annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da felicity84 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti i forumini!!è da tanto che non scrivo ma posso dire di seguirvi da sempre!!
    prima di porvi il mio quesito volevo ringraziare quanti apportano il proprio contributo in questo forum!!è davvero ottimo e fonte di stimoli per lo studio!!
    io ho da poco cominciato il ripasso di diritto amministrativo dal manuale per il concorso INPDAP edizione Simone (rimandato da un'infinità di anni...infatti il manuale risale al 2009..) solo 130 pag..effettivamente mi sembravano pochine in confronto alle 500 del mio manuale universitario tuttavia ho optato per il manuale Simone in quanto più aggiornato..se qualcuno può dirmi se effettivamente è necessario integrare anche questo del 2009..ci sono novità di rilievo???
    adesso passiamo alla domanda
    per quanto riguarda la responsabilità dell'impiegato, qualcuno saprebbe spiegarmi qual è la differenza tra responsabilità civile e responsabilità amministrativa??
    nel mio testo parla in entrambi i casi di danno patrimoniale (e quindi responsabilità patrimoniale) per l'ente pubblico
    ..inoltre non spiega la differenza tra i casi di dolo e colpa. Qualcuno potrebbe illuminarmi grazie??
    Cerco di sintetizzare, spero in modo chiaro, l'argomento.

    Secondo l'art. 28 Cost., "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

    Una parte della dottrina sostiene che la responsabilità per gli illeciti commessi a danno dei cittadini può ricadere in via DIRETTA solo sulle persone fisiche che agiscono per conto della P.A. A quest'ultima invece, essendo persona giuridica, non possono essere imputati il dolo e la colpa. La responsabilità della P.A. si configurerebbe quindi come INDIRETTA, cioè "per fatto altrui" secondo quanto disposto dall'art. 2049 c.c. La locuzione "si estende" di cui all'art. 28 Cost., viene così interpretata come responsabilità degli enti pubblici per fatto altrui.
    Un secondo orientamento, invece, sposa la cd. "teoria organica", in virtù della quale fra l'amministrazione persona giurid. e i suoi agenti persone fisiche sussiste un rapporto di IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: Gli atti compiuti dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni sono imputati all'ente e non a coloro che li hanno materialmente posti in essere. Qui, la locuzione "si estende" richiamerebbe un tipo di responsabilità DIRETTA e non per fatto altrui.
    Entrambe le visioni presentano dei limiti e comporterebbero conseguenze non accettabili. Pertanto l'indirizzo prevalente sostiene che SIA LA RESPONDSABILITA' DEI FUNZIONARI CHE QUELLA DELLA P.A. ABBIANO NATURA DIRETTA. Entrambi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato "per fatto proprio", con la differenza che:
    - la P.A. risponde anche per colpa lieve.
    - i pubblici dipendenti rispondono solo per dolo o colpa grave.

    In capo ai pubblici funzionari e dipendenti si rinviene:
    - una resp. civile verso i terzi ex art. 2043 c.c. (resp. aquiliana)
    - una resp. penale (v.d. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.)
    - una resp. amministrativa, per aver arrecato un pregiudizio alla pubblica amministrazione.
    una resp. contabile, che si configura in capo a chi si occupa di maneggio di denaro e valori.
    una resp. disciplinare che ha ad oggetto il rapporto fiduciario tra P.A. e funzionario.

    Veniamo al tuo quesito: differenza tra reponsabilità amministrativa e civile:

    La responsabilità amministrativa si configura quando il funzionario o impiegato cagiona un pregiudizio alla P.A. per l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio.
    Si tratta di una resp. a contenuto patrimoniale denominata "danno erariale".
    Tale responsabilità è:
    - personale
    - divisibile (in caso di concorso, ciascuno risponde per la sua parte, fatta eccezione per l'ipotesi di illecito arricchimento e di dolo, ove si cofigura resp. solidale)
    - limitata al dolo o alla colpa grave
    - soggetta a un termine prescrizionale quinquennale
    - devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

