il servizio con il vantaggio conseguito dalla consociata che lo riceve che nn deve dimostrarsi occasionale nel rispetto del principio di inerenza. ed anche questo secondo me rientra nella categoria tranfer price e managment fee. ....anche se il cost sharing nn è uscita da dove l hai pescata sta domanda??
grazie
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Originariamente inviato da Sparrow Visualizza il messaggioKiara, sono pochissimi gli argomenti che non sono lunghi sulle dispense. Prendi come esempio i regimi speciali IVA!!!!!
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[QUOTE=giannicristallo;522215]Gli Enti non Commerciali, limitatamente alle attività commerciali esercitate occasionalmente, sono considerate soggetti passivi dell’IRES (art.87 Dpr 917-86).
Gli stessi hanno l’obbligo di impiantare una contabilità ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto secondo quanto indica l’art.20 DPR 600/73 ( che fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 14,15,16 e 18 del medesimo decreto); per le ONLUS il riferimento è l’art.20bis del medesimo decreto.
Tali obblighi sorgono unicamente con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate e svolte in via secondaria e non principale rispetto ai compiti istituzionali fissati nell’atto costitutivo dell’ente; per quanto riguarda le attività istituzionali non esiste alcun obbligo di tenuta di scritture contabili, anche se risulta necessario tenere una “contabilità” separata.
Infatti in caso di svolgimento anche di attività commerciali è necessario determinare in modo analitico i componenti positivi e negativi di reddito di cui all'’rt.109 del Dpr 917-86. Non è chiaro cosa si possa intendere per contabilità separata, ovvero se sia necessario l’impianto di una vera e propria contabilità separata ovvero scritture separate nel contesto di libri onnicomprensivi.
Pertanto si prospettano le seguenti ipotesi:
1)Vengono tenute due separate contabilità (es. art.36 dpr633/72) per l’attività commerciale e quella istituzionale
2)È tenuta un’unica contabilità per l’attività commerciale e quella istituzionale con appositi accorgimenti che evidenzino i fatti istituzionali (es. colonne speciali, colori distinti )
È tenuta la contabilità solamente con riferimento all’attività commerciale, mentre quella istituzionale è rendicontata in prospetti non fiscali e “liberi” da formalismi. In questo caso si pone il problema di come registrare nella contabilità commerciale fatti “promiscui” (acquisti e pagamenti), la Ris.9/406 del 5-3-79 ha precisato che “per le voci di costo congiuntamente imputabili ai due tipi di attività deve necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge, tuttavia, a criterio generale ( di cui all’art.109 c.2 Tuir), ma opera esclusivamente per la determinazione della parte di costo che deve essere attribuita alla parte commerciale.
Per le attività connesse si possono avere, in base ai ricavi annui, tre regimi
contabili:
- Regime di contabilità ordinaria: prevede il libro giornale, il libro inventari, il
registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie oltre ai registri iva (fatture
emesse, corrispettivi, acquisti),(artt. 14, 15, 16 DPR 600/73)
- Regime di contabilità semplificata: qualora i proventi conseguiti nell’anno
precedente non hanno superato (o in caso di inizio attività si prevede che non
superino) € 309.874,14 per le attività di servizi, ovvero € 516.456,90 per le altre
attività, in luogo del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie,
possono essere tenuti solamente i registri IVA, i quali accoglieranno anche le
operazioni poste in essere considerate fuori campo Iva. (art. 18 DPR 600/73)
- Regime di contabilità supersemplificata: se l’ammontare annuo dei ricavi non
supera € 15.493,71 per le attività di servizi, ovvero € 25.822,84 per le altre attività,
le Onlus possono semplificare ulteriormente gli adempimenti contabili secondo
quanto previsto dall’art. 3, comma 166 della Legge 662/96.
una piccola aggiunta ad un bel lavoro: ....i regimi contabili degli enc sono 4: ... c'è anche il regime forfetario legge 398/91 che si applica alle ass.ni sportive dilettantistiche, alle pro loco a alle onlus se nell'anno precedente hanno conseguito proventi da ttività commerciali < € 250.000. Se superano tale limite devono passare in regime ordinario.
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Originariamente inviato da KiaraP Visualizza il messaggioAggiungerei che gli enti non commercial possono continuare ad applicare il regime super semplificato, (nonostante sia stato abrogato con l’introduzione del regime dei contribuenti minimi risoluzione n. 58 dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2010.
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