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Orale - tributario

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    GRAZIE PER LA PRECISAZIONE FRANCI...,infatti... io ho utilizzati il compendio di tributario della simone sempre di DE LUCA e la parte generale non mi piaceva. Pensavo fosse solo un problema di sintesi e che invece sul manuale simone de luca da 950 pg fosse fatta bene anche la parte generale... se cosi non è... capisco i dubbi di tanti tirocinanti
    PS: ovviamente posso chiedere ad elisabetta se dopo che ha fatto l'ennesimo calendario fa un giro con la mia moto custom in una libreria vicino alla mia villa sul lago di como....

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      Originariamente inviato da acquatico Visualizza il messaggio
      GRAZIE PER LA PRECISAZIONE FRANCI...,infatti... io ho utilizzati il compendio di tributario della simone sempre di DE LUCA e la parte generale non mi piaceva. Pensavo fosse solo un problema di sintesi e che invece sul manuale simone de luca da 950 pg fosse fatta bene anche la parte generale... se cosi non è... capisco i dubbi di tanti tirocinanti
      PS: ovviamente posso chiedere ad elisabetta se dopo che ha fatto l'ennesimo calendario fa un giro con la mia moto custom in una libreria vicino alla mia villa sul lago di como....
      Sarà anche perchè alla parte generale dedica solo 247 su 950!
      Non a caso spesso cita leggi senza specificarne in contenuto e risulta in alcune parti lacunoso, il che rallenta il lavoro

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        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
        Grazie della fiducia ...madonna che resposabilità ...

        allora guarda io di base lavoro su Tesauro parte generale ( 2009 ) ; Falsitta parte speciale ( 2009 ) : ho anche letto il Falsitta parte generale ma non mi ha proprio per niente convinta ...troppo teorico e sfuggente. Molto meglio il Tesauro ( parte generale )
        Poi faccio un commentario Pirola al Tuir che avevo già letto per la prima prova e naturalmente l'onnipresente Memento per chiarimenti ed approfondimenti vari. Però tieni presente che come memorizzazione definitiva ti conviene basarti su tesauro e Falsitta...le altre dovrebbero essere solo letture di chiarimento anche se
        poi tanto qualcosina rimane sempre.

        Su commerciale non so ancora bene...per la prima prova ho fatto anche io campobasso ma devo farmi un giretto in libreria a Milano per vedere cosa c'è in giro. poi vi farò sapere.

        Civile ...naturalmente Gazzoni

        Saluti
        Grazie mille,Paola!
        ci sentiremo per commerciale più in là!
        un abbraccio

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          Una delle domande che l'anno scorso ha fatto più discutere è stata:
          Mandato con o senza rappresentanza in ambito IVA

          come possiamo impostare il discorso?
          Partendo dall'art'13?

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            Ho trovato questo: Secondo voi può andar bene?

            Il mandato è il contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte (il mandante).
            Con il presente intervento si intendono evidenziare gli aspetti civilistici, contabili e fiscali del contratto di mandato stipulato tra soggetti imprenditori ed avente ad oggetto una prestazione di servizi oppure una compravendita di beni.
            Il mandato può essere conferito con rappresentanza o senza rappresentanza (art. 1703 e seguenti del Codice Civile).

            IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA

            Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante; in questo caso gli atti conclusi dal mandatario (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al mandante (rappresentato). Pertanto i documenti probatori dell’acquisto o della vendita e quelli di addebito risultano intestati al mandante. Eventuali spese sostenute dal mandatario, se debitamente documentate, sono riaddebitate al mandante senza emissione di fattura, in quanto escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, c.1, n. 3 del DPR 633/72. Le somme incassate dal mandante per il tramite del mandatario sono, invece, fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, c.3, lett. a) del DPR 633/72.


