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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Mikel Visualizza il messaggio
    giadina :-)come e' strutturata la domanda la risp esatta e' la 1 (non determinati) ossia..... in attesa di accatastamento
    se tu avessi scritto non "determinabili" catastalmente la risp diventava la c ai sensi dell'art 67 tuir
    hai ragione infatti volevo scrivere "non determinabili"
    cioè per tutti la domanda è:
    i redditi degli immobili che non sono determinabili catastalmente sono:
    risposta REDDITI dIVERSI ex art. 67 TUIR
    grazie a scusa!

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      ma voi il tuir l'avete scaricato da internet?

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        Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
        Ragazzi questa domanda sul Maggioli e' rifiuto e sul Simone e' rigetto!!! Di seguito la domanda; Nei casi in cui l' inerzia della P.A equivalga al mancato accoglimento dell' istanza prestata dall' interessato, si parla:
        A)Silenzio rigetto
        B)Silenzio rifiuto
        C)Decadenza

        ciao...




        Ciao,
        ha ragione il Maggioli: risposta esatta B) silenzio rifiuto.

        Provo a fare un pò di chiarezza sull'argomento.

        Il silenzio rifiuto è un rimedio di origine giurisprudenziale che attribuisce all'inerzia della P.A. il significato di atto negativo tacito, al fine di configurare un atto impugnabile davanti al giudice amm. Questa concezione dell'inerzia come atto di rifiuto è stata in seguito abbandonata a favore di una concezione dell'inerzia come mero comportamento omissivo dell'amministrazione. La giurisprudenza è tuttavia rimasta fedele alla denominazione originaria, mentre la dottrina parla anche di "silenzio inadempimento", proprio per evidenziare che l'inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere posto a carico dell'amministrazione per la tutela del soggetto interessato all'emanazione dell'atto amministrativo. Attualmente, il silenzio rifiuto o inadempimento opera solo nei casi eccezionali in cui la legge non attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il significato di accoglimento dell'istanza del privato (silenzio assenso).
        Si parla invece di silenzio rigetto con riferimento alla mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi. E' un rimedio che consente al cittadino che abbia proposto un ricorso amministrativo, di ricorrere il sede giurisdizionale anche se l'amministrazione adita non abbia provveduto sul ricorso amm.

        Ciò detto, devo segnalare che un quiz del genere è capitato ad una delle ultime prove d'esame ed in quel caso, inspiegabilmente, la risposta esatta risultava essere "silenzio rigetto". Forse l'ae si era affidata all'archivio quiz Simone...

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          Originariamente inviato da stellina73 Visualizza il messaggio
          karel, scusami ma se la cnipec fa ricorso entro 30gg (quindi entro fine febbraio) e poi il cds entro 30 gg emette sentenza definitiva (entro fine marzo), come fanno a comunicare le date il 30 marzo se ancora devono prenotare le aule?
          Ho la sensazione che abbiano tutto l'interesse a rallentare la procedura quelli della cnipec

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            secondo voi è opportuno preparaci sulle nuove norme fiscali o fermarci al 2011?

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              ciao...
              premesso che ho fatto economia e non giurisprudenza...ritengo ce la la risposta sia la A. L'ART 25 della 241 parla di rifiuto al comma 3 e sembrerebbe riferirsi al caso in cui la PA risponde alla richiesta di accesso esprimendosi in senso negativo (rifiuta la richiesta), con le motivazioni del caso. La domanda invece pare riferirsi al co. 4 ovvero nel caso in cui la PA non si esprime allora il suo silenzio vale come rigetto.
              Spero di aver ragionato bene ....[/QUOTE]

              L'ipotesi da te richiamata, art. 25 l. 241/90, si configura come silenzio rifiuto (o inadempimento), non come silenzio rigetto che è cosa ben diversa (vedi risposta sopra).
              "Decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesa, questa si intende respinta". Si tratta di uno dei casi eccezionali in cui all'inerzia della P.A. viene riconosciuto il significato di "rifiuto". In questo caso l'interessato potrà esperire ricorso al TAR senza bisogno di alcun atto di diffida e messa in mora dell'amministrazione.

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                Originariamente inviato da antomu Visualizza il messaggio
                Ho la sensazione che abbiano tutto l'interesse a rallentare la procedura quelli della cnipec
                In realtà, nel caso del Comune di Roma, la CNIPEC ha presentato ricorso di appello al CdS 4 giorni dopo l'ordinanza del TAR. Non è escluso quindi che nel nostro caso sia già stato proposto appello o che venga proposto nei prossimi gg. In ognoi caso, l'iter giudiziario sarà molto spedito, perchè così stabilisce la legge, che piaccia o meno alla CNIPEC.

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                  Per Laura in merito alla tua domanda c'è da aggiungere che in caso di impresa in contabilità ordinaria resta il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario ( io ricordavo che si potesse fare il passaggio ma non questa cosa del vincolo)

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                    Originariamente inviato da Mikel Visualizza il messaggio
                    intuitivamente ritengo che se si possiedono i requisiti il transito e' ammissibile...l'unico dubbio (mio...ve ne potrebbero essere altri :-))) da approfondire e' se sia ostativo il regime ordinario nel senso che obbliga il contribuente che abbia operato in tal senso a non mutare regime per un certo arco temporale (la stessa domanda riconduce a questa riflessione

                    Mikel ci avevi preso!

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                      Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio
                      [/COLOR]



                      Ciao,
                      [/COLOR]ha ragione il Maggioli: risposta esatta B) silenzio rifiuto.

                      Provo a fare un pò di chiarezza sull'argomento.

                      Il silenzio rifiuto è un rimedio di origine giurisprudenziale che attribuisce all'inerzia della P.A. il significato di atto negativo tacito, al fine di configurare un atto impugnabile davanti al giudice amm. Questa concezione dell'inerzia come atto di rifiuto è stata in seguito abbandonata a favore di una concezione dell'inerzia come mero comportamento omissivo dell'amministrazione. La giurisprudenza è tuttavia rimasta fedele alla denominazione originaria, mentre la dottrina parla anche di "silenzio inadempimento", proprio per evidenziare che l'inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere posto a carico dell'amministrazione per la tutela del soggetto interessato all'emanazione dell'atto amministrativo. Attualmente, il silenzio rifiuto o inadempimento opera solo nei casi eccezionali in cui la legge non attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il significato di accoglimento dell'istanza del privato (silenzio assenso).
                      Si parla invece di silenzio rigetto con riferimento alla mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi. E' un rimedio che consente al cittadino che abbia proposto un ricorso amministrativo, di ricorrere il sede giurisdizionale anche se l'amministrazione adita non abbia provveduto sul ricorso amm.

                      Ciò detto, devo segnalare che un quiz del genere è capitato ad una delle ultime prove d'esame ed in quel caso, inspiegabilmente, la risposta esatta risultava essere "silenzio rigetto". Forse l'ae si era affidata all'archivio quiz Simone...
                      mi dai qualche lezione di diritto amministrativo....??

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