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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    tipo che continua a fare la stessa attivitą che faceva da dipendente
    e non č stato licenziato ma ha semplicemente scelto di andare a vivere in un' altra provincia continuando a lavorare con la mia societą attraverso telefono e internet

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      Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
      Vai all'agenzia delle entrate e fai presente la cosa... dovrebbero rimborsarti tutto. Perņ strano che non si siano accorti...
      la dichiarazione dei redditi dovevi farla ugualmente...

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        ........aiuto!!! con tutte le leggi contro leggi , leggi varie, leggi nuove, leggi vecchie....ogni domanda scatena dei dubbi degni di Amleto!!!! to be or not to be............

        Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
        a me č venuto il dubbio perchč sul simone c'č scritto 1 anno e alla domanda di laura avrei risposto che nel 2012 si sarebbe potuto lasciare il regime ordinario. invece sono andato a vedere l'art 18 parla del limite dell'anno in cui si adotta il regime ordinario e dei 2 successivi, quindi 3 anni in tutto

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          Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
          I nuovi minimi cmq l'iva la dovrebbero applicare. Non applicano invece la ritenuta (i professionisti)
          ammetto la mia ignoranza
          per quanto ne so (per come mi č stato spiegato) sono soggetti a imposta sostiutiva pari al 5% non sono soggetti ad iva, non sono soggetti a studi di settore, sono esclusi dall' IRAP

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            Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
            tipo che continua a fare la stessa attivitą che faceva da dipendente
            e non č stato licenziato ma ha semplicemente scelto di andare a vivere in un' altra provincia continuando a lavorare con la mia societą attraverso telefono e internet

            l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2001 ha precisato che costituisce mera prosecuzione dell'attivitą in precedenza esercitata quella “che presenta il carattere della novitą unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuitą, utilizzando, per esempio, gli stessi beni dell'attivitą precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti”;

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              Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
              ammetto la mia ignoranza
              per quanto ne so (per come mi č stato spiegato) sono soggetti a imposta sostiutiva pari al 5% non sono soggetti ad iva, non sono soggetti a studi di settore, sono esclusi dall' IRAP
              Si sono soggetti agli studi di settore. Per il resto tutto giusto, l'imposta sostitutiva del 5% la calcolano in sede di dichiarazione dei redditi.

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                Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
                googlando ho trovato che:

                ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR442/97, le opzioni vincolano il contribuente:
                -almeno per 3 anni, nel caso di adozione di diverse modalitą di determinazione del reddito
                -almeno per 1 anno, nel caso di regimi contabili

                se qualcuno ha le compretenze tecniche per commentare quanto ho appena scritto, mi illumini
                Bho ho letto i due articoli e non č chiaro cosa si intenda per regimi contabili (che penso siano l'ordinario e il semplificato, ma forse non lo sono i minimi e le nuove attivitą, che sono metodi di determinazione dei redditi differenti)....
                In quell'articolo che ho postato c'č un passaggio a riguardo: "Tale posizione, senz’altro corretta ed ancora attuale, in quanto l’opzione per il regime ordinario vincola per un triennio il contribuente (salvo per il 2008, in cui č stata prevista una speciale disposizione di vincolo per un solo anno)".

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                  Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                  l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2001 ha precisato che costituisce mera prosecuzione dell'attivitą in precedenza esercitata quella “che presenta il carattere della novitą unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuitą, utilizzando, per esempio, gli stessi beni dell'attivitą precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti”;
                  esattamente
                  ha solo cambiato "vestito" ma la sostanza non cambia
                  contina a fare esattamente l' attivitą che faceva prima via telefono, via internet ma consulenza faceva e consulenza fa!

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                    Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                    Si sono soggetti agli studi di settore. Per il resto tutto giusto, l'imposta sostitutiva del 5% la calcolano in sede di dichiarazione dei redditi.
                    Ops, aggiungo quello che ho scritto sopra, sono soggetti ad iva

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                      Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                      Si sono soggetti agli studi di settore. Per il resto tutto giusto, l'imposta sostitutiva del 5% la calcolano in sede di dichiarazione dei redditi.
                      non mi risulta siano soggetti a studi
                      sono gli ex minimi che saranno soggetti a studi

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