    La responsabilità civile si configura quando il funzionario o dipendente cagioni, con dolo o colpa grave, un pregiudizio al cittadino in seguito all'inosservanza degli obblighi di servizio.
    Nella prassi accade quasi sempre che sia chiamata l'amministrazione a rispondere nei confronti del cittadino e che in un secondo momento la stessa agisca in rivalsa davanti alla Corte dei Conti per danno erariale contro il dipendente, autore materiale della condotta dannosa.
    E' tuttavia possibile che il cittadino agisca direttamente nei confronti del dipendente. In questo caso molto discusso è il problema della giurisdizione, ossia del giudice competente in materia. Ad oggi sembra prevalere l'opinione secondo cui verrebbe in rilievo la sola responsabilità dell P.A. nei rapporti esterni, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a meno che il funzionario non abbia agito con dolo o non abbia commesso un reato. In tali ipotesi, infatti, il rapporto di immedesim. org. viene reciso ed il funzionario risponde direttamente.
    Come ho scritto sopra la responsabilità civile del funzionario si configura come resp. aquiliana ex art. 2043 c.c. In questo caso, pertanto, il giudice, investito dell'azione di resp., dovrà accertare:
    - la condotta, l'evento e il danno.
    - il nesso di causalità materiale e di causalità giuridica
    - l'imputabilità del fatto o dell'omissione.

    Commenta


      Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio
      Stai studiando tutte le materie da quel testo? Tributario necessita di un testo a parte, possibilmente un manuale affiancato da un codice tributario aggiornato. Anche contabilità, commerciale ed amministrativo richiedono una trattazione più completa. Anch'io a luglio acquistai un manualone (Simone), ma ad oggi posso dire di aver buttato i soldi perchè nessuna materia, al di fuori forse di scienza delle fin., è trattata in maniera accettabile. Quel testo non lo apro più da mesi. Preferisco studiare ogni materia da un testo specifico.

      Ti volevo chiedere: la distinzione tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi si basa sulla unicità o molteplicità dei SOGGETTI LESI o sulla unicità o molteplicità delle OFFESE/LESIONI?
      Ti chiedo questo.....perchè alcuni testi pongono l'accento sui soggetti.....fanno l'esempio ...della calunnia dove si offendono 2 soggetti; altri testi pongono l'accento sulle lesioni......e fanno l'esempio della della rapina dove il soggetto è unico ma ci sono due tipi di lesioni......
      Se puoi aiutarmi ti ringrazio anticipatamente.

      Commenta


        Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
        Se va bene prima prova a luglio..
        altrimenti tutto rinviato in autunno..se va bene...da qui alla 1 prova ne usciranno di nuovi testi di tributario..
        Sto facendo tutte le altre materie fatta eccezione per Tributario..
        Me la prendo comoda...
        Ciao Micasas! Che succede??
        Mi stupisce il tuo tono, non è da te "prendertela comoda"! Dai per certo il terzo rinvio? Come fai a essere così sicura che la prima prova sarà a luglio? Forse perchè nel 2009 l'hanno rimandata proprio in estate? periamo di no, caspita! Qui si invecchia davvero sui libri ...

        Commenta


          Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
          buongiornoooo. stanotte ho sognato la prima prova, la superavo con 24.45 punti. un sogno appunto!
          Giova vedrai che da sveglio lo passerai con un voto molto più alto!
          Te lo auguro di cuore
          Ultima modifica di verde.71; 01-02-2012, 18:30.

          Commenta


            Originariamente inviato da Giak Visualizza il messaggio
            felicity un manuale o compendio 2009 di amministrativo è da sostituire,non da integrare,troppi i cambiamenti avvenuti.
            Cos'è cambiato? la legge brunetta e la nuova legge sul bilancio dello stato.. e poi?

