Originariamente inviato da vile
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Orale - tributario
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Ospite
io penso che vadano integrate alcune parti anche della parte generale ocn le dispense, tipo controlli formali e sostanziali, interpello, autotutela...
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io sto studiando dal del luca manuale, e devo dire che mi sto trovando bene e' abbastanza completo e poi ci sono molte cose di secondaria importanza, che si possono omettere, a mio avviso tranquillamente, poi e' un libro che ti consente su agormenti a carattere generale di fare delle sintesi intelligenti e poi e' abbastanza a taglio pratico e questo credo conti tanto ai fini dell'orale.
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....comincio ad avere una serie di dubbi.... ma il manuale della simone de luca da 950 pg va bene oppure no? capisco che tutto è soggettivo ma uno mica può leggere: dispense, de luca, memento, falsitta, tesauro, lupi e questo solo per farsi poi una idea. Qualcuno conosce chi lo ha usato al precedente orale? altrimenti quale testo utilizzare? il tempo non è poi cosi tanto, si può usare solo mezzo pomeriggio di studio perchè si lavora.. e non tutti i giorni si avrà la stessa concentrazione ....
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Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggioTra le domande fatte l'anno scorso leggo:
- differenze tra reverse charge e autofatturazione
Qualcuno può spiegarmi le differenze sostanziali tra i 2 istitui?
Di regola il cedente deve provvedere alla fatturazione diventando in questo modo debitore verso l'erario per l'IVA addebitata al cessionario.....talvolta però si può emettere fattura senza l'Iva la quale è a carico del cessionario, è questo il caso dell'inversione contabile ovvero reverse charge....
abbiamo invece autofatturazione quando per esempio il cedente non rilascia proprio la fattura e in questo caso l'acquirente ha l'obbligo di regolarizzare l'operazione presentando all'ufficio una autofattura sostitutiva di quella che avrebbe dovuto avere dal cedente con addebito dell'iva, e versando nel contempo all'erario l'Iva che avrebbe dovuto versare al cedente per rivalsa......ppure si fa l'autofatturazione quando un acquirente italiano compra un bene da un venditore non residente il quale non ha né stabile organizzazione né rapp. fiscale in italia, non può quindi emettere fattura, in quasto caso il soggetto passivo italiano autofattura l'operazione e registra questa sia nel registro acquisti sia nel registro vendite, in questo modo versa l'iva poi la detrae grazie a questo meccanismo....
quindi nel primo caso "reverse charge" il cedente emette fattura ma senza iva la quale è a carico dell'acquirente sogg. passivo; nel secondo "autofattura" il cedente non emette proprio una fattura e quindi l'acquirente soggetto passivo si autofattura
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Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggioTra le domande fatte l'anno scorso leggo:
- differenze tra reverse charge e autofatturazione
Qualcuno può spiegarmi le differenze sostanziali tra i 2 istitui?
Ci proviamo ....
Il reverse charge è l'inversione contabile : di solito è il cedente che emette fattura e versa l'iva relativa mentre in casi di r.c. la fattura viene emessa dal cedente ma senza addebito dell'iva in fattura ( quindi l'acquirente non paga l'iva al venditore ed il venditore non versa l'iva allo stato perchè non la prende dall'acquirente ) : poi sarà l'acquirente ad integrare la fattura con l'indicazione dell'iva.Contabilmente la fattura viene annotata contemporaneamente nei registri fatture emesse ed acquisti ai fini della detrazione( poi si farà un conguaglio ed il cessionario versa solo l'iva a debito ). Questo meccanismo del Reverse charge è " fisiologico" ossia in taluni casi tassativamente previsti dalla legge opera in modo naturale ( mentre l'obbligo di autofattura vedrai che scaturisce intanto da una anomalia ossia da un cedente mariuolo che non emette fattura e quindi da una situazione patologica ed in secondo luogo da un acquisto da soggetti non residenti).
L'autofattura opera 1. per acquisti da operatori esteri che naturalmente non sono obbligati ( dalla legge italiana ) ad emettere fattura la quale però deve esserci ( e deve esserci il pagamento iva in base al principio di territorialità che impone il versamento iva nel luogo di destinazione della merce) 2. mancato ricevimento della fattura o fattura irregolare : qui il cedente fa il furbo ossia non emette fattura ( sono le cessioni a nero ) per cui il cessionario deve emettere il documento" autofattura" e versare l'iva allo stato ( e qui la faccenda è simile al reverse ). Se l'acquirente non riceve fattura entro 4 mesi dall'operazione entro il 30 giorno successivo deve presentare autofattura e contemporaneamente versare, con F24, l'iva : poi l'ufficio restituisce copia dell'autofattura con l'annotazione di avvenuto pagamento ed il cessionario si annota questa autofattura per così dire quietanzata nel registro acquisti per la successiva detrazione.
Quindi 2 differenze sostanziali :
1) con il reverse il cedente emette fattura ma senza iva ed il cessionario completa la fattura con indicazione dell'iva mentre con l'autofattura è proprio il cessionario ad emettere fattura ( o meglio autofattura)
2) con il revers non c'è versamento iva materiale ma solo partite di giro tra iva in dare ed iva in avere nei conti del cessionario mentre con l'autofattura il cessionario materialmente " caccia" i soldi dell'iva allo stato e poi se li scrica con la detrazione in base alle regole normali.
salutinec recisa recedit
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