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Orale - tributario

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    [QUOTE=vile;429909]
    Originariamente inviato da Again Visualizza il messaggio
    CAPISCO CHE LA MIA CONSIDERAZIONE E' FUORI LUOGO ANZI FUORI ARGOMENTO MA UN PO' DI CONSIDERAZIONE!!!!!!!!????????????
    io sono proprio l'ultima che può dare consigli...cmq, ti suggerisco di penderti il manuale di tesauro e iniziare a studiare.
    Istituzioni di diritto tributario, edizioni Utet 2009 per la parte generale.

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      [QUOTE=ginny1976;429924]
      Originariamente inviato da vile Visualizza il messaggio
      io sono proprio l'ultima che può dare consigli...cmq, ti suggerisco di penderti il manuale di tesauro e iniziare a studiare.
      Istituzioni di diritto tributario, edizioni Utet 2009 per la parte generale.
      X edizione, appena uscita....

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        ciao saretta bella
        come stai?
        è un pezzetto che non ci si vede qui sul forum.....

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          Originariamente inviato da coolicecube Visualizza il messaggio
          ciao saretta bella
          come stai?
          è un pezzetto che non ci si vede qui sul forum.....
          e già...dove ti sei imboscata?

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            buongiorno a tutti....come procede lo studio???
            vi va di rispolverare l'idea avuta tanto tempo da diacronico di proporsi come tutor di una o più materie???
            AHI SERV'ITALIA.....

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              Valutazione delle rimanenze.
              Proprio oggi ho studiato questo argomento dal falsitta e vi dico cosa ho capito io sperando di non averne fatto un' interpretazione completamente soggettiva ( in questo caso chi ne sa di più spero mi riprenda).

              Nei principi contabili, l' art. 2426 c.c. dice che le rimanenze possono essere valutate o al costo di acquisto o di produzione, ovvero se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato (credo per il principio di prudenza).
              Però nella maggioranza dei casi, la valutazione di cui sopra solo raramente si applica, considerate le difficoltà di una ricostruzione analitica dei costi dei singoli beni esistenti a fine esercizio, quindi ci viene in aiuto l' art, 2426 n°10 del c.c. il quale ci permette di valutare le rimanenze con determinati criteri convenzionali: MEDIA PONDERATA, LIFO, FIFO.

              La normativa tributaria( dice Falsitta) considera rilevante ai fini tributari il dato delle rimanenze che si evince dal bilancio d' esercizio, a prescindere dal criterio di valutazione usato dall' imprenditore .

              La normativa tributaria, dal canto suo, predispone un dispositivo di salvaguardia, credo per evitare elusioni varie, stabilendo un valore minimo delle rimanenze finali.

              Se il valore delle rimanenze risultante dal bilancio è inferiore al valore minimo stabilito fissato dal tuir, l'imprenditore deve correggere la dichiaraz dei redd apportando una variazione in aumento.
              Se il valore delle rim. indicato in bilancio è maggiore del valore minimo previsto dal tuir conta il primo valore ( il maggiore) anche nell' ambito tributario.

              A questo punto è essenziale capire quanto è effetivame questo valore minimo.

              Nel primo esercizio in cui si verificano le rimanenze il valore minimo si ottiene valutando le rimanenze con il criterio della media ponderata.

              Nell' esercizio successsivo se la giacenze delle rimanenze è aumentata, la maggiore quantità, da vita ad una voce distinta valutata sempre col criterio della media ponderata e così via per il terzo esercizio...
              (si vengono a formare diversi strati corrispondenti alle rimanenze aggiuntive di esercizio in esercizio)

              Se invece in un esercizio la quantità delle giacenze diminuisce, la dimuzione si imputa agli incrementi formatisi negli esercizi precedenti, a partire dal più recente, secondo il paradigma "ultimo entrato, primo uscito)

              SPERIAMO BENE...

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                [QUOTE=salvo80;429978]
                Se il valore delle rimanenze risultante dal bilancio è inferiore al valore minimo stabilito fissato dal tuir, l'imprenditore deve correggere la dichiaraz dei redd apportando una variazione in aumento.
                Se il valore delle rim. indicato in bilancio è maggiore del valore minimo previsto dal tuir conta il primo valore ( il maggiore) anche nell' ambito tributario.




                Ma perché falsitta dice che si prende in considerazione il maggior valore??
                Io so che se il contribuente ha usato un criterio che da un maggior valore, il legislatore fiscale gli permette di svalutare al valore corrente, mentre se ha usato un criterio che da un minor valore è ovvio che riprende la differenza a tassazione.....

