Originariamente inviato da Dreaming BI
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Istat - ricorso - concorso per 115 collaboratori tecnici
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Originariamente inviato da cassy79 Visualizza il messaggioIn base a cosa dici che non esistono possibilità?
ammesso che qualcosa si possa fare...avverrà con molta probabilità dopo la preselezione
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Originariamente inviato da Piera81 Visualizza il messaggioE anche se fosse? Chi se ne frega, almeno ci ha aiutato...adesso spero non accenderete una polemica pure su questo..
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Salve ragazzi! Sono nuovo del forum e ho iniziato a scrivere ieri nel thread relativo all'area gestionale, perchè di mia competenza. Colgo l'occasione per pubblicare una sentenza del TAR del Piemonte (postata da un utente su un altro forum simile a questo) in merito a una vicenda concorsuale, dalla quale, spero si possa trarre qualche buono spunto di riflessione. FATTO Con determina dirigenziale pubblicata il 27.07.2004, l'I.N.A.I.L. bandiva un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di 164 posti per l'area C, posizione economica C1, profilo delle attività parasanitarie di infermiere professionale. I posti erano variamente dislocati in diverse regioni, con l'espressa previsione che gli aspiranti avrebbero potuto concorrere per una sola regione o per il solo centro di riabilitazione motoria di Volterra. L'art. 5 del bando prevedeva, inoltre: - che le prove d'esame si sarebbero articolate in due prove scritte e in una prova orale; - che l'Amministrazione si riservava la facoltà, per le regioni nelle quali fosse stato presentato un numero elevato di domande di partecipazione, di far precedere le prove scritte da prove preselettive finalizzate ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso per ciascuna regione o per il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra; - che le eventuali prove preselettive avrebbero avuto ad oggetto le medesime materie previste per le prove scritte; - che l'esercizio di tale facoltà sarebbe stato comunicato ai candidati interessati in occasione dell'invio della lettera di convocazione; - che il punteggio della prova preselettiva non avrebbe concorso alla determinazione del punteggio complessivo. Per ciò che attiene alla regione Piemonte, pervenivano complessivamente 48 domande, di cui due venivano annullate per doppione, una esclusa, 45 venivano ammesse, giusta la determina del direttore regionale reggente del Piemonte in data 07.09.2004. Valutato il numero di domande pervenute (3.944 in sede nazionale, di cui 48 per i 4 posti messi a concorso nel Piemonte), la commissione centrale di concorso determinava di attivare la prova preselettiva. La ricorrente, già dipendente dell'INAIL in qualità di infermiera professionale (Area C, posizione C1) presso il centro medico-legale di Novara, con rapporto a tempo determinato in scadenza il 31.12.2004, presentava domanda di partecipazione per il Piemonte e veniva ammessa al concorso. Si sottoponeva, quindi, in data 27.09.2004, alla prova preselettiva, con esito negativo. Con successivo ricorso a questo TAR ritualmente notificato e depositato, impugnava il predetto bando di concorso unitamente alla determinazione in data 01.09.2004 con la quale la commissione centrale di concorso aveva stabilito di sottoporre alla prova preselettiva anche i candidati già dipendenti dell'INAIL con funzioni di infermiere professionale a tempo determinato. Deduceva due motivi di ricorso, così rubricati: 1) "Violazione art. 35 comma 3 DLGS 165 del 30/03/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità travisamento, carenza di presupposti, contraddittorietà, violazione di principi in materia di concorsi pubblici". 2) "Violazione art. 35 comma 1 lett. A) del d.lgs 165/2001. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà manifesta". Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente invocava l'annullamento degli atti impugnati e, in sede cautelare, l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale. Dava atto di non aver superato la prova selettiva, svoltasi in data 27.09.2004. Si costituiva L'INAIL contestando il fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto. In merito all'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, evidenziava che, con determinazione dirigenziale in data 11.10.2004, l'Amministrazione aveva disposto l'ammissione con riserva alle successive prove d'esame di quei concorrenti, già eliminati in sede di preselezione, che avevano proposto ricorso. Tra i concorrenti ammessi con riserva vi era la stessa ricorrente la quale, proprio in forza di tale provvedimento, aveva già sostenuto le prove scritte del concorso nei giorni 18 e 19 dicembre 2004. Alla luce di tali elementi, con decreto n. 1177 del 03.11.2004, il Presidente della Sezione respingeva l'istanza di sospensione in via provvisoria proposta dalla ricorrente. Con successiva ordinanza n. 1211 del 03.11.2004, la Sezione respingeva l'istanza cautelare. In esito alla pubblica udienza del 27.05.2009 il collegio, con ordinanza n. 51/2009 del 28.05.2009 disponeva incombenti istruttori, ottemperati dall'Amministrazione in data 29.07.2009. Infine, in esito alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, il collegio tratteneva la causa per la decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto. 