            Commenta


              Originariamente inviato da babypuffo Visualizza il messaggio
              Ciao Micasas! Che succede??
              Mi stupisce il tuo tono, non è da te "prendertela comoda"! Dai per certo il terzo rinvio? Come fai a essere così sicura che la prima prova sarà a luglio? Forse perchè nel 2009 l'hanno rimandata proprio in estate? periamo di no, caspita! Qui si invecchia davvero sui libri ...
              ciao,
              nel 2009 ci fu un solo rinvio breve e poi subito la 1 prova..
              ora lo scenario è differente: ricorso pendente
              c'è chi pensa che l'iter sia veloce 2-3 mesi c'é invece chi (ed io la penso così) ritiene che l'iter si prolunghi (di 5-6 mesi ) poi c'é un ultima tesi -12 mesi (ipotesi piu disperata -estremista poveri noi se fosse cosi....)
              Ho rallentato tutto fino a marzo dopo si vedra'....
              Mich

              Commenta


                Scusate se ritorno su un argomento che avete dato per assodato, ma il discorso sul silenzio mi interessa.
                Secondo me la risposta giusta nel quesito non c’è… o meglio ho studiato amministrativo sul caringella (compendio) che distingue:
                silenzio assenso
                silenzio diniego
                silenzio rifiuto o inadempimento
                silenzio rigetto

                caringella parla di silenzio rifiuto come come condotta omissiva della p.a. alla quale non viene attribuita alcuna valenza provvedimentale… ergo non può essere la risposta giusta alla domanda postata che sembrerebbe invece ipotesi di silenzio diniego. Allora io dico…o caringella si inventa le cose o noi oltre che studiare 8 materie dobbiamo essere cosi’ bravi da interpretare il pensiero dell’amministrazione…
                mah….

                Commenta


                  Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                  cos'è cambiato? La legge brunetta e la nuova legge sul bilancio dello stato.. E poi?
                  hai ricevuto la mia mail?

                  Commenta


                    Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio
                    Cerco di sintetizzare, spero in modo chiaro, l'argomento.

                    Secondo l'art. 28 Cost., "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

                    Una parte della dottrina sostiene che la responsabilità per gli illeciti commessi a danno dei cittadini può ricadere in via DIRETTA solo sulle persone fisiche che agiscono per conto della P.A. A quest'ultima invece, essendo persona giuridica, non possono essere imputati il dolo e la colpa. La responsabilità della P.A. si configurerebbe quindi come INDIRETTA, cioè "per fatto altrui" secondo quanto disposto dall'art. 2049 c.c. La locuzione "si estende" di cui all'art. 28 Cost., viene così interpretata come responsabilità degli enti pubblici per fatto altrui.
                    Un secondo orientamento, invece, sposa la cd. "teoria organica", in virtù della quale fra l'amministrazione persona giurid. e i suoi agenti persone fisiche sussiste un rapporto di IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: Gli atti compiuti dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni sono imputati all'ente e non a coloro che li hanno materialmente posti in essere. Qui, la locuzione "si estende" richiamerebbe un tipo di responsabilità DIRETTA e non per fatto altrui.
                    Entrambe le visioni presentano dei limiti e comporterebbero conseguenze non accettabili. Pertanto l'indirizzo prevalente sostiene che SIA LA RESPONDSABILITA' DEI FUNZIONARI CHE QUELLA DELLA P.A. ABBIANO NATURA DIRETTA. Entrambi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato "per fatto proprio", con la differenza che:
                    - la P.A. risponde anche per colpa lieve.
                    - i pubblici dipendenti rispondono solo per dolo o colpa grave.

                    In capo ai pubblici funzionari e dipendenti si rinviene:
                    - una resp. civile verso i terzi ex art. 2043 c.c. (resp. aquiliana)
                    - una resp. penale (v.d. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.)
                    - una resp. amministrativa, per aver arrecato un pregiudizio alla pubblica amministrazione.
                    una resp. contabile, che si configura in capo a chi si occupa di maneggio di denaro e valori.
                    una resp. disciplinare che ha ad oggetto il rapporto fiduciario tra P.A. e funzionario.