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                  Ma perché falsitta dice che si prende in considerazione il maggior valore??
                  Io so che se il contribuente ha usato un criterio che da un maggior valore, il legislatore fiscale gli permette di svalutare al valore corrente, mentre se ha usato un criterio che da un minor valore è ovvio che riprende la differenza a tassazione.....[/QUOTE]

                  si hai ragione è il comma 5 dell'art 92 tuir
                  infatti se in un esercizio il valore unitario medio dei beni in giacenza calcolato con i criteri del codice civile è superiore al valore medio dei beni (previsto dalla normativa tributaria= media ponderata) però nell' ultimo mese dell' esercizio allora si usa il minor valore.

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                    [QUOTE=salvo80;429978]Valutazione delle rimanenze.(di prodotti finiti e materie prime;semilavorati,lavori in corso e titoli sono un capitolo a parte)
                    Proprio oggi ho studiato questo argomento dal falsitta e vi dico cosa ho capito io sperando di non averne fatto un' interpretazione completamente soggettiva ( in questo caso chi ne sa di più spero mi riprenda).

                    Nei principi contabili, l' art. 2426 c.c.(mmm..i principi contabili non sono il codice civile) dice che le rimanenze possono essere valutate o al costo di acquisto o di produzione, ovvero se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato (credo per il principio di prudenza).
                    Però nella maggioranza dei casi,(per i beni FUNGIBILI) la valutazione di cui sopra solo raramente si applica, considerate le difficoltà di una ricostruzione analitica dei costi dei singoli beni esistenti a fine esercizio, quindi ci viene in aiuto l' art, 2426 n°10 del c.c. il quale ci permette di valutare le rimanenze (di beni fungibili) con determinati criteri convenzionali: MEDIA PONDERATA, LIFO, FIFO.

                    La normativa tributaria( dice Falsitta) considera rilevante ai fini tributari il dato delle rimanenze che si evince dal bilancio d' esercizio, a prescindere dal criterio di valutazione usato dall' imprenditore .(bè io non direi così..la normativa tributaria intanto descrive un metodo adottabile,il lifo a scatti annuali.tuttavia riconosce anche i metodi costo medio ponderato,fifo e lifo in tutte le sue varianti di cui al codice civile.se si applicano questi metodi,il valore minimo ammesso è quello derivente dalla corretta applicazione di tali metodi.punto e basta.se per caso si applicano altri metodi,il valore minimo è quello che risulterebbe dall' applicazione del lifo a scatti annuali,tuttavia se la valutazione fatta in bilancio con l'applicazione di questi metodi NON RICONOSCIUTI è superiore ai minimi fiscali ,NON si può fare nessuna svalutazione.
                    QUALORA POI la valutazione al valore normale sia inferiore a quelle di cui sopra,e solo in questo caso,e possibile svalutare fino a quel valore,che diventa così il minimo riconosciuto)

                    La normativa tributaria, dal canto suo, predispone un dispositivo di salvaguardia, credo per evitare elusioni varie, stabilendo un valore minimo delle rimanenze finali.

                    Se il valore delle rimanenze risultante dal bilancio è inferiore al valore minimo stabilito fissato dal tuir,(che ricordiamo da per buono il valore ottenuto coi metodi del codice civile)l'imprenditore deve correggere la dichiaraz dei redd apportando una variazione in aumento.
                    Se il valore delle rim. indicato in bilancio (se tale valore è stato ottenuto con metodi diversi da quelli riconosciuti) è maggiore del valore minimo previsto dal tuir conta il primo valore ( il maggiore) anche nell' ambito tributario.

                    A questo punto è essenziale capire quanto è effetivame questo valore minimo.(no lo abbiamo già capito!!)

                    A QUESTO PUNTO STAI DESCRIVENDO IL LIFO A SCATTI!!!!
                    Nel primo esercizio in cui si verificano le rimanenze il valore minimo si ottiene valutando le rimanenze con il criterio della media ponderata.

                    Nell' esercizio successsivo se la giacenze delle rimanenze è aumentata, la maggiore quantità, da vita ad una voce distinta valutata sempre col criterio della media ponderata e così via per il terzo esercizio...
                    (si vengono a formare diversi strati corrispondenti alle rimanenze aggiuntive di esercizio in esercizio)

                    Se invece in un esercizio la quantità delle giacenze diminuisce, la dimuzione si imputa agli incrementi formatisi negli esercizi precedenti, a partire dal più recente, secondo il paradigma "ultimo entrato, primo uscito)

                    SPERIAMO BENE...[/QUOTE
                    ..........................

