Originariamente inviato da victotenam
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Gruppo di studio a Bari
Save a tutti.
Sto organizzando un gruppo di studio serio, -a Bari- per chi vuole seriamente affrontare e superare questo conocorso. La mia mail è maui08@hotmail.it , nell'oggetto per piacere citate : "855 funzionari agenzia entrate".
ribadisco che si tratta di una cosa seria!! ciao a tutti.
NRR 31/01/12
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Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio124 euro? con quei soldi fai prima a comprarti il memento. Ma se non hai già delle basi non serve, compra un buon manuale e un codice tributario aggiornato
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Salve a tutti.
Sto organizzando un gruppo di studio serio, -a Bari- per chi vuole seriamente affrontare e superare questo conocorso. La mia mail è maui08@hotmail.it , nell'oggetto per piacere citate : "855 funzionari agenzia entrate".
ribadisco che si tratta di una cosa seria!! ciao a tutti.
NRR 31/01/12
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Originariamente inviato da NonIdoneoAE2010 Visualizza il messaggioa me risulta che l'opzione per l'ordinario vale per 1 anno e si rinnova automaticamente, salvo revoca. Il mio riferimento normativo è l'art 3 dpr 442/97.
é cambiato qualcosa?
Domanda: Un contribuente che ha aperto la partita iva nel 2011 e non ha esercitato alcuna opzione nel modulo di apertura della posizione ma nel corso del 2011 ha operato nel regime ordinario, applicando Iva e ritenuta di acconto sulle fatture emesse, può transitare nel 2012 nel regime dei minimi?
Risposta: Il contribuente deve rimanere nel regime optato per almeno un triennio. La persone fisica che, iniziando l'attività nel 2011 ha determinato il reddito nei modi ordinari, anche tramite comportamento concludente, ha di fatto esercitato l'opzione per il regime ordinario.
Le risposte ai quesiti sono fornite da un pool di qualificati esperti della materia, comprendente commercialisti, docenti di diritto tributario, avvocati, notai, consulenti del lavoro, sotto il coordinamento scientifico del commercialista Michele Brusaterra (www.studiobrusaterra.it) collaboratore ed esperto fiscale del Sole 24 ORE.
In effetti però, su un altro sito ho letto questo:
Opzione per il passaggio al regime ordinario dei contribuenti minimi [LEGGE] Art. 1 comma 110 della L. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008)
110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.Il comma 110 prevede la possibilità di non avvalersi della contabilità prevista per il regime dei minimi, ed in tal caso si può applicare il regime ordinario. Si precisa che per regime "ordinario" si intende quello normale, potendosi ovviamente applicare il regime "semplificato" previsto per le imprese ai sensi dell'art. 66 del TUIR 917.
Dal 2009 resta però il vincolo triennale, che soltanto dal 2011 sarà possibile revocare, salvo il superamento dei limiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell'art. 1 della Legge 244/07.
Quindi chiedo ai funzionari AE in linea maggiori info
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Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggioHo preso il quesito da "Soluzioni 24Fisco del Sole24Ore" di oggi, ti riporto il tutto:
Domanda: Un contribuente che ha aperto la partita iva nel 2011 e non ha esercitato alcuna opzione nel modulo di apertura della posizione ma nel corso del 2011 ha operato nel regime ordinario, applicando Iva e ritenuta di acconto sulle fatture emesse, può transitare nel 2012 nel regime dei minimi?
Risposta: Il contribuente deve rimanere nel regime optato per almeno un triennio. La persone fisica che, iniziando l'attività nel 2011 ha determinato il reddito nei modi ordinari, anche tramite comportamento concludente, ha di fatto esercitato l'opzione per il regime ordinario.
Le risposte ai quesiti sono fornite da un pool di qualificati esperti della materia, comprendente commercialisti, docenti di diritto tributario, avvocati, notai, consulenti del lavoro, sotto il coordinamento scientifico del commercialista Michele Brusaterra (www.studiobrusaterra.it) collaboratore ed esperto fiscale del Sole 24 ORE.
In effetti però, su un altro sito ho letto questo:
Opzione per il passaggio al regime ordinario dei contribuenti minimi [LEGGE] Art. 1 comma 110 della L. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008)
110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.Il comma 110 prevede la possibilità di non avvalersi della contabilità prevista per il regime dei minimi, ed in tal caso si può applicare il regime ordinario. Si precisa che per regime "ordinario" si intende quello normale, potendosi ovviamente applicare il regime "semplificato" previsto per le imprese ai sensi dell'art. 66 del TUIR 917.
Dal 2009 resta però il vincolo triennale, che soltanto dal 2011 sarà possibile revocare, salvo il superamento dei limiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell'art. 1 della Legge 244/07.
