Originariamente inviato da felicity84
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Secondo l'art. 28 Cost., "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".
Una parte della dottrina sostiene che la responsabilità per gli illeciti commessi a danno dei cittadini può ricadere in via DIRETTA solo sulle persone fisiche che agiscono per conto della P.A. A quest'ultima invece, essendo persona giuridica, non possono essere imputati il dolo e la colpa. La responsabilità della P.A. si configurerebbe quindi come INDIRETTA, cioè "per fatto altrui" secondo quanto disposto dall'art. 2049 c.c. La locuzione "si estende" di cui all'art. 28 Cost., viene così interpretata come responsabilità degli enti pubblici per fatto altrui.
Un secondo orientamento, invece, sposa la cd. "teoria organica", in virtù della quale fra l'amministrazione persona giurid. e i suoi agenti persone fisiche sussiste un rapporto di IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: Gli atti compiuti dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni sono imputati all'ente e non a coloro che li hanno materialmente posti in essere. Qui, la locuzione "si estende" richiamerebbe un tipo di responsabilità DIRETTA e non per fatto altrui.
Entrambe le visioni presentano dei limiti e comporterebbero conseguenze non accettabili. Pertanto l'indirizzo prevalente sostiene che SIA LA RESPONDSABILITA' DEI FUNZIONARI CHE QUELLA DELLA P.A. ABBIANO NATURA DIRETTA. Entrambi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato "per fatto proprio", con la differenza che:
- la P.A. risponde anche per colpa lieve.
- i pubblici dipendenti rispondono solo per dolo o colpa grave.
In capo ai pubblici funzionari e dipendenti si rinviene:
- una resp. civile verso i terzi ex art. 2043 c.c. (resp. aquiliana)
- una resp. penale (v.d. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.)
- una resp. amministrativa, per aver arrecato un pregiudizio alla pubblica amministrazione.
una resp. contabile, che si configura in capo a chi si occupa di maneggio di denaro e valori.
una resp. disciplinare che ha ad oggetto il rapporto fiduciario tra P.A. e funzionario.
Veniamo al tuo quesito: differenza tra reponsabilità amministrativa e civile:
La responsabilità amministrativa si configura quando il funzionario o impiegato cagiona un pregiudizio alla P.A. per l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio.
Si tratta di una resp. a contenuto patrimoniale denominata "danno erariale".
Tale responsabilità è:
- personale
- divisibile (in caso di concorso, ciascuno risponde per la sua parte, fatta eccezione per l'ipotesi di illecito arricchimento e di dolo, ove si cofigura resp. solidale)
- limitata al dolo o alla colpa grave
- soggetta a un termine prescrizionale quinquennale
- devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
La responsabilità civile si configura quando il funzionario o dipendente cagioni, con dolo o colpa grave, un pregiudizio al cittadino in seguito all'inosservanza degli obblighi di servizio.
Nella prassi accade quasi sempre che sia chiamata l'amministrazione a rispondere nei confronti del cittadino e che in un secondo momento la stessa agisca in rivalsa davanti alla Corte dei Conti per danno erariale contro il dipendente, autore materiale della condotta dannosa.
E' tuttavia possibile che il cittadino agisca direttamente nei confronti del dipendente. In questo caso molto discusso è il problema della giurisdizione, ossia del giudice competente in materia. Ad oggi sembra prevalere l'opinione secondo cui verrebbe in rilievo la sola responsabilità dell P.A. nei rapporti esterni, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a meno che il funzionario non abbia agito con dolo o non abbia commesso un reato. In tali ipotesi, infatti, il rapporto di immedesim. org. viene reciso ed il funzionario risponde direttamente.
Come ho scritto sopra la responsabilità civile del funzionario si configura come resp. aquiliana ex art. 2043 c.c. In questo caso, pertanto, il giudice, investito dell'azione di resp., dovrà accertare:
- la condotta, l'evento e il danno.
- il nesso di causalità materiale e di causalità giuridica
- l'imputabilità del fatto o dell'omissione.
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