            IL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

            Il mandato è senza rappresentanza quando il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio. L’operazione si concretizza in due passaggi: tra mandante e mandatario (passaggio interno) e tra mandatario e terzo (passaggio esterno). Tuttavia, si realizza un’unica compravendita di beni e/o prestazione di servizi, rappresentata da quella a rilevanza esterna tra il mandatario e il terzo; il passaggio interno tra il mandante ed il mandatario rappresenta in un mero “ribaltamento” degli effetti economici dell’operazione esterna (riaddebito del costo o accredito del ricavo). Ciò vale per le compravendite di beni mobili in cui la consegna del bene dal mandante al mandatario e viceversa rappresenta solo una fase esecutiva del rapporto di mandato e non una duplicazione di compravendita (Ris. Min. n. 292237 del 21.12.1985 e Circ. Min. n. 15 del 16.02.1973). Ma vale anche per le compravendite di beni immobili e di beni mobili registrati per i quali la formalizzazione del passaggio dal mandante al mandatario o viceversa deriva dalle particolari modalità di circolazione e pubblicità previste dalla legge ma non incidono sulla natura unitaria dell’operazione di compravendita.

            La trasparenza del mandatario risulta perfetta nell’ambito delle imposte sul reddito. I costi ed i ricavi dell’operazione sono rilevanti soltanto per il mandante ed il terzo; per il mandatario, invece, rileva il ricavo per il compenso spettante per l’attività prestata.
            La neutralità del mandatario implica, ad esempio, che la normativa in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni commerciali intercorse con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 110 del TUIR) si applica in capo al mandante residente in Italia anche nel caso di acquisti da un fornitore residente in Italia che agisce quale mandatario di un’impresa residente in un paradiso fiscale. Ancora, la disciplina del transfer pricing (art. 110 del TUIR) si applica nei confronti del mandante anche se l’operazione è effettuata con una società non appartenente al Gruppo che agisce quale mandataria di una Società del Gruppo.

            Ai fini IVA, i passaggi dei beni/servizi dal mandante al mandatario (o viceversa) e dal mandatario al terzo (o viceversa) costituiscono distinte operazioni rilevanti ai fini del tributo; le due distinte operazioni, tuttavia, devono essere considerate in modo unitario, coerentemente con la natura giuridica del mandato senza rappresentanza, visto che la duplicazione delle operazioni rappresenta una “finzione” giuridica necessaria per le modalità di funzionamento del tributo. In questo caso la trasparenza del mandatario è imperfetta perché si realizza solo sul piano oggettivo ma non su quello soggettivo. Infatti l’operazione tra mandante e mandatario qualifica automaticamente sul piano oggettivo (natura giuridica e regime IVA) l’operazione tra il mandatario e il terzo solo se non si verificano fattori distorsivi afferenti la sfera soggettiva degli attori coinvolti.
            In presenza della medesima qualificazione oggettiva delle due operazioni, il regime IVA potrebbe essere differente per alcuni fattori distorsivi, quali ad esempio:
            - la diversa residenza dei soggetti coinvolti che può incidere sulla territorialità delle due operazioni, in base ai criteri previsti dall’art. 7 del DPR 633/72;
            - il c.d. pro-rata di detraibilità IVA del mandatario che pone in essere operazioni esenti ed imponibili;
            - il regime di non imponibilità sugli acquisti derivante dal plafond di esportatore abituale del mandatario, che non implica la non assoggettabilità al tributo del mandante.

            E’ opportuno precisare che l’indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 (autoveicoli, telefoni cellulari, ecc.) non rileva per il mandatario che detrae per intero l’IVA addebitatagli dal mandante o dal terzo ma rileva in capo al terzo o al mandante per i quali l‘IVA è indetraibile secondo le disposizioni di legge (Ris. Agenzia delle Entrate n. 168 del 4.6.2002, Circ. Min. n. 58 del 18.06.01 punto 5.2 e Norma di Comportamento n. 139 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano).