                    Veniamo al tuo quesito: differenza tra reponsabilità amministrativa e civile:

                    La responsabilità amministrativa si configura quando il funzionario o impiegato cagiona un pregiudizio alla P.A. per l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio.
                    Si tratta di una resp. a contenuto patrimoniale denominata "danno erariale".
                    Tale responsabilità è:
                    - personale
                    - divisibile (in caso di concorso, ciascuno risponde per la sua parte, fatta eccezione per l'ipotesi di illecito arricchimento e di dolo, ove si cofigura resp. solidale)
                    - limitata al dolo o alla colpa grave
                    - soggetta a un termine prescrizionale quinquennale
                    - devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

                    La responsabilità civile si configura quando il funzionario o dipendente cagioni, con dolo o colpa grave, un pregiudizio al cittadino in seguito all'inosservanza degli obblighi di servizio.
                    Nella prassi accade quasi sempre che sia chiamata l'amministrazione a rispondere nei confronti del cittadino e che in un secondo momento la stessa agisca in rivalsa davanti alla Corte dei Conti per danno erariale contro il dipendente, autore materiale della condotta dannosa.
                    E' tuttavia possibile che il cittadino agisca direttamente nei confronti del dipendente. In questo caso molto discusso è il problema della giurisdizione, ossia del giudice competente in materia. Ad oggi sembra prevalere l'opinione secondo cui verrebbe in rilievo la sola responsabilità dell P.A. nei rapporti esterni, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a meno che il funzionario non abbia agito con dolo o non abbia commesso un reato. In tali ipotesi, infatti, il rapporto di immedesim. org. viene reciso ed il funzionario risponde direttamente.
                    Come ho scritto sopra la responsabilità civile del funzionario si configura come resp. aquiliana ex art. 2043 c.c. In questo caso, pertanto, il giudice, investito dell'azione di resp., dovrà accertare:
                    - la condotta, l'evento e il danno.
                    - il nesso di causalità materiale e di causalità giuridica
                    - l'imputabilità del fatto o dell'omissione.
                    perfetto mollflanders!!!ti ringrazio davvero tanto sei stato chiarissimo sia nella premessa che nelle conclusioni adesso vorrei chiederti ancora una cosa..su che testo stai studiando??? io ho un testo del 2009 credi che debba essere molto integrato?? è già comprensivo della riforma brunetta..
                    ti ringrazio ancora per il tuo intervento!!

                    Commenta


                      Originariamente inviato da MARIO68 Visualizza il messaggio
                      Ti volevo chiedere: la distinzione tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi si basa sulla unicità o molteplicità dei SOGGETTI LESI o sulla unicità o molteplicità delle OFFESE/LESIONI?
                      Ti chiedo questo.....perchè alcuni testi pongono l'accento sui soggetti.....fanno l'esempio ...della calunnia dove si offendono 2 soggetti; altri testi pongono l'accento sulle lesioni......e fanno l'esempio della della rapina dove il soggetto è unico ma ci sono due tipi di lesioni......
                      Se puoi aiutarmi ti ringrazio anticipatamente.
                      Ciao Mario,

                      la differenza tra reati monoffensivi e plurioffensivi concerne l'oggetto giuridico. Quindi:
                      - sono monoffensivi i reati per il cui compimento è sufficiente la lesione di un solo bene giuridico (es. omicidio, igiuria ecc.)
                      - sono plurioffensivi i reati che offendono necessariamente più beni giuridici (es. la rapina, che lede sia il patrimonio che la libertà personale, la calunnia, che tu citavi, dove si offende l'interesse statale alla regolare amministrazione della giustizia e l'interesse della persona ingiustamente incolpata).

                      La tua confusione nasce da un'imprecisione di fondo: Che cosa si intende per oggetto giuridico del reato? Certamente non i soggetti offesi. Nell'omicidio, l'oggetto del reato non è la persona assassinata, ma la vita. L'oggetto giuridico del reato è quindi il bene o l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Nella calunnia il bene tutelato, cioè l'oggetto giuridico, è duplice: il buon funzionamento della giustizia, da una parte; la libertà e l'onore dell'incolpato dall'altra.

                      E' quindi fondamentale non confondere l'oggetto giuridico, che è invariabilmente lo stesso per ogni rato, con il soggetto o con l'oggetto materiale dell'azione, sempre variabili. Ti faccio un es. di distinzione tra oggetto giuridico e oggetto materiale: nel reato di rapina, l'oggetto materiale sarà la borsa, il gioiello, l'orologio ecc. l'oggetto giuridico è invece sempre il patrimonio e la libertà personale.

                      Spero di essere stata chiara.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X