Originariamente inviato da fiorel
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggioIn realtà, nel caso del Comune di Roma, la CNIPEC ha presentato ricorso di appello al CdS 4 giorni dopo l'ordinanza del TAR. Non è escluso quindi che nel nostro caso sia già stato proposto appello o che venga proposto nei prossimi gg. In ognoi caso, l'iter giudiziario sarà molto spedito, perchè così stabilisce la legge, che piaccia o meno alla CNIPEC.
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comunque, ho notato, confrontandomi anche con altri colleghi, nonchè dal fatto che sulla mia domanda posta in un qualche precedente intervento, che è sfuggito ai più, che dal d.l. che ha rimodulato il regime dei minimi, sia stato introdotto, anche, un nuovo regime contabile per le persone fisiche, soprannominato dalla stampa specialistica "supersemplificato", lo richiamo all'attenzione per chi non lo sappia e voglia approfondirlo.
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Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio[/COLOR]
Ciao,
[/COLOR]ha ragione il Maggioli: risposta esatta B) silenzio rifiuto.
Provo a fare un pò di chiarezza sull'argomento.
Il silenzio rifiuto è un rimedio di origine giurisprudenziale che attribuisce all'inerzia della P.A. il significato di atto negativo tacito, al fine di configurare un atto impugnabile davanti al giudice amm. Questa concezione dell'inerzia come atto di rifiuto è stata in seguito abbandonata a favore di una concezione dell'inerzia come mero comportamento omissivo dell'amministrazione. La giurisprudenza è tuttavia rimasta fedele alla denominazione originaria, mentre la dottrina parla anche di "silenzio inadempimento", proprio per evidenziare che l'inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere posto a carico dell'amministrazione per la tutela del soggetto interessato all'emanazione dell'atto amministrativo. Attualmente, il silenzio rifiuto o inadempimento opera solo nei casi eccezionali in cui la legge non attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il significato di accoglimento dell'istanza del privato (silenzio assenso).
Si parla invece di silenzio rigetto con riferimento alla mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi. E' un rimedio che consente al cittadino che abbia proposto un ricorso amministrativo, di ricorrere il sede giurisdizionale anche se l'amministrazione adita non abbia provveduto sul ricorso amm.
Ciò detto, devo segnalare che un quiz del genere è capitato ad una delle ultime prove d'esame ed in quel caso, inspiegabilmente, la risposta esatta risultava essere "silenzio rigetto". Forse l'ae si era affidata all'archivio quiz Simone...
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Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggioGrazie a Anto, Mikel e Pasquale per averci provato (cominiciavo a pensare di aver scelto proprio un argomento sfigato )Mikel, il dubbio che sollevi ¨¨ corretto infatti la risposta ¨¨ no, non pu¨° transitare nel 2012 al regime dei minimi perch¨¨ deve rimanere nel regime ordinario per 3 anni!!
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Allora io ho capito questo: per chi poteva optare per il regime dei minimi e ha invece optato per il regime ordinario il vincolo è di 3 anni mentrein tutti gli altri casi vale l'art. 3 dpr 442/97 che parla di opzione vincolante per 1 anno in caso di regimi contabili. Ho capito bene????????????
P:s. in merito all'art. 18 c. 6 del dpr 600/73 pure io ho avuto dei dubbi perchè parla di 3 anni ma forse ci sfugge qualcosa in merito a questo.
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Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioAllora io ho capito questo: per chi poteva optare per il regime dei minimi e ha invece optato per il regime ordinario il vincolo è di 3 anni mentrein tutti gli altri casi vale l'art. 3 dpr 442/97 che parla di opzione vincolante per 1 anno in caso di regimi contabili. Ho capito bene????????????
P:s. in merito all'art. 18 c. 6 del dpr 600/73 pure io ho avuto dei dubbi perchè parla di 3 anni ma forse ci sfugge qualcosa in merito a questo.
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Originariamente inviato da antomu Visualizza il messaggioMe lo auguro che abbiano già proposto il ricorso. Se dovessero farlo l'ultimo giorno utile ci potrebbe essere un'ulteriore dilatazione dei tempi (sbaglio?)
30 giorni per fissare l'udienza in camera di consiglio= entro il 26 marzo il CdS deve decidere.
L'amministrazione, quindi, il giorno 30 marzo sarà già a conoscenza della situazione processuale e potrà fissare la data della prima prova. E' chiaro che da qui al 30 marzo non starà con le mani in mano e potrà provvedere a selezionare le possibili date in base alla disponibilità delle sedi. Ergo prenotare le stesse.
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Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggioGrazie Molflanders sei stata molto chiara! Adesso ti faccio un' altra domanda: ma per superare la prova cosa dobbiamo rispondere ihhihihi Ciaoooo
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Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio30 giorni per ricorrere in appello= entro il 26 febbraio CNIPEC deve impugnare.
30 giorni per fissare l'udienza in camera di consiglio= entro il 26 marzo il CdS deve decidere.
L'amministrazione, quindi, il giorno 30 marzo sarà già a conoscenza della situazione processuale e potrà fissare la data della prima prova. E' chiaro che da qui al 30 marzo non starà con le mani in mano e potrà provvedere a selezionare le possibili date in base alla disponibilità delle sedi. Ergo prenotare le stesse.
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