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato il carattere "iniquo, irragionevole e manifestamente illogico" della decisione dell'INAIL di imporle l'effettuazione della prova preselettiva, anzichè ammetterla "de plano" alle prove scritte in virtù della pregressa e consolidata esperienza lavorativa maturata all'interno dell'istituto. La censura non merita accoglimento. E' la legge a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di preselezione. In particolare, l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ad una serie di principi, tra cui (lettera a) quello della "adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione". La decisione di avviare la procedura preselettiva costituisce, pertanto, esercizio di una facoltà prevista dalla normativa regolatrice della materia che non richiede specifica motivazione (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 26 agosto 2998, n. 5080). Nel caso di specie, peraltro, la difesa dell'Amministrazione ha pure chiarito le ragioni di opportunità che hanno indotto l'Amministrazione a prevedere nel bando la possibilità del ricorso a forme di preselezione regionale, ossia l'opportunità di snellire le operazioni concorsuali in quelle regioni nelle quali fosse stato presentato un numero di domande superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, al fine di consentirne la conclusione entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza dei contratti già in essere con il personale a tempo determinato. La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all'esito dell'intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l'esonero degli interni dall'espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080). Alla stregua di tali considerazioni, il collegio ritiene che la ricorrente, già dipendente INAIL con contratto a tempo determinato, non vantasse alcuna pretesa giuridicamente tutelata ad essere esonerata dalla procedura preselettiva, ma tutt'al più una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante. Con altra parte dello stesso motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che né il bando né la lettera di convocazione del 10.09.2004 illustrassero i criteri di attribuzione dei punteggi nella prova preselettiva, sicchè sarebbero risultate completamente indeterminate le modalità attraverso le quali i candidati sarebbero stati giudicati idonei a sostenere le prove scritte. Anche tale doglianza non può essere condivisa. La normativa di settore non prescrive che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predeterminati già nel bando di concorso, valendo invece la regola generale secondo la quale è sufficiente che i criteri di valutazione siano stati determinati prima dell'inizio dello svolgimento delle prove: che è quanto è puntualmente avvenuto nella specie in esame, avendo l'Amministrazione documentato in giudizio che i punteggi da attribuire agli elaborati svolti dai candidati nella fase preselettiva erano stati determinati, previamente allo svolgimento della prova stessa, dalla commissione centrale di concorso con delibera del 20 settembre 2004 (cfr. doc. 4 fascicolo amministrazione). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il bando di concorso per non aver previsto una riserva di posti in favore dei concorrenti già dipendenti dell'INAIL. Secondo la ricorrente, sarebbe illogico l'aver equiparato i candidati "interni" a quelli "esterni". Anche tale doglianza è tuttavia infondata, sia perché nessuna norma di legge impone all'Amministrazione di riservare ai candidati interni una quota dei posti messi a concorso, sia perché, in ogni caso, anche un'eventuale riserva di posti nel senso auspicato dalla ricorrente non l'avrebbe esonerata, per ciò solo, dall'obbligo di sottoporsi alla preselezione (prova che la ricorrente non ha superato), attesi i principi giurisprudenziali sopra richiamati, condivisi dalla Sezione. [continua...]
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[...segue] Anche in relazione a tale censura, pertanto, l'interesse azionato in giudizio dalla ricorrente ha la consistenza di una mera aspettativa di fatto, priva, in quanto tale, di tutela giurisdizionale. Alla luce di tali considerazioni, il collegio ritiene che il ricorso sia infondato sotto tutti i profili dedotti e vada, pertanto, respinto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese di lite, che liquida equitativamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
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Si può sintetizzare con queste righe tratte dalla sentenza che citi:
La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano.
Ne abbiamo tante di sentenze a nostro favore. Il punto sarà solo capire cosa succederà da oggi. Cioè se faremo ugualmente le prove e poi tutto verrà annullato, oppure ci si blocca già da adesso.
Vedremo.....Ultima modifica di cassy79; 08-06-2011, 10:56.
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Originariamente inviato da cassy79 Visualizza il messaggioSi può sintetizzare con queste righe tratte dalla sentenza che citi:
La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano.
Ne abbiamo tante di sentenze a nostro favore. Il punto sarà solo capire cosa succederà da oggi. Cioè se faremo ugualmente le prove e poi tutto verrà annullato, oppure ci si blocca già da adesso.
Vedremo.....
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sentenze a favore ce ne sono..
ma i tempi sono stretti..
onestamente non prendo in considerazione la possibilità di rimandare le preselezioni....
si faranno...poi..semmai..si vedrà!
tenendo in considerazione l'autonomia che ha l'Istat, mi risulta sia maggiore rispetto ad un normale ente pubblico..
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