            La commissione
            Una particolare figura di mandato senza rappresentanza è il contratto di commissione in cui un soggetto (committente) conferisce ad un altro (commissionario) il mandato di acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome del commissionario.
            Sotto il profilo giuridico il contratto di commissione non implica il trasferimento di proprietà fra i due soggetti, poiché la proprietà del bene ceduto o acquistato si trasferisce direttamente dal venditore all'acquirente.
            Sul piano IVA, la natura del bene trasferito resta immutata nei due passaggi ma diventa importante individuare il momento di effettuazione dell'operazione (coincidente con l’esigibilità dell'imposta) e le modalità di fatturazione:
            - nella commissione alla vendita: il committente emette la fattura intestata al commissionario all'atto della vendita del bene da parte del commissionario; quindi la "vendita" dal committente al commissionario resta sospesa fino al momento della vendita al terzo acquirente;
            - nella commissione all'acquisto: il commissionario emette la fattura intestata al committente al momento della consegna o spedizione del bene al medesimo committente.



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              Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
              Ci proviamo ....

              Il reverse charge è l'inversione contabile : di solito è il cedente che emette fattura e versa l'iva relativa mentre in casi di r.c. la fattura viene emessa dal cedente ma senza addebito dell'iva in fattura ( quindi l'acquirente non paga l'iva al venditore ed il venditore non versa l'iva allo stato perchè non la prende dall'acquirente ) : poi sarà l'acquirente ad integrare la fattura con l'indicazione dell'iva.Contabilmente la fattura viene annotata contemporaneamente nei registri fatture emesse ed acquisti ai fini della detrazione( poi si farà un conguaglio ed il cessionario versa solo l'iva a debito ). Questo meccanismo del Reverse charge è " fisiologico" ossia in taluni casi tassativamente previsti dalla legge opera in modo naturale ( mentre l'obbligo di autofattura vedrai che scaturisce intanto da una anomalia ossia da un cedente mariuolo che non emette fattura e quindi da una situazione patologica ed in secondo luogo da un acquisto da soggetti non residenti).

              L'autofattura opera 1. per acquisti da operatori esteri che naturalmente non sono obbligati ( dalla legge italiana ) ad emettere fattura la quale però deve esserci ( e deve esserci il pagamento iva in base al principio di territorialità che impone il versamento iva nel luogo di destinazione della merce) 2. mancato ricevimento della fattura o fattura irregolare : qui il cedente fa il furbo ossia non emette fattura ( sono le cessioni a nero ) per cui il cessionario deve emettere il documento" autofattura" e versare l'iva allo stato ( e qui la faccenda è simile al reverse ). Se l'acquirente non riceve fattura entro 4 mesi dall'operazione entro il 30 giorno successivo deve presentare autofattura e contemporaneamente versare, con F24, l'iva : poi l'ufficio restituisce copia dell'autofattura con l'annotazione di avvenuto pagamento ed il cessionario si annota questa autofattura per così dire quietanzata nel registro acquisti per la successiva detrazione.


              Quindi 2 differenze sostanziali :
              1) con il reverse il cedente emette fattura ma senza iva ed il cessionario completa la fattura con indicazione dell'iva mentre con l'autofattura è proprio il cessionario ad emettere fattura ( o meglio autofattura)
              2) con il revers non c'è versamento iva materiale ma solo partite di giro tra iva in dare ed iva in avere nei conti del cessionario mentre con l'autofattura il cessionario materialmente " caccia" i soldi dell'iva allo stato e poi se li scrica con la detrazione in base alle regole normali.


              saluti
              grazie per il contributo..

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                mmmmhhhh....roccia...paola...giustizia.......tanti post rimossi.......altra guerra, eh???

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                  Originariamente inviato da alfc76 Visualizza il messaggio
                  mmmmhhhh....roccia...paola...giustizia.......tanti post rimossi.......altra guerra, eh???
                  no no io sono un uomo di pace

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                    Originariamente inviato da alfc76 Visualizza il messaggio
                    mmmmhhhh....roccia...paola...giustizia.......tanti post rimossi.......altra guerra, eh???


                    ciao Alf ... macchè ...solo un innocente scambio di opinioni. ma gli amministratori forse sono in vena di censure in questo periodo

                    tu come stai? quando inizi?
                    nec recisa recedit

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                      Ciao a tutti! secondo voi il falsitta 2003 per la parte generale potrebbe andare bene?..volevo prendere il tesauro ma in libreria hanno solo istituzioni di diritto tributario e non manuale...voi quando parlate del tesauro fate riferimento al manuale o a istituzioni?

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                      Sto operando...
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