Esatto Silvia, inoltre ci deve essere lo stato di gravità Mi indigno quando leggo certi numeri perchò ho provato sulla mia pelle come vanno certe cose. Mia madre ha una percentuale di invlidità del 77%. . Una persona un tempo a me molto vicina che ha avuto la stessa patologia di mia madre ma ha subito un intervento molto meno demolitivo ha vutodalla medesima commissione il 100%...misteri d'Italia. Querelare senza prove non si può altrimenti rischi di essere querelato anche tu epr caklunnia. Questo giusto pe far capire come le situazioni non siano valutabile sulla base del fatto di godere o meno della legge. L'ultimo scandalo dei "pazzi" di Napoli la dice lunga...
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Comitato "i nuovi educatori penitenziari"
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Buonasera a tutti, da quando sono state pubblicate le graduatorie mi sembra di impazzire... a cercare info soprattutto con i collegamenti pubblici che per alcune carceri (tipo San Gimignano, Sulmona, Sanremo... correggetemi se sbaglio) sembrano inesistenti. Sono la 319 esima nata a Roma (non so xché sul file compaia Reggio Calabria ..???) e le mie preferenze orientativamente sono (come provveditorati intendo, purtoppo al momento non ho idee + precise a causa della gran confusione che mi ronza in testa) Emilia Romagna, Ancona e Torino. Purtroppo x prblm con il pc non riesco a modificare il file. Vi sarei grata se qlcn potesse farlo x me. Un saluto a tutti.
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Come promesso vi invio il modello di tabella che utilizzerò per indicare le mie preferenze... lo metto a disposizione di chi vorrà utilizzarlo!!! Un in bocca al lupo a tutti. Vorrei fare un'ultima domanda: la scelta che faremo sarà valutata solo come preferenza o verremo mandati lì di sicuro? Non vorrei prendere casa e vedermi spostare la sede all'ultimo minuto per eventuali ricorsi o chissà cosa...Grazie a chi vorrà rispondere!
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Aggiungo: il diritto del familiare alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l’assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede più vicina al domicilio del familiare bisognoso di assistenza (Cassazione 3027/1999; 3306/1999).
E ancora: Il trasferimento o l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, ha natura di interesse legittimo e, pertanto, è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione. A questa conclusione è giunto il TAR per il Lazio, Roma, Sezione I, quater, nella sentenza 22 marzo 2007 n. 2488, che ha respinto il ricorso di un dipendente del Ministero della Giustizia per esubero di personale e quindi insussistenza di posti carenti in organico nelle sedi richieste. Il Collegio ha ritenuto che “la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l’inciso "ove possibile", subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio”, introducendo, pertanto un limite al beneficio di cui al citato articolo, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante ove il posto esista e sia vacante, anche in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, di volta in volta considerate con riguardo alle singole situazioni (C. d.S., sez. VI, 31.1.2003 n. 481)
Tra parentesi, se fosse vero ciò che dice la legge (!) sembrerebbe davvero che gli unici ad avere diritto di scelta prioritaria siano i titolari di 104 ad personam ed i lavoratori (che già lavorano, quindi già assunti) avrebbero solamente priorità di scelta nel caso di successivi interpelli con sedi disponibili (anche se in quel caso si sarebbe persa la continuità - che casino!). Ad ogni buon conto, visto che il 14 erano tutti già in servizio, questa cosa non dovrebbe minimamente toccarli. Il problema sarà ciò che succederà il 22. Ma a questo punto affido le mie riflessioni all'avvocato Dede...che ne dici? Dici che il DAP il 22 dovrebbe far scegliere in via prioritaria la sede solo a chi rientra nella fattispecie dell'art. 21 L. 104/92?Ultima modifica di Picard; 18-01-2010, 17:52.Master(Pi)card
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Originariamente inviato da stefy_spi Visualizza il messaggioCiao Indie, ti ho mandato una mail, spero non ti dispiaccia, ma ho bisogno di una informazione. Grazie.
E grazie anche per i numerosi consigli a tutti.
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File modificato
Originariamente inviato da Moonchild Visualizza il messaggioBuonasera a tutti, da quando sono state pubblicate le graduatorie mi sembra di impazzire... a cercare info soprattutto con i collegamenti pubblici che per alcune carceri (tipo San Gimignano, Sulmona, Sanremo... correggetemi se sbaglio) sembrano inesistenti. Sono la 319 esima nata a Roma (non so xché sul file compaia Reggio Calabria ..???) e le mie preferenze orientativamente sono (come provveditorati intendo, purtoppo al momento non ho idee + precise a causa della gran confusione che mi ronza in testa) Emilia Romagna, Ancona e Torino. Purtroppo x prblm con il pc non riesco a modificare il file. Vi sarei grata se qlcn potesse farlo x me. Un saluto a tutti.
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Picard la vuoi la verità? Questa legge è molto nebulosa e per questo si presta spesso a d applicazioni molto "benevoli" o restrittive. Pensa che prima che mia madre ottenesse il trasferimento la scuola le riconosceva il diritto ai tre giorni al mese, la scuola in cui si è trasferita no...tornando al nostro articolo quello ceh dice Silvia è corretto e legittimerebbe coloro che hanno avuuto la precedenza il 14. Il 22 dovrebbero valere solo quelle ad personam. Mi auguro solo che non sorgano problemi in seguito...il rischio di ricorsi è alto.
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se qualcuno applica la 104 in modo estensivo ma non lede diritti altrui e all'amministrazione va bene, pazienza. ma qui, l'applicazione dell'art.33 oltre che illegittimo di per se, va a ledere gli interessi di altre persone. Ben detto Picard, è esattamente così che ho interpretato anch'io gli artt. 21 e 33.
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