Quindi chiedo ai funzionari AE in linea maggiori info
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Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggioHo preso il quesito da "Soluzioni 24Fisco del Sole24Ore" di oggi, ti riporto il tutto:
Domanda: Un contribuente che ha aperto la partita iva nel 2011 e non ha esercitato alcuna opzione nel modulo di apertura della posizione ma nel corso del 2011 ha operato nel regime ordinario, applicando Iva e ritenuta di acconto sulle fatture emesse, può transitare nel 2012 nel regime dei minimi?
Risposta: Il contribuente deve rimanere nel regime optato per almeno un triennio. La persone fisica che, iniziando l'attività nel 2011 ha determinato il reddito nei modi ordinari, anche tramite comportamento concludente, ha di fatto esercitato l'opzione per il regime ordinario.
Le risposte ai quesiti sono fornite da un pool di qualificati esperti della materia, comprendente commercialisti, docenti di diritto tributario, avvocati, notai, consulenti del lavoro, sotto il coordinamento scientifico del commercialista Michele Brusaterra (www.studiobrusaterra.it) collaboratore ed esperto fiscale del Sole 24 ORE.
In effetti però, su un altro sito ho letto questo:
Opzione per il passaggio al regime ordinario dei contribuenti minimi [LEGGE] Art. 1 comma 110 della L. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008)
110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.Il comma 110 prevede la possibilità di non avvalersi della contabilità prevista per il regime dei minimi, ed in tal caso si può applicare il regime ordinario. Si precisa che per regime "ordinario" si intende quello normale, potendosi ovviamente applicare il regime "semplificato" previsto per le imprese ai sensi dell'art. 66 del TUIR 917.
Dal 2009 resta però il vincolo triennale, che soltanto dal 2011 sarà possibile revocare, salvo il superamento dei limiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell'art. 1 della Legge 244/07.
Quindi chiedo ai funzionari AE in linea maggiori info
Qui il discorso è che il vincolo triennale sussiste solo nel caso in cui il contribuente che aveva i requisiti per accedere al regime dei minimi, non lo abbia fatto, vuoi espressamente mediante dichiarazione, vuoi per fatti concludenti.
Mi pare appena il caso di ricordare che tale regime super agevolato, con le ultime novità apportate dal decreto Monti, è adesso precluso anche a coloro che nel triennio precedente abbiano effettuato la stessa attività d'impresa/continuazione d'attività d'impresa, e questo per evitare furbesche manovre di chiusura di azienda precedenti, per accasarsi dopo una magistrale riapertura dell'attività, in quel regime degno di un isola Cayman qual'è il nuovo regime dei minimi 2012 (imposta sostitutiva al 5% e zero ritenute d'acconto).
Quanto detto da FuturoIdoneoAE rimane valido nel caso di azienda/professionista che già è nel regime ordinario e può effettuare avendone i requisiti (ricavi inferiori a 30000 euro, mancanza di beni strumentali superiori a 15000 euro ecc), l'opzione per il regime dei minimi.
AndreaUltima modifica di andrea975; 31-01-2012, 17:06.
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qualcuno sa di chi ha superato le due prove ha svolto il tirocinio e poi è stato mandato a casa?? che probabilità ci sono di non superare l'orale dopo aver fatto il tirocinio negli uffici dell'a.e. e poi ritrovarsi a casa? mi hanno detto che può succedere e gli idonei?? che fine fanno?? qualcuno conosce degli idonei??? non dovrebbero fare lo scorrimento della graduatoria???
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Originariamente inviato da andrea975 Visualizza il messaggioIo non sono funzionario AE, però se ti va posso provare a rispondere.
Qui il discorso è che il vincolo triennale sussiste solo nel caso in cui il contribuente che aveva i requisiti per accedere al regime dei minimi, non lo abbia fatto, vuoi espressamente mediante dichiarazione, vuoi per fatti concludenti.
Mi pare appena il caso di ricordare che tale regime super agevolato, con le ultime novità apportate dal decreto Monti, è adesso precluso anche a coloro che nel triennio precedente abbiano effettuato la stessa attività d'impresa/continuazione d'attività d'impresa, e questo per evitare furbesche manovre di chiusura di azienda precedenti, per accasarsi dopo una magistrale riapertura dell'attività, in quel regime degno di un isola Cayman qual'è il nuovo regime dei minimi 2012 (imposta sostitutiva al 5% e zero ritenute d'acconto).
Quanto detto da FuturoIdoneoAE rimane valido nel caso di azienda/professionista che già è nel regime ordinario e può effettuare avendone i requisiti (ricavi inferiori a 30000 euro, mancanza di beni strumentali superiori a 15000 euro ecc), l'opzione per il regime dei minimi.
Andrea
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