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                      [QUOTE=bleu80;430085]
                      Originariamente inviato da salvo80 Visualizza il messaggio
                      Valutazione delle rimanenze.(di prodotti finiti e materie prime;semilavorati,lavori in corso e titoli sono un capitolo a parte)
                      Proprio oggi ho studiato questo argomento dal falsitta e vi dico cosa ho capito io sperando di non averne fatto un' interpretazione completamente soggettiva ( in questo caso chi ne sa di più spero mi riprenda).

                      Nei principi contabili, l' art. 2426 c.c.(mmm..i principi contabili non sono il codice civile) dice che le rimanenze possono essere valutate o al costo di acquisto o di produzione, ovvero se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato (credo per il principio di prudenza).
                      Però nella maggioranza dei casi,(per i beni FUNGIBILI) la valutazione di cui sopra solo raramente si applica, considerate le difficoltà di una ricostruzione analitica dei costi dei singoli beni esistenti a fine esercizio, quindi ci viene in aiuto l' art, 2426 n°10 del c.c. il quale ci permette di valutare le rimanenze (di beni fungibili) con determinati criteri convenzionali: MEDIA PONDERATA, LIFO, FIFO.

                      La normativa tributaria( dice Falsitta) considera rilevante ai fini tributari il dato delle rimanenze che si evince dal bilancio d' esercizio, a prescindere dal criterio di valutazione usato dall' imprenditore .(bè io non direi così..la normativa tributaria intanto descrive un metodo adottabile,il lifo a scatti annuali.tuttavia riconosce anche i metodi costo medio ponderato,fifo e lifo in tutte le sue varianti di cui al codice civile.se si applicano questi metodi,il valore minimo ammesso è quello derivente dalla corretta applicazione di tali metodi.punto e basta.se per caso si applicano altri metodi,il valore minimo è quello che risulterebbe dall' applicazione del lifo a scatti annuali,tuttavia se la valutazione fatta in bilancio con l'applicazione di questi metodi NON RICONOSCIUTI è superiore ai minimi fiscali ,NON si può fare nessuna svalutazione.
                      QUALORA POI la valutazione al valore normale sia inferiore a quelle di cui sopra,e solo in questo caso,e possibile svalutare fino a quel valore,che diventa così il minimo riconosciuto)

                      La normativa tributaria, dal canto suo, predispone un dispositivo di salvaguardia, credo per evitare elusioni varie, stabilendo un valore minimo delle rimanenze finali.

                      Se il valore delle rimanenze risultante dal bilancio è inferiore al valore minimo stabilito fissato dal tuir,(che ricordiamo da per buono il valore ottenuto coi metodi del codice civile)l'imprenditore deve correggere la dichiaraz dei redd apportando una variazione in aumento.
                      Se il valore delle rim. indicato in bilancio (se tale valore è stato ottenuto con metodi diversi da quelli riconosciuti) è maggiore del valore minimo previsto dal tuir conta il primo valore ( il maggiore) anche nell' ambito tributario.

                      A questo punto è essenziale capire quanto è effetivame questo valore minimo.(no lo abbiamo già capito!!)

                      A QUESTO PUNTO STAI DESCRIVENDO IL LIFO A SCATTI!!!!
                      Nel primo esercizio in cui si verificano le rimanenze il valore minimo si ottiene valutando le rimanenze con il criterio della media ponderata.

                      Nell' esercizio successsivo se la giacenze delle rimanenze è aumentata, la maggiore quantità, da vita ad una voce distinta valutata sempre col criterio della media ponderata e così via per il terzo esercizio...
                      (si vengono a formare diversi strati corrispondenti alle rimanenze aggiuntive di esercizio in esercizio)

                      Se invece in un esercizio la quantità delle giacenze diminuisce, la dimuzione si imputa agli incrementi formatisi negli esercizi precedenti, a partire dal più recente, secondo il paradigma "ultimo entrato, primo uscito)

                      SPERIAMO BENE...[/QUOTE
                      ..........................
                      probabilmente sto per dire una stupidaggine (e spero di essere ripreso da chi ne sa più di me - non ci vuole molto a saperne più di me)
                      ma il magazzino, cosi come tutti gli altri elementi reddituali, è soggetto - proprio per la sua natura di elemento reddituale - a studi di settore (ovviamente in regime di reddito di impresa), che, come sappiamo, sono la risultanza di una funzione di regressione e ogni scostamento da questa funzione che genera un minor reddito provoca un "adeguamento" tale per cui, anche se dalle evidenze contabili il proprio reddito dovrebbe essere tassato in misura inferiore, in effetti l'amministrazione "presume" (passatemi il termine) che il reddito dovrebbe essere maggiore e quindi applica una maggiore tassazione (da adeguamento agli studi di settore)
                      spero di non aver detto troppe fesserie e che il mio ragionamento non sia stato troppo contorto
                      AHI SERV'ITALIA.....

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